danilo13

Nuovo Iscritto
allora:.....
partiamo da questo punto:
Ricordo che la situazione e' la seguente:

- 50% di mia proprieta' (in quanto vi era comunione dei beni)
- 50% da suddividere equamente tra me ed i 2 figli legittimi.

Sulla quota del 50% del de cuius si apre la successione legittima ( ovvero tuo marito, non ha lasciato testamento)

Adesso, dimo un valore fittizzio al bene. Diciamo che valga 200.000 ( il totale del bene)
e che te hai 68 anni.
100.000 sono i tuoi.
100.000 sono da dividere.
Prendiamo la successione legittima, che dice che 1/3 spetta ad ognuno, quindi 33.000 a testa.
Quindi, te avrai, 100.000 + 33.000 , ovvero 133.000 /// gli altri avranno 33.000 a testa.
Questa è la quota per legge. SE vuoi tutta il bene, devi sborsare 66.000, e ti prendi tutto il bene senza che sia gravato da nessun diritto.
SE invece vuoi il diritto di abitazione, devi fare questo calcolo.
( te sulla quota di eredità non c'entri più nulla, non sei erede sulla quota del de -cuius, il patrimonio del de - cuius si divide solo per due)

Sulla quota dei 100.000 da dividere, applicando il coefficiente del età anagrafica ( ipotetico, te hai 68 anni) che è 0,45,
fai, 100.000 per 45 = 45.000. Questo è valore del diritto di abitazione.
Per cui, la nuda propietà varrà ( 100.000 - 45.000) =55.000
( per calcolo matematico - 45.000 /2 = 22.500. IL risultato o valore è inferiore alla quota spettante per legge, per cui puoi ottenerlo)

Quindi, tu usufruirai del diritto di abitarci sulla casa, senza pagare a nessuno, e senza che nessuno possa cacciarti via)

Gli altri due eredi, avranno il valore di 27.000 a testa, che è la nuda propietà.
Essi possono venderla a terzi, ma non potranno mai cacciarti via da casa.
Qunado per natura, non ci sarai più, loro erediteranno la quota totale del de - cuius ( valore 100.000)

Visto come è semplice.......è matematica



Leggi Tutto cliccando su: Diritto di abitazione ed usufrutto - Pagina 5
 

moni66

Membro Attivo
io continuo a non capire.
il nostro caso è uguale a quello esposto da Frank, casa cointestata al 50%, 2 figli, decesso di un genitore, successione senza testamento,
io mia madre e mio fratello abbiamo ereditato il 50% di quota di casa di mio padre, 1/3 a testa.
mia madre però, oltre alla piena proprietà del 1/3 ereditato, ha anche il diritto di abitazione sui 2/3 ereditati dai figli, in quanto coniuge superstite, quindi dichiara l'abitazione come principale e posseduta al 100%, io e mio fratello non dichiariamo nulla, come se quel 1/3 non l'avessimo mai ereditato, ma noi restiamo comunque pieni proprietari del 1/3 ereditato che però è gravato di diritto di abitazione a favore di un terzo (mia madre).
mia madre non ha mica rinunciato a nulla, ha ereditato e ha acquisito il diritto di abitazione.
cosa c'entra la nuda proprietà?
 

Frank Vincent Serpico

Membro Attivo
Proprietario Casa
io continuo a non capire.
il nostro caso è uguale a quello esposto da Frank, casa cointestata al 50%, 2 figli, decesso di un genitore, successione senza testamento,
io mia madre e mio fratello abbiamo ereditato il 50% di quota di casa di mio padre, 1/3 a testa.
mia madre però, oltre alla piena proprietà del 1/3 ereditato, ha anche il diritto di abitazione sui 2/3 ereditati dai figli, in quanto coniuge superstite, quindi dichiara l'abitazione come principale e posseduta al 100%, io e mio fratello non dichiariamo nulla, come se quel 1/3 non l'avessimo mai ereditato, ma noi restiamo comunque pieni proprietari del 1/3 ereditato che però è gravato di diritto di abitazione a favore di un terzo (mia madre).
mia madre non ha mica rinunciato a nulla, ha ereditato e ha acquisito il diritto di abitazione.
cosa c'entra la nuda proprietà?
Difatti in questa circostanza non ci dovrebbe essere di mezzo la nuda proprieta' ma la proprieta' effettiva dell'abitazione.

