delmo68

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leggete questa!!! Non è proprio a ns sfavore!!!

STUDIO LEGALE FERRARO GIOVE E ASSOCIATI
L’autoriduzione deL canone e iL d. Lvo n. 23/2011, art. 3 comma 8
Tribunale di Roma; VI° Sezione Civile; ordinanza 8 marzo 2012, Giudice Dott.ssa Monaco; xxx (avv.to A. Barbàra) c. yyy + 1 (avv.to G. Lanciano)
“La registrazione tardiva del contratto fa sorgere una nuova locazione ex d. lvo n. 23/2011; ciò rende il dedotto inadempimento collegato all’autoriduzione (rispetto al rapporto originario) e insussistente .”
Il Tribunale di Roma, con ordinanza che nega il rilascio, ha delineato l’ambito di applicazione del principio secondo il quale l’autoriduzione del canone operata dal Conduttore ‘costituisce un fatto arbitrario, illegittimo e contrario al principio dell'esecuzione del contratto secondo buona fede, che provocherebbe il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio’, come la Suprema Corte ha avuto in diverse occasioni modo di precisare (Cass n. 14234/2004 n. 18197/2007; ord. 08/03/2012).
Nel caso di specie è stato stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo in data 01.01.2011 con canone mensile convenzionalmente pattuito pari ad € 1.100,00, registrato presso Agenzia delle Entrate solo in data 09.09.2011; ossia dopo l’entrata in vigore del D. Lvo n. 23/2011 nonché oltre il termine di ‘sanatoria’ concesso dal decreto stesso, pari a giorni 60 dall’entrata in vigore della legge (6 aprile 2011).
Il Locatore ha citato in giudizio il conduttore per sentir convalidare lo sfratto per morosità imputabile all’operata autoriduzione del canone del mese di agosto (€ 392,00 a fronte della somma di € 1.100,00) e per aver corrisposto poi l’importo mensile di € 270,00 a far data dal mese di ottobre 2011; evidentemente considerando tale comportamento ricompreso nella previsione di cui all’art. 5 della l. 392/78 che sancisce con la risolubilità il mancato pagamento del canone.
È seguita l’opposizione dell’intimato che ha dedotto come l’autoriduzione del corrispettivo fosse avvenuta in seguito alla tardiva registrazione del contratto di locazione (settembre 2011, id est oltre il citato termine di sanatoria) che comporta la nascita di un nuovo contratto di locazione tra le parti con canone legale annuo pari alla rendita catastale moltiplicata per tre (nel caso di specie appunto pari ad € 270,00 ca. mensili).
La risposta negativa dell’Autorità Giudiziaria alla richiesta di ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva ex art. 665 ha carattere innovativo, poiché il Giudice traccia anche degli ‘scaglioni temporali’ entro i quali è rilevante valutare il comportamento delle parti e l’inadempimento contrattuale.
Si precisa, preliminarmente, che il ricordato art. 5 è applicabile di regola ove il conduttore ometta il pagamento dell’intero canone mensile convenzionalmente stabilito e non anche in tutti i casi in cui venga corrisposto un importo ridotto, come nella vicenda che ci occupa, sempre che i minori importi non raggiungano il valore soglia individuato dalla normativa.
A parere del Giudice, ove anche si consideri applicabile il suddetto art. 5, l’inadempimento riguarderebbe unicamente l’autoriduzione operata dal conduttore per la mensilità di agosto, tuttavia ‘di scarsa importanza’ e pertanto non idoneo a causare la risoluzione del contratto.
Tale considerazione è valida per valutare solo il preteso inadempimento precedente la registrazione.
STUDIO LEGALE FERRARO GIOVE E ASSOCIATI
L’autoriduzione deL canone e iL d. Lvo n. 23/2011, art. 3 comma 8
In epoca successiva, i mancati pagamenti che si ritengono maturati per l’autoriduzione operata dal conduttore - che però corrispondeva il canone in misura legale ex art. 3 co. 9 d. lvo n. 23/2011 pari ad € 270,00 mensili - semplicemente non sono da considerarsi morosità, avendo il locatario applicato in via immediata e correttamente la recente novella.
L’entrata in vigore del decreto legislativo, emanato sulla base della legge delega al Governo sul federalismo fiscale (ciò potrebbe, forse, far nascere qualche problema di legittimità), sembra prevedere una variabile tipizzata di nullità del contratto che emerge anche nel caso in cui si ha registrazione tardiva, da cui deriva la conseguente sostituzione dell’accordo nullo con un rapporto locativo a condizioni economiche e termini stabiliti dalla legge stessa. Si ha dunque conferma di come la norma tributaria abbia rango di norma imperativa, dalla cui violazione discende, appunto, la nullità del primo contratto che viene sostituito.
Piuttosto, ove si ritenga che la registrazione del locatore non abbia efficacia sanante ex tunc, l’autoriduzione operata con riferimento alla mensilità antecedente alla registrazione (e quindi la discrasia esistente fra canone originariamente pattuito ed importo ridotto) sarebbe assolutamente irrilevante perché travolta dalla nullità del rapporto sottostante. Con conseguente nascita in capo al conduttore anche del diritto di ripetere tutte le somme indebitamente versate a titolo di canone di locazione stabilito in base ad una convenzione risultata nulla e sostituita di diritto da un nuovo rapporto locativo; beninteso fermo il diritto della proprietà ad ottenere un indennizzo mensile per il godimento del bene, comunque realizzato.
Pur non emergendo dal provvedimento le relative date risulterebbe che – nel caso – alla registrazione abbiano provveduto sia il locatore (tardivamente per il citato decreto) sia il conduttore (per sfruttare invece la previsione normativa).
L’ordinanza non affronta ex professo – ritenendolo, è da credere, inutile – il problema della priorità dell’adempimento. Al riguardo però si segnala come per l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 26/2011 nonché n. 20E/2012) il locatore sembra poter procedere a regolarizzazione tardiva; anche se tale possibilità, ferme le conseguenze, mai è stata oggetto di contestazione.
Del resto da un lato la regola del c.d. ravvedimento operoso dovrebbe sempre consentire al locatore di registrare; dall’altro è evidente come una applicazione generalizzata della regola (id est come reazione all’iniziativa assunta dal conduttore) vanificherebbe la ratio della norma.
Ad evitare gli evidenti rischi connessi a tale lettura occorrerebbe, però, sempre valutare chi abbia proceduto per primo alla regolarizzazione.
Con l’occasione vale la pena indicare due altri profili da prendere in considerazione: la operatività, o meno, delle regole esaminate in caso di canone solo in parte “non contrattualizzato” (la risposta tendenzialmente positiva avrebbe effetti perversi nei confronti del Fisco); il possibile uso improprio del decreto (si pensi ai casi, già emersi, in cui il conduttore – dopo aver stipulato nuovo contratto, questa volta regolarmente registrato con effetto sostitutivo – porti il precedente all’Agenzia delle Entrate).
STUDIO LEGALE FERRARO GIOVE E ASSOCIATI
L’autoriduzione deL canone e iL d. Lvo n. 23/2011, art. 3 comma 8
Avv. Stefano Giove
 

