Retroattività delle norme tributarie
nella giurisprudenza
della Corte Costituzionale
e della Corte di Cassazione
(studio Rebecca.it)
Ciao a tutti, per chi ha voglia di leggere questo articolo che ho estrapolato.. per approfondire digitare questo titolo di articolo in alto.
Vi sono sentenze della Corte costituzionale ed della Cassazione in merito alla irretroattività delle norme. Mi sembra un articolo interessante
3.1. L'inesistenza di un divieto espresso di norme tributarie
retroattive
La problematica costituita dalle norme tributarie
retroattive deriva dalla mancanza, nella Costituzione,
di una disposizione che vieti espressamente
questo tipo di norme. L'unico divieto di
retroattività riguarda le norme penali: l'art. 25 della
Carta fondamentale si limita a questa tipologia;
di conseguenza non è di per sé illecito l'utilizzo di
norme retroattive in altri ambiti.
Al riguardo, la Corte Costituzionale è molto
esplicita: "questa Corte ha infatti ripetutamente
precisato che il divieto di retroattività della legge
- pur costituendo fondamentale valore di civiltà
giuridica e principio generale dell'ordinamento,
cui il legislatore deve in linea di principio attenersi
- non è stato tuttavia elevato a dignità costituzionale,
se si eccettua la previsione dell'art. 25 della
Costituzione, limitatamente alla legge penale ... Il
legislatore ordinario, pertanto, nel rispetto del suddetto
limite, può emanare norme con efficacia
retroattiva, interpretative o innovative che esse siano,
a condizione però che la retroattività trovi adeguata
giustificazione sul piano della ragionevolezza
e non si ponga in contrasto con altri valori ed
interessi costituzionalmente protetti" (4).
Dunque, ogniqualvolta il legislatore emana
disposizioni retroattive, è necessaria, per valutare
la loro legittimità costituzionale, una analisi del
rispettò dei precetti costituzionali che saranno
analizzati nel prossimo punto. Fin da ora, sappiamo
comunque che tra questi ci deve essere una
ragionevole giustificazione.
Non potendoci affidare a criteri precisamente
definiti, sarà necessario procedere sempre alla
ponderazione dei diversi valori costituzionali coinvolti