leggete questa!!! Non è proprio a ns sfavore!!!
STUDIO LEGALE FERRARO GIOVE E ASSOCIATI
L’autoriduzione deL canone e iL d. Lvo n. 23/2011, art. 3 comma 8
Tribunale di Roma; VI° Sezione Civile; ordinanza 8 marzo 2012, Giudice Dott.ssa Monaco; xxx (avv.to A. Barbàra) c. yyy + 1 (avv.to G. Lanciano)
“La registrazione tardiva del contratto fa sorgere una nuova locazione ex d. lvo n. 23/2011; ciò rende il dedotto inadempimento collegato all’autoriduzione (rispetto al rapporto originario) e insussistente .”
Il Tribunale di Roma, con ordinanza che nega il rilascio, ha delineato l’ambito di applicazione del principio secondo il quale l’autoriduzione del canone operata dal Conduttore ‘costituisce un fatto arbitrario, illegittimo e contrario al principio dell'esecuzione del contratto secondo buona fede, che provocherebbe il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio’, come la Suprema Corte ha avuto in diverse occasioni modo di precisare (Cass n. 14234/2004 n. 18197/2007; ord. 08/03/2012).
Nel caso di specie è stato stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo in data 01.01.2011 con canone mensile convenzionalmente pattuito pari ad € 1.100,00, registrato presso Agenzia delle Entrate solo in data 09.09.2011; ossia dopo l’entrata in vigore del D. Lvo n. 23/2011 nonché oltre il termine di ‘sanatoria’ concesso dal decreto stesso, pari a giorni 60 dall’entrata in vigore della legge (6 aprile 2011).
Il Locatore ha citato in giudizio il conduttore per sentir convalidare lo sfratto per morosità imputabile all’operata autoriduzione del canone del mese di agosto (€ 392,00 a fronte della somma di € 1.100,00) e per aver corrisposto poi l’importo mensile di € 270,00 a far data dal mese di ottobre 2011; evidentemente considerando tale comportamento ricompreso nella previsione di cui all’art. 5 della l. 392/78 che sancisce con la risolubilità il mancato pagamento del canone.
È seguita l’opposizione dell’intimato che ha dedotto come l’autoriduzione del corrispettivo fosse avvenuta in seguito alla tardiva registrazione del contratto di locazione (settembre 2011, id est oltre il citato termine di sanatoria) che comporta la nascita di un nuovo contratto di locazione tra le parti con canone legale annuo pari alla rendita catastale moltiplicata per tre (nel caso di specie appunto pari ad € 270,00 ca. mensili).
La risposta negativa dell’Autorità Giudiziaria alla richiesta di ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva ex art. 665 ha carattere innovativo, poiché il Giudice traccia anche degli ‘scaglioni temporali’ entro i quali è rilevante valutare il comportamento delle parti e l’inadempimento contrattuale.
Si precisa, preliminarmente, che il ricordato art. 5 è applicabile di regola ove il conduttore ometta il pagamento dell’intero canone mensile convenzionalmente stabilito e non anche in tutti i casi in cui venga corrisposto un importo ridotto, come nella vicenda che ci occupa, sempre che i minori importi non raggiungano il valore soglia individuato dalla normativa.
A parere del Giudice, ove anche si consideri applicabile il suddetto art. 5, l’inadempimento riguarderebbe unicamente l’autoriduzione operata dal conduttore per la mensilità di agosto, tuttavia ‘di scarsa importanza’ e pertanto non idoneo a causare la risoluzione del contratto.
Tale considerazione è valida per valutare solo il preteso inadempimento precedente la registrazione.
STUDIO LEGALE FERRARO GIOVE E ASSOCIATI
L’autoriduzione deL canone e iL d. Lvo n. 23/2011, art. 3 comma 8
In epoca successiva, i mancati pagamenti che si ritengono maturati per l’autoriduzione operata dal conduttore - che però corrispondeva il canone in misura legale ex art. 3 co. 9 d. lvo n. 23/2011 pari ad € 270,00 mensili - semplicemente non sono da considerarsi morosità, avendo il locatario applicato in via immediata e correttamente la recente novella.
L’entrata in vigore del decreto legislativo, emanato sulla base della legge delega al Governo sul federalismo fiscale (ciò potrebbe, forse, far nascere qualche problema di legittimità), sembra prevedere una variabile tipizzata di nullità del contratto che emerge anche nel caso in cui si ha registrazione tardiva, da cui deriva la conseguente sostituzione dell’accordo nullo con un rapporto locativo a condizioni economiche e termini stabiliti dalla legge stessa. Si ha dunque conferma di come la norma tributaria abbia rango di norma imperativa, dalla cui violazione discende, appunto, la nullità del primo contratto che viene sostituito.
