axelaa

Membro Junior
Ordinanza Tribunale Salerno

Cari,

sì, l'ordinanza del Tribunale di Salerno è stata pubblicata ieri e ve l'allego.

Che almeno un Giudice italiano abbia sollevato la questione è un gran bene.

Purtroppo, come potrete vedere, l'ordinanza è molto leggera e poco approfondita, specie sotto il profilo dell'art. 76 Cost..

Rimangono, pertanto, due strade: o intervenire nel giudizio inanzi alla Corte Costituzionale entro 20 giorni da ieri 10 ottobre 2012 o spingere i Vs. avvocati a sollevarla nel Vs. giudizio, riproducendo tal quale (migliorata se del caso) quella sollevata dal sottoscritto innanzi al Tribunale di Roma (che l'ha rigettata), fondata sulle stesse denunce di incostituzionalità ravvisate dal Tribunale di Salerno, ma molto molto più approfondita, specie in ordine al denunciato vizio di eccesso di delega. In casi come questo, purtroppo, niente deve essere semplificato e sintetizzato, ma deve emergere appieno la complessita del problema.

Allego prima l'Ordinanza del Tribunale di Salerno e poi la mia eccezione di illegittimità costituzionale.

Avv. A_P



IL TRIBUNALE

Il Tribunale di Salerno - Prima sezione Civile - in persona del
Giudice dott. Roberto Ricciardi, nel procedimento iscritto al n.
287/2012 R.G. tra la sig.ra Stefania Mastrandrea, rappresentata e
difesa dall'Avv. Costantino Montesanto, presso il quale ha eletto
domicilio a Cetara in via Grotta n.10, e i sig.ri Maria Antonietta
Taranto, ed Orlando De Girolamo rappresentati e difesi dall'Avv.
Giuseppe Calabro', presso il quale hanno eletto domicilio a Salerno
al C.so Garibaldi n. 109, ha pronunciato la seguente ordinanza.
Letti gli atti e sciolta la riserva;

Premesso

che con atto notificato il 28 dicembre 2011 la sig.ra Stefania
Mastrandrea ha intimato alla sig.ra Maria Antonietta Taranto lo
sfratto per morosita' da un immobile, destinato ad uso abitativo,
sito a Salerno in via Ten. Ugo Stanzione n. 1, 1° piano, int. 1,
composto di cinque vani ed accessori, con giardino e posto-auto in
garage, deducendo l'interruzione del pagamento da parte della
convenuta del canone di locazione, convenuto in € 950,00, dal 1°
agosto 2011;
che col medesimo atto la Mastrandrea ha convenuto in giudizio la
conduttrice, al fine della convalida della intimazione, ed il suo
consorte sig. Orlando Di Girolamo, quale garante dell'obbligazione di
pagamento del canone;
che la intimata si e' opposta alla convalida della intimazione,
deducendo che il contratto di locazione sottoscritto dalle parti, con
vigenza dal 1° febbraio 2011, non era stato registrato nei termini di
legge;
che aveva provveduto lei alla registrazione in data 5 ottobre
2011;
che, pertanto, in applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 23/2011,
il canone da lei dovuto ammontava ad euro 223,80 mensili a far data
dal bimestre ottobre/novembre 2011, laddove nei mesi precedenti
nessun canone era dovuto, giacche' il contratto non registrato doveva
considerarsi nullo;
che l'intimante, invocando la disapplicazione della normativa
indicata dalla conduttrice per manifesta illegittimita', ha chiesto
l'emissione di ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c.,