delmo68

Membro Attivo
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In piu se volete, potete andare sul motore di ricerca di google e digitare COMPARSA DI COSTITUZIONE ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ART. 3 COMMA 8 D.LGS 23/2011 in cui un avvocato eccepisce brillantemente i motivi di incostituzionalita di questa legge per un caso di specie.
Non riesco a copiare qui il collegamento!!!
 

sotera

Nuovo Iscritto
Non mi sembra che le circolari delle agenzie delle entrate prevedano la registrazione del contratto da parte del locatore tardiva rispetto ai 60 giorni di decorrenza del decreto senza sanzioni.
 

sotera

Nuovo Iscritto
la comparsa di costituzione va presentata dall'avvocato al giudice, e questo deve ritenerla ammissibile. Ma non si sa quanti realmente l'abbiano presentate. Le ragioni ci sono tutte e sono sacrosante.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Penso che anche i giudici abbiano il loro bel da fare a mettere insieme norme contrastanti come quella sul ravvedimento operoso e quella dell'art. 3 commi 8 e 9 del Dlgs 23/2011.
Nell'ultimo caso parrebbe che se registra prima il proprietario va tutto bene, se lo fa l'inquilino va tutto male (per il proprietario).
I casi citati sono comunque soltanto sentenze a sé stanti su casi a sé stanti, che non creano assolutamente precedenti vincolanti.
E' chiaro che solo la Cassazione potrà dare un indirizzo giurisprudenziale alla vicenda, sempre però distinguendo caso per caso.
 