La questione riguarda "soltanto" la possibilita' o meno da parte del figlio di "forzare" la vendita (all'asta) della casa e/o la suddivisione della stessa (sebbene sia ritenuta non divisibile).

Io credevo e continuo a credere che il solo modo con il quale puo' disporre della propria quota sia quello di venderla, eventualmente a terze persone nel caso in cui io e l'altro figlio non siamo disposti ad acquisire la sua quota.

io continuo a non capire.
il nostro caso è uguale a quello esposto da Frank, casa cointestata al 50%, 2 figli, decesso di un genitore, successione senza testamento,
io mia madre e mio fratello abbiamo ereditato il 50% di quota di casa di mio padre, 1/3 a testa.
mia madre però, oltre alla piena proprietà del 1/3 ereditato, ha anche il diritto di abitazione sui 2/3 ereditati dai figli, in quanto coniuge superstite, quindi dichiara l'abitazione come principale e posseduta al 100%, io e mio fratello non dichiariamo nulla, come se quel 1/3 non l'avessimo mai ereditato, ma noi restiamo comunque pieni proprietari del 1/3 ereditato che però è gravato di diritto di abitazione a favore di un terzo (mia madre).
mia madre non ha mica rinunciato a nulla, ha ereditato e ha acquisito il diritto di abitazione.
cosa c'entra la nuda proprietà?
Difatti in questa circostanza non ci dovrebbe essere di mezzo la nuda proprieta' ma la proprieta' effettiva dell'abitazione.

La questione riguarda "soltanto" la possibilita' o meno da parte del figlio di "forzare" la vendita (all'asta) della casa e/o la suddivisione della stessa (sebbene sia ritenuta non divisibile).

Io credevo e continuo a credere che il solo modo con il quale puo' disporre della propria quota sia quello di venderla, eventualmente a terze persone nel caso in cui io e l'altro figlio non siamo disposti ad acquisire la sua quota.

Aggiunto dopo 13 minuti :

Sulla quota dei 100.000 da dividere, applicando il coefficiente del età anagrafica ( ipotetico, te hai 68 anni) che è 0,45,
fai, 100.000 per 45 = 45.000. Questo è valore del diritto di abitazione.
Per cui, la nuda propietà varrà ( 100.000 - 45.000) =55.000
( per calcolo matematico - 45.000 /2 = 22.500. IL risultato o valore è inferiore alla quota spettante per legge, per cui puoi ottenerlo)
Da cio' che dici il fatto che io usufruisca del diritto di abitazione (che mi spetta per legge) andrebbe a ledere sia la quota (legittima) di entrambi i figlio oltre che "far venir meno" la mia quota legittima (ereditata al pari dei figli).

Stando a questa tabella riassuntiva sembrerebbe invece che il diritto di abitazione vada semplicemente ad aggiungersi alla quota del coniuge.

Quello che continua a non essermi chiaro e' in quali circostanze avviene effettivamente che il diritto di abitazione vada a ledere la quota del coniuge e, soprattutto, in quale modo.

io continuo a non capire.
il nostro caso è uguale a quello esposto da Frank, casa cointestata al 50%, 2 figli, decesso di un genitore, successione senza testamento,
io mia madre e mio fratello abbiamo ereditato il 50% di quota di casa di mio padre, 1/3 a testa.
mia madre però, oltre alla piena proprietà del 1/3 ereditato, ha anche il diritto di abitazione sui 2/3 ereditati dai figli, in quanto coniuge superstite, quindi dichiara l'abitazione come principale e posseduta al 100%, io e mio fratello non dichiariamo nulla, come se quel 1/3 non l'avessimo mai ereditato, ma noi restiamo comunque pieni proprietari del 1/3 ereditato che però è gravato di diritto di abitazione a favore di un terzo (mia madre).
mia madre non ha mica rinunciato a nulla, ha ereditato e ha acquisito il diritto di abitazione.
cosa c'entra la nuda proprietà?
Difatti in questa circostanza non ci dovrebbe essere di mezzo la nuda proprieta' ma la proprieta' effettiva dell'abitazione.

La questione riguarda "soltanto" la possibilita' o meno da parte del figlio di "forzare" la vendita (all'asta) della casa e/o la suddivisione della stessa (sebbene sia ritenuta non divisibile).