Piuttosto, ove si ritenga che la registrazione del locatore non abbia efficacia sanante ex tunc, l’autoriduzione operata con riferimento alla mensilità antecedente alla registrazione (e quindi la discrasia esistente fra canone originariamente pattuito ed importo ridotto) sarebbe assolutamente irrilevante perché travolta dalla nullità del rapporto sottostante. Con conseguente nascita in capo al conduttore anche del diritto di ripetere tutte le somme indebitamente versate a titolo di canone di locazione stabilito in base ad una convenzione risultata nulla e sostituita di diritto da un nuovo rapporto locativo; beninteso fermo il diritto della proprietà ad ottenere un indennizzo mensile per il godimento del bene, comunque realizzato.
Pur non emergendo dal provvedimento le relative date risulterebbe che – nel caso – alla registrazione abbiano provveduto sia il locatore (tardivamente per il citato decreto) sia il conduttore (per sfruttare invece la previsione normativa).
L’ordinanza non affronta ex professo – ritenendolo, è da credere, inutile – il problema della priorità dell’adempimento. Al riguardo però si segnala come per l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 26/2011 nonché n. 20E/2012) il locatore sembra poter procedere a regolarizzazione tardiva; anche se tale possibilità, ferme le conseguenze, mai è stata oggetto di contestazione.
Del resto da un lato la regola del c.d. ravvedimento operoso dovrebbe sempre consentire al locatore di registrare; dall’altro è evidente come una applicazione generalizzata della regola (id est come reazione all’iniziativa assunta dal conduttore) vanificherebbe la ratio della norma.
Ad evitare gli evidenti rischi connessi a tale lettura occorrerebbe, però, sempre valutare chi abbia proceduto per primo alla regolarizzazione.
Con l’occasione vale la pena indicare due altri profili da prendere in considerazione: la operatività, o meno, delle regole esaminate in caso di canone solo in parte “non contrattualizzato” (la risposta tendenzialmente positiva avrebbe effetti perversi nei confronti del Fisco); il possibile uso improprio del decreto (si pensi ai casi, già emersi, in cui il conduttore – dopo aver stipulato nuovo contratto, questa volta regolarmente registrato con effetto sostitutivo – porti il precedente all’Agenzia delle Entrate).
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L’autoriduzione deL canone e iL d. Lvo n. 23/2011, art. 3 comma 8
Avv. Stefano Giove
STUDIO LEGALE FERRARO GIOVE E ASSOCIATI
L’autoriduzione deL canone e iL d. Lvo n. 23/2011, art. 3 comma 8
Tribunale di Roma; VI° Sezione Civile; ordinanza 8 marzo 2012, Giudice Dott.ssa Monaco; xxx (avv.to A. Barbàra) c. yyy + 1 (avv.to G. Lanciano)
“La registrazione tardiva del contratto fa sorgere una nuova locazione ex d. lvo n. 23/2011; ciò rende il dedotto inadempimento collegato all’autoriduzione (rispetto al rapporto originario) e insussistente .”
Il Tribunale di Roma, con ordinanza che nega il rilascio, ha delineato l’ambito di applicazione del principio secondo il quale l’autoriduzione del canone operata dal Conduttore ‘costituisce un fatto arbitrario, illegittimo e contrario al principio dell'esecuzione del contratto secondo buona fede, che provocherebbe il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio’, come la Suprema Corte ha avuto in diverse occasioni modo di precisare (Cass n. 14234/2004 n. 18197/2007; ord. 08/03/2012).
Nel caso di specie è stato stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo in data 01.01.2011 con canone mensile convenzionalmente pattuito pari ad € 1.100,00, registrato presso Agenzia delle Entrate solo in data 09.09.2011; ossia dopo l’entrata in vigore del D. Lvo n. 23/2011 nonché oltre il termine di ‘sanatoria’ concesso dal decreto stesso, pari a giorni 60 dall’entrata in vigore della legge (6 aprile 2011).
Il Locatore ha citato in giudizio il conduttore per sentir convalidare lo sfratto per morosità imputabile all’operata autoriduzione del canone del mese di agosto (€ 392,00 a fronte della somma di € 1.100,00) e per aver corrisposto poi l’importo mensile di € 270,00 a far data dal mese di ottobre 2011; evidentemente considerando tale comportamento ricompreso nella previsione di cui all’art. 5 della l. 392/78 che sancisce con la risolubilità il mancato pagamento del canone.
È seguita l’opposizione dell’intimato che ha dedotto come l’autoriduzione del corrispettivo fosse avvenuta in seguito alla tardiva registrazione del contratto di locazione (settembre 2011, id est oltre il citato termine di sanatoria) che comporta la nascita di un nuovo contratto di locazione tra le parti con canone legale annuo pari alla rendita catastale moltiplicata per tre (nel caso di specie appunto pari ad € 270,00 ca. mensili).