perugina

Membro Attivo
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In piu se volete, potete andare sul motore di ricerca di google e digitare COMPARSA DI COSTITUZIONE ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ART. 3 COMMA 8 D.LGS 23/2011 in cui un avvocato eccepisce brillantemente i motivi di incostituzionalita di questa legge per un caso di specie.
Non riesco a copiare qui il collegamento!!!

grazie! mi pare sia espressione di tutto ciò che diciamo da mesi! peccato che il mio Avv. sia in vacanza e non possa farglielo leggere!
 

axelaa

Membro Junior
Incostituzionalità art. 3 co. 8 D. Lgs. 2011 n. 23

Cari avvocati e Cari Giudici e Cari interessati tutti,

finalmente sono in grado di comunicarVi l'esito dello sforzo profuso con lo studio e la proposizione dell'eccezione di legittimità costituzionale sottotrascritta e che molti di Voi hanno già avuto modo di leggere. Il Tribunale di Roma ha rigettato la suddetta eccezione ritenendola manifestamente infondata. Tuttavia, e questo è importante, ho ottenuto il risultato di farla pubblicare sulla banca dati giuridica LEX24 (del Sole 24 Ore) e di poterla finalmente pubblicare per tutti Voi. Affinché il dibattito (anche interiore) suscitato dalla Vs. ragione, coscienza e (sostenuto dalla) conoscenza possa illuminare un pò Questo Diritto. Spero, soprattutto, in qualche (sopravvissuto) Costituzionalista.
L'Ordinanza del Tribunale di Roma, depositata il 16/7/2012, come detto, è di rigetto dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 co. 8 D.Lgs. 2011 n. 23, sollevata dal sottoscritto. Come potrete accertare dalla lettura, il Giudice dimostra onestà intellettuale nella sintesi di quanto dal sottoscritto richiesto ma, a sommesso parere dello scrivente, fallisce nel rispondere ai quesiti posti dal sottoscritto, con particolare riferimento alle denunciate violazioni dell'art. 76 Cost. e degli artt. 3, 42 e 97 Cost.
Gradirei che il dibattito si snodi intorno alle criticità del ragionamento scientifico-giuridico e economico-sociale sotteso alla motivazione, significative anche di un certo condizionamento (che non si può neanche definire ideologico) del pensiero e del senso comune (individuale ma forse collettivo) davvero preoccupante.
Due gli spunti, principali, che lo scrivente ritiene di trarre dalla motivazione dell'Ordinanza e che intende porre all'attenzione e alla discussione di giuristi, in particolare dei Costituzionalisti, e non giuristi.
Una cosa, tuttavia, dovrebbe essere fuor di dubbio, a prescindere dalla prospettiva esperienziale, d'interesse, assiologica e ideologica da cui il ragionamento muove: il meccanismo sanzionatorio introdotto con l'art. 3 co. 8 D.Lgs. 2011 n. 23, costituisce un'inedita, nel nostro Ordinamento, punizione di diritto civile di una parte contrattuale (in regime di vigenza del contratto), incidente sul fondamentale diritto assoluto di proprietà, costituzionalmente tutelato, e assoggettabile a limiti al solo fine di assicurarne la funzione sociale.
Lascio che il dibattito, come spero e credo, porti a risultati fecondi in ordine sia alla valutazione relativa alla capacità e possibilità del meccanismo denunciato di assicurare una funzione sociale della proprietà sia alla capacità e strumentalità del meccanismo per il fine della concretizzazione teleologica dei valori di coesione sociale e solidarietà sociale nonché buon andamento dell'amministrazione pubblica, costituenti dettami fondamentali della Carta Costituzionale, non solo programmaticamente esplicitati negli artt. 2, 3 e 97 Cost., che fondano il consenso volontario del singolo al rispetto del cd. "Contratto Sociale".
Intendo solo porre l'accento sul fatto che, nella motivazione dell'Ordinanza, il Tribunale di Roma, dopo aver sintetizzato con assoluta onestà intellettuale la spiegata eccezione nei suoi presupposti giuridico-sistematici, disattende, senza alcuna giustificazione, l'indicazione del, possibile ma polarmente distante, collegamento - tra la legge delega e la norma denunciata, individuato [nell'art. 2 comma 2 lett. d) L. 2009 n. 42 e art. 26 comma 1 lett. b) L. 2009 n. 42 (Principi direttivi da attuarsi nei decreti delegati in materia di contrasto all'evasione fiscale da parte dei livelli istituzionali della cd. struttura del Federalismo Fiscale e in particolare dei livelli di cui all'art. 119 Cost. nella loro relazione biunivoca con lo Stato, inteso quale Ente Nazionale persona e Complesso dell’Amministrazione pubblica dello Stato)], e, posto nell'eccezione di illegittimità costituzionale, per inferirne l'illegittimità della norma - per, poi, enucleare un preteso altro collegamento di fondamento tra la norma denunciata e la Legge Delega, e cioè l'art. 2 comma 2 lett. c) L. 2009 n. 42 (razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei princìpi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212), che, a parere dello scrivente, costituisce ipo-tesi che sconta non solo un errore concettuale che la pone, come tale, nella condizione di assoluta alienità ai principi teoretico-scientifici della Scienza delle Finanze, ma anche una non conforme applicazione della Giurisprudenza Costituzionale in ordine alla qualità, estensione e limiti dell'attuazione e interpretazione (governativa e giurisprudenziale) della delega parlamentare.