Io credevo e continuo a credere che il solo modo con il quale puo' disporre della propria quota sia quello di venderla, eventualmente a terze persone nel caso in cui io e l'altro figlio non siamo disposti ad acquisire la sua quota.

io continuo a non capire.
il nostro caso è uguale a quello esposto da Frank, casa cointestata al 50%, 2 figli, decesso di un genitore, successione senza testamento,
io mia madre e mio fratello abbiamo ereditato il 50% di quota di casa di mio padre, 1/3 a testa.
mia madre però, oltre alla piena proprietà del 1/3 ereditato, ha anche il diritto di abitazione sui 2/3 ereditati dai figli, in quanto coniuge superstite, quindi dichiara l'abitazione come principale e posseduta al 100%, io e mio fratello non dichiariamo nulla, come se quel 1/3 non l'avessimo mai ereditato, ma noi restiamo comunque pieni proprietari del 1/3 ereditato che però è gravato di diritto di abitazione a favore di un terzo (mia madre).
mia madre non ha mica rinunciato a nulla, ha ereditato e ha acquisito il diritto di abitazione.
cosa c'entra la nuda proprietà?
Difatti in questa circostanza non ci dovrebbe essere di mezzo la nuda proprieta' ma la proprieta' effettiva dell'abitazione.

La questione riguarda "soltanto" la possibilita' o meno da parte del figlio di "forzare" la vendita (all'asta) della casa e/o la suddivisione della stessa (sebbene sia ritenuta non divisibile).

Io credevo e continuo a credere che il solo modo con il quale puo' disporre della propria quota sia quello di venderla, eventualmente a terze persone nel caso in cui io e l'altro figlio non siamo disposti ad acquisire la sua quota.

Aggiunto dopo 13 minuti :

Sulla quota dei 100.000 da dividere, applicando il coefficiente del età anagrafica ( ipotetico, te hai 68 anni) che è 0,45,
fai, 100.000 per 45 = 45.000. Questo è valore del diritto di abitazione.
Per cui, la nuda propietà varrà ( 100.000 - 45.000) =55.000
( per calcolo matematico - 45.000 /2 = 22.500. IL risultato o valore è inferiore alla quota spettante per legge, per cui puoi ottenerlo)
Da cio' che dici il fatto che io usufruisca del diritto di abitazione (che mi spetta per legge) andrebbe a ledere sia la quota (legittima) di entrambi i figlio oltre che "far venir meno" la mia quota legittima (ereditata al pari dei figli).

Stando a questa tabella riassuntiva sembrerebbe invece che il diritto di abitazione vada semplicemente ad aggiungersi alla quota del coniuge.

Quello che continua a non essermi chiaro e' in quali circostanze avviene effettivamente che il diritto di abitazione vada a ledere la quota del coniuge e, soprattutto, in quale modo.

Aggiunto dopo 7 minuti :

Inoltre stando a questa "definizione" sembrerebbe che il diritto di abitazione vada semmai a "gravare" sulla quota disponibile ed in nessun modo sulle quote legittime ereditate dal de-cuius.
:basito::basito:
 

danilo13

Nuovo Iscritto
Stando a questa tabella riassuntiva sembrerebbe invece che il diritto di abitazione vada semplicemente ad aggiungersi alla quota del coniuge.


perchè va da aggiungersi il diritto di abitazione alla quota di legittima?

Riprendiamo la tabella:
metà del patrimonio di 200.000 è tuo. ( è come se li avessi comprati te)
Quindi da dividere è solo la quota di 100.000.
E' chiario fino a questo punto?
-----------------------------
nella quota dei 100.000, la quota di 1/3 è tua (è come se li avessi comprati te)
che è uguale a 33.000.
Vuoi la quota del valore di 33.000? ( domanda)
Se accetti la quota, te devi rimborsare gli altri due persone per i rimanenti.
SE non rimborsi, gli altri due, o uno solo, puo farti ingiunzione di pagamento e dopo puo vendere la casa all asta per riavere i suoi soldi ( se non rimborsi)
E' chiario fino a questo punto?
---------------------------------------------
se invece vuoi conservare i ricordi di " famiglia" ( la casa, ad esempio), devi optare per l' altra strada,
ovvero scambiare la quota tua di 1/3 della legittima, in diritto di abitazione.
A questo punto, quando scambio il bene della quota di 1/3 in diritto di abitazione, io non entro più nella eredità, perchè ho scambiato il bene.
E' chiario fino a questo punto?
-----------------------------------------

