Ciao a tutti, sono capitato su questo forum dopo essere incappato nella "truffa legalizzata" di cui sopra...
Brevemente, ... Oggi sarò di nuovo dall'avvocato e avrei alcune domande:
1) nessuno ha pensato anche ad un'azione penale? Le circostanze con cui mia moglie è stata "raggirata" sono documentate anche in mail ed sms in cui lei chiede di incontrarsi per la restituzione dei contratti firmati e loro in ogni occasione prendono tempo....
2) mi sembra che qualcuno abbia escluso l' eccezione dell' appartamento arredato ...domanda ...qualcuno ha tentato un'azione di arricchimento ingiustificato (2041) ... so che la legge imperativa sottostante “giustifica” la “rapina”, ma come si può pensare a Roma di pagare 150 euro per un appartamento di 80 mq in centro ristrutturato e arredato ?
3) anche se loro hanno fatto la registrazione io posso/devo fare la registrazione tardiva del contratto originario ? (mia moglie alla fine era riuscita ad ottenere 2 firme su 3 - dato che le 2 studentesse con ogni probabilità sono state convinte dalla 3° ad assecondarla nel raggiro - e cercava in tutti i modi di farsi ridare il contratto firmato anche dalla 3° per fare una registrazione unica non potendo minimamente immaginare le conseguenze espropriative di questa incredibile norma incostituzionale frutto dell' ignoranza legislativa e della iniquità che regna in questo paese !)
4) che succede al 4° anno ? ove non si riuscisse (come probabile stante quello che leggo) ad avere giustizia, che possibilità si hanno di bloccare almeno il rinnovo ?
5) qualcuno ha altri suggerimenti ?
Grazie, scusate i toni forti, ma sono vermente avvilito ...
1) No di certo, le loro azioni non hanno rilevanza penale. Tu e tua moglie non dovevate far entrare nell'appartamento persone senza contratto e siete voi ad aver eluso le norme di P.S. sulla cessione di immobile poiché, non registrando il contratto, non avete nemmeno adempiuto all'obbligo di comunicare alla P.S. la cessione del possesso di un immobile a terzi. In più, se le straniere sono extracomunitarie, dovevate presentare anche la "COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ IN FAVORE DI CITTADINO STRANIERO (ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N.286)" che prevede severe sanzioni per chi non lo fa.
2) Nemmeno questa ipotesi è percorribile.
3) Ormai non dovete più registrarlo se loro lo hanno già fatto.
4) Al 4° anno puoi negare il rinnovo solo per le ipotesi previste dall'art. 3 della Legge 431/98.
5) Purtroppo non c'è che da attendere la pronuncia della Corte Costituzionale, se sarà favorevole.