danilo13

Nuovo Iscritto
quanti errori secondo mè.

io ho capito una cosa:
distinguere la successione legittima con quella testamentaria.
Nella successione legittima - le quote sono per leggi, e non si discute.
Nella successione testamentaria - le quote non sono disposte per leggi, ma per testamento.
Ciò, vuol dire che: il patrimonio viene dato ad un erede soltanto.
Allora, si attua la regoal della "disponibile", che è un/quarto del patrimonio del defunto, o chiamata "legittima"
REgola matematica: il patrimonio viene diviso per quattro ( se tre sono gli eredi).
per cui, un quarto del patrimonio, è la cosidetta "disponibile", ovvero la quota che poteva disporre il de - cuius a suo piacimento.
Le altre parti, vengono assegnate agli altri eredi.
Risultato, un erede si troverà ad avere la metà del patrimonio, e gli altri due avranno 1/4 del patrimonio a ciascuno.

Ma è una regola che vale solo sulla successione testamentaria,
ed ( attenzione) qualora l' erede è il coniuge con diritto di abitazione, la disponibile servirà ad garantigli il diritto di abitazione, così che la coniuge oltre ad avere il diritto di abitazione ha anche l' eredità.

Nella successione legittima, la quota spettante per legge è definita ( valore è un terzo del patrimonio), così che, la coniuge ho accetta il diritto di abitazione o rinuncia all eredità.

Questa è la differenza.

 

Frank Vincent Serpico

Membro Attivo
Proprietario Casa
Non mi sembra che nessuno abbia detto il contrario.
Visto che era sottinteso si facesse riferimento alla eredita' testamentaria.
Nel mio caso, essendo due i figlio, la mia parte (50% dellabitazione) verrrebbe suddivisa in 3, 1/3 a ciascuno dei figli ed 1/3 di disponibile.
Il terzo disponibile potrei quindi darlo ad uno dei due, mediante testamento.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
qualora l' erede è il coniuge con diritto di abitazione, la disponibile servirà ad garantigli il diritto di abitazione, così che la coniuge oltre ad avere il diritto di abitazione ha anche l' eredità.
Infatti: quanti errori!
Il coniuge è sempre erede legittimario (necessario). E il diritto di abitazione si aggiunge comunque alla quota che a lui/lei spetta per legge e/o per testamento. Non è certamente "la disponibile" ad assicurare al coniuge il suo diritto di abitazione.

Aggiunto dopo 4 minuti :

Nella successione legittima, la quota spettante per legge è definita ( valore è un terzo del patrimonio), così che, la coniuge ho accetta il diritto di abitazione o rinuncia all eredità.
Al coniuge è riservato il diritto di abitazione ANCHE nel caso rinunci all'eredità! Solo il trasferimento della residenza fa perdere il predetto diritto.
E ora, avanti con altre "perle".
 

danilo13

Nuovo Iscritto
Aggiunto dopo 21 minuti :

Infatti: quanti errori!
Il coniuge è sempre erede legittimario (necessario). E il diritto di abitazione si aggiunge comunque alla quota che a lui/lei spetta per legge e/o per testamento. Non è certamente "la disponibile" ad assicurare al coniuge il suo diritto di abitazione.

Aggiunto dopo 4 minuti :

Al coniuge è riservato il diritto di abitazione ANCHE nel caso rinunci all'eredità! Solo il trasferimento della residenza fa perdere il predetto diritto.
E ora, avanti con altre "perle".

no, per mè


il diritto civile è un diritto che si base su regole matematiche ( a differenza nel diritto penale, dove si colpisce più l' intenzione chje il fatto).

Per cui, se si deve dividere una torta in tre parti ( coniuge + due figli), la partizione
può avvenire nei modi : per legge ( perchè lo stato ha definbito le quote)
per testamento ( perchè qualcuno ha deciso al posto delle stato)

Quando è fatto per testamento, le quote definite per legge non possono essere violate per cui viene rilasciata una parte,
detta "disponibile " che è la quota che poteva disporre il defunto a supo piacimento.
( questop è il testamento ----- ovvero dispongo che la quota pari ad 1/4 del patrimonio venga devoluta a ....)