A questo punto, avendo scambiato il bene, io esco dalla eredità della quota del defunto.
Quanto ho pagato per avere il diritto di abitazione nelal casa del de-cuius?
Prendo la quota totale del de -cuius, e la moltiplico per il coefficiente dell età anagrafica relative al decreto ministeriale delle tabelle su l' usufrutto. ( in questo caso, età 68 anni, coefficiente 0,45)
ESce il valore di 45.000 , ( 45.000 riguarda tutta la quota del de - cuius)
Quindi io pagherò 45.000 per avere il diritto di abitazione.
E' chiario fino a questo punto?
-----------------------------------------------------------------
Ragionando sul valore del diritto di abitazione ( che è 45.000),
io avro quindi, sulla totalitarietà dell asse ereditario ( inglobando la mia quota di 1/2 dell asse ereditario, che è divenuta mia per legge)
100.000 al mia quota
45.000 il valore del diritto di abitazione.
( non verrà mai scritto il valore sui registri immobiliari, perchè è un diritto che non si può vendere ne è un diritto che puoi cedere, -----quindi senza valore commerciale)

Gli altri eredi, invece avranno diritto di scrivere nei registri immobiliari, la nuda propietà delal quota di 1/2 dell asse ereditario caduto in successione.
-------------------------------------------------------

DEve essere chiario una cosa, nella successione o divisione dei beni.
Come nel diritto romano, i beni caduti in successione, si scambiano.
Per scambiarli, si deve dare un valore o prezzo di scambio.
In parole povere, il diritto di abitazione non è gratis come superficialmente si può credere leggendo l' art 540 cc

Ma gli avvocati, te lo fanno credere........mangiandoci sulla tabella degli onorari.:amore:
Lessi, che c'è una proposta di legge che è rivoluzionaria, ovvero nei giudizi fino al valore di 20.000, puoi difenderti senza legale.

Nelle cause di divisione - successione, per procedere in giudizio, devi rivolgerti PRIMA al centro di mediazione.
 

Frank Vincent Serpico

Membro Attivo
Proprietario Casa
Riprendiamo la tabella:
metà del patrimonio di 200.000 è tuo. ( è come se li avessi comprati te)
Quindi da dividere è solo la quota di 100.000.
E' chiario fino a questo punto?
-----------------------------
nella quota dei 100.000, la quota di 1/3 è tua (è come se li avessi comprati te)
che è uguale a 33.000.
Vuoi la quota del valore di 33.000? ( domanda)
Se accetti la quota, te devi rimborsare gli altri due persone per i rimanenti.
SE non rimborsi, gli altri due, o uno solo, puo farti ingiunzione di pagamento e dopo puo vendere la casa all asta per riavere i suoi soldi ( se non rimborsi)
E' chiario fino a questo punto?
---------------------------------------------
se invece vuoi conservare i ricordi di " famiglia" ( la casa, ad esempio), devi optare per l' altra strada,
ovvero scambiare la quota tua di 1/3 della legittima, in diritto di abitazione.
A questo punto, quando scambio il bene della quota di 1/3 in diritto di abitazione, io non entro più nella eredità, perchè ho scambiato il bene.
E' chiario fino a questo punto?
-----------------------------------------

A questo punto, avendo scambiato il bene, io esco dalla eredità della quota del defunto.
Quanto ho pagato per avere il diritto di abitazione nelal casa del de-cuius?
Prendo la quota totale del de -cuius, e la moltiplico per il coefficiente dell età anagrafica relative al decreto ministeriale delle tabelle su l' usufrutto. ( in questo caso, età 68 anni, coefficiente 0,45)
ESce il valore di 45.000 , ( 45.000 riguarda tutta la quota del de - cuius)
Quindi io pagherò 45.000 per avere il diritto di abitazione.
E' chiario fino a questo punto?
-----------------------------------------------------------------
Ragionando sul valore del diritto di abitazione ( che è 45.000),
io avro quindi, sulla totalitarietà dell asse ereditario ( inglobando la mia quota di 1/2 dell asse ereditario, che è divenuta mia per legge)
100.000 al mia quota
45.000 il valore del diritto di abitazione.
( non verrà mai scritto il valore sui registri immobiliari, perchè è un diritto che non si può vendere ne è un diritto che puoi cedere, -----quindi senza valore commerciale)