Osserva

La questione dell'eventuale illegittimita' costituzionale
dell'art. 3, comma 8 e 9, DLT 14 marzo 2011, n. 23, e' rilevante ai
fini di causa, in quanto - non sussistendo gli estremi urta
interpretazione costituzionalmente orientata - dalla sua risoluzione
dipendono sia la concessione o meno dell'ordinanza provvisoria di
rilascio sollecitata dalla locatrice, sia la decisione di merito.
Tale questione, peraltro, non appare manifestamente infondata,
sia per violazione dell'art. 76 Cost. (eccesso di delega in rapporto
alla legge-delega 5 maggio 2009 n. 42), sia per manifesta e plurima
irragionevolezza e comunque per inadeguatezza della sanzione
(eccessiva e ingiustificata compressione del diritto di proprieta' e
degli effetti dell'autonomia contrattuale legittimamente esplicata),
nonche' per contraddittorieta' con la stessa finalita' fiscale
sottesa alla norma: il tutto in relazione agli artt. 3, 42 e 55 Cost.
Sotto il primo profilo di illegittimita' (violazione dell'art. 76
Cost. per eccesso di delega) e' di innegabile evidenza, che il
decreto legislativo in esame - sotto la rubrica «Norme in materia di
federalismo fiscale e di attuazione dell'art. 119 Cost.» - richiama
la legge-delega del 5 maggio 2009, n. 42 (anch'essa rubricata come
«Norme in materia di federalismo fiscale e di attuazione dell'art.
119 Cost.») e specificamente gli artt. 2 secondo comma, 11, 12, 13,
21 e 26.
Ebbene, l'art. 2, secondo comma, della legge n. 42/2009,
nell'ambito dell'oggetto e delle finalita' della delega, non contiene
alcun principio che possa giustificare l'adozione, col mezzo del
decreto governativo, delle sanzioni contenute nei commi 8 e 9
dell'art. 3 del DLT 14 marzo 2011, n. 23;
lo stesso dicasi per l'art. 11 (che riguarda "principi e criteri
direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni,
province e citta' metropolitane"); per l'art. 12 (che riguarda
"principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e
l'autonomia di entrate degli enti locali"); e per l'art. 13 (che
riguarda "principi e criteri direttivi concernenti l'entita' e il
riparto dei fondi perequativi per gli enti locali");
l'art. 21, nel dettare "norme transitorie per gli enti locali",
e' egualmente estraneo alla materia dei commi 8 e 9 dell'art. 3 del
DLT 14 marzo 2011, n. 23;
un generico riferimento al «contrasto dell'evasione fiscale», si
coglie nella rubrica dell'art. 26, ma la norma, nel suo contenuto,
riguarda forme collaborative degli enti pubblici, banche dati ed
accertamenti incrociati.
Peraltro, sostituendo al canone pattuito dalle parti l'irrisorio
importo risultante dalla triplicazione della rendita catastale
dell'immobile locato, non si contrasterebbe l'evasione fiscale ma si
ridurrebbe l'entrata tributaria. Infatti, riducendo il reddito del
locatore per tutti e quattro (potenzialmente otto) anni di durata
della locazione, si produrrebbe un consistente danno, anziche' un
beneficio, per l'erario, riducendo l'entrata dell'IRPEF. L'unico ad
esserne beneficato sarebbe il conduttore, non si comprende in virtu'
di quale logica premiale nei suoi confronti, tenuto anche conto del
fatto che l'onere di registrazione incombe su entrambi i contraenti e
che, nella fattispecie, anche convenzionalmente, entrambi erano
tenuti a curare la registrazione del contratto: il che non giustifica
- anche in re-lazione all'art.3 Cost. - la sanzione inflitta al solo
locatore ed il premio concesso al conduttore.
Neppure il secondo profilo di illegittimita' (in relazione agli
art. 42 e 55 Cost.) appare manifestamente infondato. Invero, le
sanzioni fiscali inflitte al cittadino che violi i doveri a lui
imposti dall'art. 55 Cost., cosi' come non possono comprimere oltre
il limite della ragionevolezza il diritto di difesa, non possono del
pari menomare oltre tale limite il diritto di proprieta' (art. 42
Cost.). che consiste anche nel potere di percepire i frutti civili
della cosa propria legittimamente convenuti.
Il sistema sanzionatorio messo in atto dai commi 8 e 9 dell'art.
3 del DLT 14 marzo 2011, n. 23 appare in contrasto con l'enunciato
principio, sia per la gia' evidenziata manifesta e plurima
irragionevolezza della sanziona, sia per sproporzione della sanzione
stessa (eccessiva e ingiu-stificata compressione del diritto di
proprieta' e degli effetti dell'autonomia contrattuale legittimamente
esplicata), sia per la mancanza dell'obiettivo di interesse pubblico
che la giustificherebbe, specialmente dopo l'avvenuta registrazione
tardiva del contratto, e quindi dopo la gia' avvenuta espiazione
mediante il pagamento della sovraimposta dovuta per il ritardo.
In sintesi, a fronte dell'inadempimento di un obbligo di natura
fiscale cui sono tenuti entrambi i contraenti (mancata registrazione
di un contratto di locazione, al fine di tenere nascosti al fisco i
relativi guadagni da parte del locatore, generalmente proprietario,
ma anche, talvolta, al fine di non palesare le effettiva
disponibilita' economiche del conduttore), la norma "reagisce"
premiando una sola delle parti contraenti, riducendo il canone a
valori nettamente inferiori a quelli di mercato.
Cosi' facendo, la norma tiene in vita per la durata legale del
contratto di locazione (a sua volta prolungata in quanto decorrente
non dal momento dell'effettivo inizio del rapporto ma da quello della
tardiva registrazione) un contratto che il locatore, a quelle
condizioni, non avrebbe mai sottoscritto, costringendolo a tollerare
un canone irrisorio anche per la potenziale durata di otto anni
(quattro + quattro). In tal modo la norma si pone in contrasto anche
col principio ordinamentale generale espresso dall'art. 1419 c.c.,
per il quale la nullita' parziale fa salvo l'intero contratto, solo
ove risulti che le parti lo avrebbero comunque concluso, anche senza
quella parte che e' colpita da nullita'; nella specie, giammai il
locatore avrebbe concluso il contratto per canoni locativi cosi'
bassi.
Infine, la norma appare manifestamente irragionevole anche per le
stesse ragioni del fisco, in quanto, riducendo i canoni locativi,
riduce anche il reddito del proprietario, e quindi la base imponibile
sulla quale calcolare l'IRPEF, con conseguenti minori entrate fiscali
proiettate in un arco temporale tutt'altro che breve.