Inoltre, ritengo doveroso, nell’esercizio del diritto di critica, affermare di ritenere sussistente, nella predetta Ordinanza, una preoccupante inversione dell’ordine del ragionamento logico, e sociale , laddove il Tribunale di Roma afferma che il meccanismo sanzionatorio denunciato “lungi dall’apparire fonte di rottura della coesione sociale, si configura come un comportamento pienamente attuativo del principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.”.
Mi rendo conto che qui si travalica lo stretto confine del diritto, ma proprio per questo ritengo l’Ordinanza del Tribunale di Roma di rilevantissimo interesse sociale e politico, al fine di ponderare dove la nostra sensibilità civile e sociale è approdata o, forse, riapprodata.
Avv. A.P.



Tribunale Roma, Sezione 6 civile

Ordinanza 16 luglio 2012 Integrale

Locazione ad uso abitativo - Sfratto per morosità - Registrazione del contratto - Rendita catastale - Eccezione di legittimità costituzionale art. 3 DLgs 23/2011 - Rigetto

TRIBUNALE DI ROMA

VI Sezione Civile del Tribunale di Roma

Ruolo generale 70641/2011

Il Giudice,

a scioglimento della riserva che precede, sentite le parti, esaminate le loro istanze e note e segnatamente l'istanza depositata in data 7 febbraio 2012 recante eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3. co. 8, D.L.vo n. 23/2011;

OSSERVA

- (Omissis) intimato a (Omissis) sfratto per morosità con contestuale citazione per convalida, notificata in data 4 ottobre 2011, in ordine al contratto di locazione ad uso abitativo, sottoscritto in data 25/02/1999 e non registrato, dell'immobile sito in Ro. Via (Omissis) proprietà dell'istante;

- a seguito dell'intimato sfratto, la convenuta, in data 24 ottobre 2011 registrava presso l'Agenzia delle Entrate il predetto contratto di locazione:

- nell'ambito del giudizio scaturito dall'opposizione alla predetta intimazione, la convenuta, ha spiegato domanda riconvenzionale chiedendo l'accertamento del canone mensile di Euro 150,00, ridotto rispetto a quello pattiziamente fissato, avvalendosi dell'art. 3, co. 8, del D.L.vo 14 marzo 2011 n. 23;

- parte ricorrente ha chiesto, in ogni caso, rimettersi gli atti alla Corte Costituzionale, denunciando la non conformità alla Carta Fondamentale, in quanto adottata in violazione dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega, in violazione dell'art. 42 Cost implicando una compromissione del godimento della proprietà privata sotto forma di imposizione di un vincolo nella fruizione dei giusti frutti, in violazione dell'art. 3 Cost. in quanto il riferimento alla rendita catastale sarebbe inidoneo ad assicurare risultati ragionevoli e uniformi, in violazione dell'art. 2 e 53 Cost., in quanto introdurrebbe un meccanismo di delazione in contrasto con la coesione sociale e de! principio di proporzionalità dell'imposizione fiscale, in violazione dell'art. 3, 53 o 97 della Cost in quanto introdurrebbe un meccanismo che decrementi la base imponibile utile per il gettito fiscale;