Gli altri eredi, invece avranno diritto di scrivere nei registri immobiliari, la nuda propietà delal quota di 1/2 dell asse ereditario caduto in successione.
-------------------------------------------------------

DEve essere chiario una cosa, nella successione o divisione dei beni.
Come nel diritto romano, i beni caduti in successione, si scambiano.
Per scambiarli, si deve dare un valore o prezzo di scambio.
In parole povere, il diritto di abitazione non è gratis come superficialmente si può credere leggendo l' art 540 cc

- Considerazione 1>
stando a tutto cio' adesso comincia ad essermi piu' chiaro, il diritto di abitazione e' tutt'altro che gratuito e a tutti gli effetti un figlio ha la possibilita' di buttar fuori di casa il proprio genitore qualora quest'ultimo non abbia disponibilita' sufficiente ad acquisire la sua quota

- Considerazione 2>
oltre a pagare effettivamente il diritto di abitazione, rinunciando alla quota (33000) di proprieta' che mi spetterebbe dovrei persino pagare 45000 secondo la valutazione di cui sopra ?

- Considerazione 3>
se il diritto di abitazione deve essere acquisito rinunciando all'eredita' legittima, non dovrebbe essere possibile acquisirlo "diretttamente" rinunciando alla propria quota legittima e, qualora questa non sia sufficiente a "coprirlo", integrando monetariamente la differenza ?
Ad esempio... 33000 (quota ereditata) contro 45000 (valore diritto abitazione)... cedo la mia quota ai figli che diventano quindi comproprietari di meta' dell'abitazione ed inoltre cedo a ciascuno di essi 6000 euro.

- Considerazione 4>
nel caso in cui acquisisca di fatto il diritto di abitazione come sarebbe il "quadro" delle quote "aggiornato" e quale la situazione incontro alla quale andrebbero incontro i 2 figli al momento della mia scomparsa ?

Aggiunto dopo 13 minuti :

---------------------

Rileggendo quello che hai scritto qualche post precedente...
considerato che il diritto di abitazione vale 45000 e che la meta' da "dividere" tra i 2 figli (essendone io escluso perche' mi avvalgo del diritto di abitazione) vale 100000 avremmo un valore da "corrispondere ai figlo pari a 100000 - 45000 = 55000 / 2 = 27.500

Siccome tale cifra e' inferiore alla quota legittima che mi spetterebbe (33000) non ho nessun obbligo "monetario" nei loro confronti che a questo punto sono comproprietari (al 25% ciascuno ?) dell'abitazione.
 

danilo13

Nuovo Iscritto
te hai riportato questo:

Rileggendo quello che hai scritto qualche post precedente...
considerato che il diritto di abitazione vale 45000 e che la meta' da "dividere" tra i 2 figli (essendone io escluso perche' mi avvalgo del diritto di abitazione) vale 100000 avremmo un valore da "corrispondere ai figlo pari a 100000 - 45000 = 55000 / 2 = 27.500

Siccome tale cifra e' inferiore alla quota legittima che mi spetterebbe (33000) non ho nessun obbligo "monetario" nei loro confronti che a questo punto sono comproprietari (al 25% ciascuno ?) dell'abitazione.

GIUSTO.

Vedo che hai capito e mi fà molto piacere.
Ti preciso inoltre che:
nel calcolo del valore del diritto di abitazione, mai si arriva che la coniuge non gli spetta tale diritto.
Ciò significa che, qualunque valore dò alla casa, le quote sono sempre le stesse.

Ricordati che il calcolo fatto, vale solo nelle successione legittime e che i coniugi erano sposati in comunione dei beni.
Quindi il calcolo fatto vale solo se: comunione dei beni
successioni legittime.
Qualsiasi cosa al di fuori di quanto sopra,
modifica la norma generale, che è del 1975, quindi
, senza confondere le idee, è facile che una successione legittima, pur avendo i requisiti della legittima,diventa apparente, dando vita
alla applicazione di una successione testamenteria , senza testamento, ovvero successione necessaria, dove
entrano in gioco, le donazioni apparenti, e la collazione, con l' unico fine di attribuire
alla coniuge, sia l' eredità che il diritto di abitazione.
In pratica, nel caso di una successione legittima, ma con i coniugi sposati in separazione dei beni, o con beni acquisiti prima del matrimonio,
un buon avvocato cercherà di dimostrare che:
il de - cuius, durante la sua vita, ha favorito un erede al posto dell altro ( magari la coniuge).
favorendo un erede al posto dell altro, significa che il de - cuius ha voluto anticipargli l' eredità quando era in
vita
Anticipandogli l' eredità ad un erede, significa che c' è un testamento apparente
Per cui, è giusto che gli altri eredi percepiscono di più dell altro erede.
( la coniuge o anche un erede possono prendere la quota + il diritto di abitazione)
In questa ipotesi, una successione in giudizio, dura 10 anni
 