Per cui, quando si apre una successione testamentaria-----le quote vengono definite così 1/4 la disponibile + 3/4 da dividere. ( se è maggiore si riducano a queste con le azione opportune , del tipo revocazione etc etc)

SE è uan successione legittima, le quote sono definite per leggi.

Allora, come fà la conige ad vantare un diritto ( come l ' abitazione) se la legge prevede queste quote, o valori di quote?
Sostituisce la quote con valori numerici, e trovi che o è uno, o è l altro
( le sentenze della cassazione come la 6691 del 2000, te lo spiega molto bene)
 

adimecasa

Membro Storico
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Risposta x danilo13. Il coniuge a diritto di abitazione ed all'uso dei mobili altre alla quota legittima di eredità:daccordo:
 

Frank Vincent Serpico

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il diritto di abitazione permane anche nel caso in cui uno o tutti i coeredi vendano le proprie quote di legittima ?

Il diritto di abitazione permane anche nel caso in cui uno o tutti i coeredi vendano le proprie quote di legittima ?

Aggiunto dopo 31 minuti :

Basta leggere l'art. 540, comma secondo, ultimo periodo del c.c.
Qui mi sembra ancor piu' chiaro:
A questo proposito soccorre la giurisprudenza di merito che ha applicato tale principio elaborando la seguente massima: “(I)n caso di successione legittima, non potendo trovare applicazione gli istituti della «riserva» e della «disponibile», i diritti di abitazione e di uso, pur spettando al coniuge superstite, costituiscono una mera indicazione di beni che concorrono a formare la sua quota ex lege: ne consegue, evidentemente, che i diritti in esame non si aggiungono ma devono essere compresi nella quota di eredità di pertinenza del coniuge” (cfr. Trib. Roma, 26 maggio 2003, in Banca dati De Jure).
 

danilo13

Nuovo Iscritto
Risposta x danilo13. Il coniuge a diritto di abitazione ed all'uso dei mobili altre alla quota legittima di eredità:daccordo:

Bene.....
e che cosa vi sto dicendo da una settimana!!!!

Nella successione legittima, una volta che viene invocato dal coniuge il diritto di abitazione, può invocare l art 649 cc per l' acquisto del diritto di abitazione, che è immediato.
Ovvero, in un esempio, la coniuge acquista immediatamente il diritto di abitazione, ( per la personalità della morte del de - cuius), poi, si faranno i conti.

Spieghiamoci: al momento della morte, la coniuge ha il diritto di abitazione sulla casa del defunto.
Il diritto di abitazione è l' ultimo dei diritti reali di uso dell abitazione.
Per cui, alla coniuge gli viene riservata una duplice scelta:
  1. o accetta il diritto di abitazione
    o diventa erede.
    IL tempo per tale scelta è di 10 anni al massimo ( quanto durano le cause a roma).
    Per divinire erede per la coniuge, gli basta un atto qualsiasi, anche il più stupido, come quello
    di non pagare l' ICI per la casa, o di danneggiarla, o , semplicimente, averne il possesso.
 

Frank Vincent Serpico

Membro Attivo
Proprietario Casa
Mi trovo nella imbarazzante situazione secondo la quale un avvocato dice una cosa mentre l'altro dice l'esatto "opposto".
Mentre il primo mi ha "confermato" la possibilita' da parte del figlio "ribelle" di far mettere all'asta la casa, l'altra mi ha invece detto e ribadito convintamente che questo non puo' accadere in quanto rimane fermo il diritto di abitazione che si aggiunge alla mia quota leggitima.

Ricordo che la situazione e' la seguente:

- 50% di mia proprieta' (in quanto vi era comunione dei beni)
- 50% da suddividere equamente tra me ed i 2 figli legittimi.

Il secondo avvocato mi ha inoltre indicato la possibilita' di far sin d'ora un testamento con il quale dichiaro erede universale (concedendo lui la quota disponibile) uno dei figli o persino un nipote.
Ha inoltre ribadito che da parte del figlio il solo modo di "disporre" sin d'ora della sua quota e' quella di venderla (dando a me e all'altro figlio il diritto di prelazione) ma senza possibilita' di forzare la suddivisione dell'abitazione (che tra l'altro non risulta divisibile) ne', come detto sopra, la vendita all'asta della stessa.

Cosa ne pensate ?
 

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