- l'istanza appare infondata sotto tutti i profili dedotti:

- pur ravvisandosi il profilo della rilevanza della questione prospettata, essendo"stata invocata la normativa denunciata di incostituzionalità a fondamento delle domande riconvenzionali proposte dalia convenuta, difetta, ai fini delle rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, il profilo della non manifesta infondatezza della questione dedotta;

- ed invero, la disciplina introdotta dalla norma denunciata persegue obiettivi espressamente considerati come principi e criteri direttivi dalla legge delega, tra i quali figurano (cfr. ad 2, let. c, della Legge 5 maggio 2009 n. 42): "razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nei suo complesso; semplificazione dei sistema tributano, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti dei contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212";

- nello specifico, il preciso e dettagliato meccanismo previsto dalla norma denunciata è diretto a far emergere rapporti locativi non registrati, con ciò perseguendo le predette finalità di razionalità, efficienza e trasparenza dei sistema tributano;

- per di più, collegandosi la registrazione e il pagamento del tributo ad un contratto, appare ragionevole e congruo, se non indispensabile, coinvolgere le parti nel meccanismo volto all'emersione del rapporto nascosto;

- non sono ravvisabili neppure le altre violazioni rappresentate ed in specie quella di cui ad art. 42 Cost., atteso che il meccanismo legislativo prevede la fissazione di un canone vincolato (ai sensi della lett. c del comma 8 della norma in esame "a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari ai triplo della rendita catastale", oltre l'adeguamento) solo come soluzione residuale, in ipotesi di violazione di obblighi legali, sicché non vi è un'automatica e diretta incisione nel libero godimento della proprietà e dei suoi frutti, rimanendo il locatore libero di contrattare il rapporto nel rispetto della normativa vigente, mentre il regime vincolistico interviene solo come sanzione nell'ipotesi di omessa registrazione;

- d'altro canto, l'inserzione di clausole legali nel regolamento contrattuale è autorizzato dall'art. 1339 c.c., chiara manifestazione della riserva di un potere legislativo di limitazione dell'autonomia contrattuale per interessi generali (con disposizioni anche successive alla conclusione del contratto; cfr. Cass. n. 5286/2000 in materia di applicazione della L. n, 108/1996 a pattuizione di tassi usurari intervenute precedentemente), certamente sussistente nei perseguimento di esigenze sociali e fiscali;

- sotto diverso profilo, l'incentivazione alla registrazione del contratto e alla soddisfazione degli obblighi tributari, lungi dall'apparire fonte di rottura della coesione sociale, si configura come un comportamento pienamente attuativo del principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost che si sostanzia proprio nell'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale, rispetto ai quali quelli tributari si pongono in posizione strettamente funzionale;

infine, il riferimento alla rendita catastale nella determinazione del canone appare - allo stato della normativa vigente come l'unico parametro oggettivo e ragionevole, ancorato ad una distinzione delle unità immobiliari in unità e classi, escludendo i prospettati contrasti con gli artt. 3, 53 e 97 delia Cost.;

P.Q.M.

letti gli artt 134 Cost., e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87,

RIGETTA, ritenendola manifestamente infondata, l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dall'opponente in relazione all'art. 3, co. 8. D.L.vo n. 23/2011;

Rinvia la causa per la discussione all'udienza del 14-12-2012 ore 9,30. manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
 

delmo68

Membro Attivo
Proprietario Casa
grazie! mi pare sia espressione di tutto ciò che diciamo da mesi! peccato che il mio Avv. sia in vacanza e non possa farglielo leggere!
Questa legge deve essere dichiarata per forza incostituzionale!!! Al mio avvocato infatti gliene ho dato copia!!! Il mio avvocato e' dell uppi e mi ha detto che sono in attesa che la corte cost. Si pronunci e aveva anche detto che alcuni magistrati gli stavano dando ragione!!! Speriamo! Io sono disperata al pensiero di dovermi tenere i due pezzenti per 4 anni!!!!
 

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