la disciplina del 2011 non ancora passata al vaglio dei tribunali e, forse, non ancora pienamente conosciuta dalla prassi, non pare esente da dubbi di costituzionalità, quanto meno per due aspetti.
Circa il primo, è difficile credere che questi due commi fossero ricompresi nella delega contenuta nella legge del 5 agosto 2009 n. 42 relativa alla materia del “federalismo fiscale municipale” di cui il d.lgs. N. 23/2011 è figlio. Uno dei principi ispiratori di quella delega era il «coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale», cioè una direttiva i cui destinatari dovevano essere i soggetti istituzionali protagonisti della finanza federalista e non i privati che, come visto, dovrebbero attivarsi nel senso della registrazione tradiva (comma 8) o dell’azione di simulazione (comma 9).
Orbene, se è vero che un eccesso di delega determina un profilo di illegittimità costituzionale (art. 76 cost.), è vero però che non è in discussione la meritevolezza dello scopo perseguito e cioè lottare per l’emersione dei redditi occultati all’erario.
Proprio per questa valutazione, il secondo degli aspetti di costituzionalità che vengono alla luce, mi pare ancor più grave perché è poco comprensibile, proprio nell’ottica del contrasto all’evasione fiscale, la disparità venutasi a determinare tra contratti di locazione abitativi e contratti di locazione di tipo commerciale. Il d.lgs. N. 23/2011 tratta, inequivocabilmente, solo dei primi, laddove la legge n. 311/2004 aveva sottoposto a registrazione anche i secondi. Il diverso requisito di forma (necessariamente scritta per gli usi abitativi, libera per gli usi commerciali) non può giustificare l’irragionevole disparità di trattamento. Anzi, mi pare proprio di poter dire che, se il fine è quello di contrastare l’evasione dei redditi sommersi, l’esclusione dei commerciali è del tutto irragionevole dal momento che il contratto a forma libera si presta evidentemente ad occultare proventi di natura reddituale, oltre che, talvolta, a celare lo stesso tipo di rapporto negoziale.