Frank Vincent Serpico

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ritornando un momento alla questione dello "scambiare il diritto di abitazione con la propria quota" non mi e' chiaro perche' si debba fare riferimento alla "porzione" di ciascun figlio (27500) piuttosto che all'intera porzione ovvero 55000 (100000 - diritto abitazione)

Nel caso in cui la quota legittima in questione (33000) non sia "sufficiente" a coprire il "valore monetario" del diritto di abitazione cosa accadrebbe concretamente ?

Mi sembra tuttavia che in sostanza non vi sia modo da parte del figlio di togliermi il diritto di abitazione oppure non e' cosi ?

Inoltre... avresti un consiglio su come "muovermi" e far si che l'altro figlio possa evitare di trovarsi nei "guai" nel momento in cui nn ci saro' piu' ?
 

danilo13

Nuovo Iscritto
risposta al primo requisito<:
Perchè gli eredi sono due.
Per avere il diritto di abitazione, ogni erede deve cederti la propia quota.
Significa che un erede ti dà ( obbligatoriamente) la propia quota, o bene di scambio, a tè che , per legge, vuoi il diritto di abitazione

Come si calcola:
La quota dove calcolare il diritto di abitazione, è quella del de - cuius
Quando scegli il diritto di abitazione, te non fai più parte dell eredità della quota del de - cuius.
Significa che l' eredità, si scompone in due fattori:
  • diritto di abitazione ( = affitto dell immobile gratis)
nuda propietà

Per il calcolo del diritto di abitazione, si applica la tabella ministeriale del calcolo dell usufrutto.
L' usufrutto si calcola in base all età de chi lo richiede. (i calcoli li sai già).
Ma attenzione al calcolo: regola generale, è che gli eredi siano tuoi figli legittimi, ovvero nati nel corso del matrimonio con il de - cuius.
SE c'è un figlio nato da un ex unione con il de - cuius, le quote sopra descritte, non valgono più.

Secondo requisito:

Se la quota del diritto di abitazione non riesce a coprire il valore monetario, l' erede che deve cederti obbligatoriamente la quota, concorrerà per una quota maggiore nel calcolo della nuda propietà.
Il caso è appunto con un figlio nato da precedente unione con il de - cuius.
Ciò significa, che , mentre un figlio tuo è obbligato a cederti la quota,
l' altro non essendo obbligato, concorrerà per uan quota maggiore della nuda propietà.
( significa, che il diritto di abitazione, è sancito, ma all altro erede, che non è figlio tuo, devi pagare la propia quota della nuda propietà che è uguale ad avere della nuda propietà)
Calcolo semplice:
se gli eredi sono tuoi figli, la quota della nuda propietà è uguale.
Se un erede, non è tuo figlio, essa concorrerà per uan quota maggiore della nuda proprietà.

Terzo quesito
Si è vero, nessuno puo togliere il diritto di abitazione, se ricorrono le condizioni sopra descritte.
Ci sono diverse sentenze della cassazione, che dicono che, qualora un figlio non appartenga alla nuova unione dei coniugi, non esiste il diritto di abitazione.

Quaro requisito:

Non posso risponderti, perchè non ho elementi sufficienti per adrti un consiglio.
Vedi, se gli eredi sono tuoi figli, allora non hai nessuna preoccupazione, in quanto alla tua morte, erediteranno in parti uguali il patrimonio che gli lasci.
SE qualcuno non è tuo figlio, ma erede, allora nascono complicazioni, per un motivo semplice:
Il diritto di abitazione è nato in forza del riconoscimento del lavoro domestico delal casalinga, nell ambiente familiare.
( siamo nel 1970)
Poi, nel 1975, è stato tramutato in legge, con la riforma della famiglia.