La risposta negativa dell’Autorità Giudiziaria alla richiesta di ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva ex art. 665 ha carattere innovativo, poiché il Giudice traccia anche degli ‘scaglioni temporali’ entro i quali è rilevante valutare il comportamento delle parti e l’inadempimento contrattuale.
Si precisa, preliminarmente, che il ricordato art. 5 è applicabile di regola ove il conduttore ometta il pagamento dell’intero canone mensile convenzionalmente stabilito e non anche in tutti i casi in cui venga corrisposto un importo ridotto, come nella vicenda che ci occupa, sempre che i minori importi non raggiungano il valore soglia individuato dalla normativa.
A parere del Giudice, ove anche si consideri applicabile il suddetto art. 5, l’inadempimento riguarderebbe unicamente l’autoriduzione operata dal conduttore per la mensilità di agosto, tuttavia ‘di scarsa importanza’ e pertanto non idoneo a causare la risoluzione del contratto.
Tale considerazione è valida per valutare solo il preteso inadempimento precedente la registrazione.
STUDIO LEGALE FERRARO GIOVE E ASSOCIATI
L’autoriduzione deL canone e iL d. Lvo n. 23/2011, art. 3 comma 8
In epoca successiva, i mancati pagamenti che si ritengono maturati per l’autoriduzione operata dal conduttore - che però corrispondeva il canone in misura legale ex art. 3 co. 9 d. lvo n. 23/2011 pari ad € 270,00 mensili - semplicemente non sono da considerarsi morosità, avendo il locatario applicato in via immediata e correttamente la recente novella.
L’entrata in vigore del decreto legislativo, emanato sulla base della legge delega al Governo sul federalismo fiscale (ciò potrebbe, forse, far nascere qualche problema di legittimità), sembra prevedere una variabile tipizzata di nullità del contratto che emerge anche nel caso in cui si ha registrazione tardiva, da cui deriva la conseguente sostituzione dell’accordo nullo con un rapporto locativo a condizioni economiche e termini stabiliti dalla legge stessa. Si ha dunque conferma di come la norma tributaria abbia rango di norma imperativa, dalla cui violazione discende, appunto, la nullità del primo contratto che viene sostituito.
Piuttosto, ove si ritenga che la registrazione del locatore non abbia efficacia sanante ex tunc, l’autoriduzione operata con riferimento alla mensilità antecedente alla registrazione (e quindi la discrasia esistente fra canone originariamente pattuito ed importo ridotto) sarebbe assolutamente irrilevante perché travolta dalla nullità del rapporto sottostante. Con conseguente nascita in capo al conduttore anche del diritto di ripetere tutte le somme indebitamente versate a titolo di canone di locazione stabilito in base ad una convenzione risultata nulla e sostituita di diritto da un nuovo rapporto locativo; beninteso fermo il diritto della proprietà ad ottenere un indennizzo mensile per il godimento del bene, comunque realizzato.
Pur non emergendo dal provvedimento le relative date risulterebbe che – nel caso – alla registrazione abbiano provveduto sia il locatore (tardivamente per il citato decreto) sia il conduttore (per sfruttare invece la previsione normativa).
L’ordinanza non affronta ex professo – ritenendolo, è da credere, inutile – il problema della priorità dell’adempimento. Al riguardo però si segnala come per l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 26/2011 nonché n. 20E/2012) il locatore sembra poter procedere a regolarizzazione tardiva; anche se tale possibilità, ferme le conseguenze, mai è stata oggetto di contestazione.
Del resto da un lato la regola del c.d. ravvedimento operoso dovrebbe sempre consentire al locatore di registrare; dall’altro è evidente come una applicazione generalizzata della regola (id est come reazione all’iniziativa assunta dal conduttore) vanificherebbe la ratio della norma.
Ad evitare gli evidenti rischi connessi a tale lettura occorrerebbe, però, sempre valutare chi abbia proceduto per primo alla regolarizzazione.
Con l’occasione vale la pena indicare due altri profili da prendere in considerazione: la operatività, o meno, delle regole esaminate in caso di canone solo in parte “non contrattualizzato” (la risposta tendenzialmente positiva avrebbe effetti perversi nei confronti del Fisco); il possibile uso improprio del decreto (si pensi ai casi, già emersi, in cui il conduttore – dopo aver stipulato nuovo contratto, questa volta regolarmente registrato con effetto sostitutivo – porti il precedente all’Agenzia delle Entrate).
STUDIO LEGALE FERRARO GIOVE E ASSOCIATI
L’autoriduzione deL canone e iL d. Lvo n. 23/2011, art. 3 comma 8
Avv. Stefano Giove