Capisci pure tè che se c'è un figlio, che non entra nell ambiente familiare, perchè nato da una ex unione, in forza di quanto sopra, non puo esseci il diritto di abitazione.
Prima del 2000, avevano riconosciuto il diritto di abitazione anche alla coniuge sposata in seconde nozze con il de -cuius.
La sentenza 6691, del 2000, ha bocciato la precedente sentenza di cassazione, adducendo che, se la coniuge avesse voluto avere il diritto di abitazione, avrebbe "per compassione" riconoscere il figlio con un semplice atto.


SE un figlio è nato da un altra unione, quindi non è figlio tuo legittimo, le quote non valgono.
 

Frank Vincent Serpico

Membro Attivo
Proprietario Casa
Entrambi i figli sono legittimi.
Il "ragionamento" che facevo era quindi presumibilmente erroneo.
Ritornandovi per un momento... posto che 45000 sia il valore del diritto di abitazione, accade che siccome 45000/2=22500 e' inferiore alle quote di ciascuno dei figli (33000) il diritto di abitazione si ottiene "semplicemente" rinunciando alla mia quota di eredita' (33000 euro) ?

Solo in caso di richiesta esplicita di divisione dei beni da parte di uno o entrambi i figlio accade questo ?

Nel "caso generale" credevo, infatti che la quota di proprieta' restasse "intatta" nonostante il coniuge usufruisse del diritto di abitazione (A differenza degli eredi figli).

Ipotizziamo, invece, che il valore del diritto di abitazione sia 70000 e che quindi le quote dei figli (33000 + 33000) non siano sufficienti a coprire tale valore.
Cosa accadrebbe ?
 

danilo13

Nuovo Iscritto
rispondo al quesito n. 1
si
te rinunci alla quota di eredità, ed ottieni il diritto di abitazione.
Ricordati il senso unico della circolazione stradale
Se alla morte del de - cuius voglio il diritto di abitazione, e poi rinuncio dopo essere passati degli anni, divento erede.
Una volta erede, non posso più ottenere il diritto di abitazione.
( il quesito è sostanzialmente nella convenienza economica se accettare o non accettare il diritto di abitazione)
Ricordati una cosa:
in caso di causa di divisione giudiziale, se usufruisci del diritto di abitazione subito dopo la
morte de de - cuius, e poi rinunci ( visto che hai la possibilità, e diventi erede), il diritto di abitazione si trasforma
in affitto, e paghi la quota che hai usato.
Il tempo normalmente è di 5 anni massimi ( causa socciniana)

Al 2° quesito
iL diritto di abitazione c'è l hai subito dopo la morte del de - cuius, sempre a patto di quanto già detto.
Sono gli altri eredi, che devono farti causa, per farti dichiarare cosa vuoi fare. ( ovvero se accettare il diritto di abitazione oppure no. E' interesse degli eredi, non il tuo).
SE ad esempio, fai tè causa inizialmente per farti accettare il diritto di abitazione, solo per il fatto di aver fatto causa di divisione, sei diventata erede, e quindi perdi il diritto.
Cosa succede in concreto nel caso di cui sopra?
Devi pagare l' uso esclusivo delal quota degli altri eredi, ovvero il diritto di abitazione si trasforma in affitto.
l affitto è relativo agli ultimi 5 anni ( causa socciniana)

3° quesito

La regola generale è infatti:
coniugi sposati in regime comunione dei beni ( nei matrimoni, devi dichiarare se vuoi la separazione dei beni);
assenza di testamento
figli legittimi
beni comprati nel matrimonio.
Questa è la regola generale.

4° quesito
E' impossibile che accada questo, secondo al regola generale.
ma tuttavia è possibile , seppur remoto, che accada questo:
Dopo due anni di matrimonio, un conikuge muore molto giovane e le prole abbiano un anno ciascuno
In questo caso, il diritto di abitazione avrebbe un valore molto alto, rispetto alla nuda propietà.
E quindi è il caso che hai prospettato.
Bene i figli , che sono minorenni, trasferiscono a titolo gratuito la loro porzione, in quanto lo si considera come un regalo che fai alla coniuge supestite in acconto all istruzione e mantenimento fino a quando non diventano autosufficienti economicamente ( non maggiorenni).


Il diritto è stato fatto molto bene, su questo non si discute.
 

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