P.Q.M.

Visti gli artt. 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n.
87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi VIII e IX, del DLT 14
marzo 2011, n. 23, per eccesso di delega (art. 76 Cost.) e contrasto
con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con gli artt. 42
e 55 Cost.
Ordina che il presente provvedimento, a cura della cancelleria,
sia notificato alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei
ministri nonche' comunicato al Presidente del Senato e al Presidente
della Camera dei deputati e, all'esito, sia trasmesso alla Corte
costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle
avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni.
Sospende il presente giudizio.
Salerno, addi' 29 marzo 2012.

Il Giudice: Ricciardi


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Per tutti, pubblico l’eccezione già da tempo proposta innanzi al Tribunale di Roma. Tramite tutti Voi, giudici e avvocati, verrà rimossa tale norma anti-civile e criminogena. Avv. A.P.

" ai fini del pagamento del canone mensile nell’importo ridotto di € 1**,00 la convenuta intende avvalersi di quanto disposto dal Decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23 - Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale - Articolo 3 - Cedolare secca sugli affitti Comma 8:


Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d’ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell’aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti”.

Tutto ciò premesso il/a sig./sig.ra *********, SOLLEVA QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 3 COMMA 8 D. LGS. 2011 N. 23 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76, 42, 3, 2 e 53, 97 DELLA COSTITUZIONE

CONSIDERATO CHE

La suddetta eccezione di illegittimità costituzionale appare dotata di rilevanza e di manifesta fondatezza primariamente sotto il profilo della violazione dell’art. 76 Cost. in quanto il D. lgs. 2011 n. 23 nell’art. 3 comma 8 denunciato vive, perché adottato, in patente e clamorosa carenza di potere costituzionale, sprovvisto di qualsiasi minima base normativa nella pur dilatata estesa, dettagliata, feconda e prodiga Legge 2009 n. 42 (Legge Delega).

Tale illegittimità costituzionale, per quanto a conoscenza dello scrivente, incredibilmente non è stata sollevata finora, da nessun operatore giudiziario o parte sociale.

La questione è di urgentissima importanza, attualità e drammaticità in quanto tale disposizione è ritenuta dalla generalità sfascista, criminogena, illegale e tesa a favorire la disgregazione del tessuto sociale.

Appare, pertanto, in ossequio al fondamentale precetto di cui all’art. 101 COST., primario dovere giuridico e costituzionale di qualsiasi Giudice - dotato di minima perizia, attitudine e capacità professionale - rilevare il suddetto vizio di illegittimità incostituzionale in quanto incidente sul fondamentale anello difensivo dell’architettura repubblicana democratica quale è l’art. 76 COST. che impedisce che il Governo si appropri illegalmente della potestà legislativa senza l’autorizzazione e la vigilanza, il controllo e la direzione del Parlamento.

SULLA RILEVANZA

(omissis)

SULLA FONDATEZZA

VIOLAZIONE DELL’ART. 76 COST. - ECCESSO DI DELEGA -

Solo sinteticamente si porta all’attenzione dell’Ill.mo Giudice l’evidenza che sia la Legge 2009 n. 42 “ Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione” sia il D. LGS. 2011 n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” sono volti all’attuazione dell’art. 119 COST. il cui prima comma stabilisce che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria e di spesa.

La Legge delega, oltre a prevedere degli estesi criteri direttivi molto stringenti dell’attività successiva del legislatore delegato, si compone di ben 28 articoli, di cui almeno 25 di dettaglio e precisamente dall’art. 3 all’art. 27 inclusi.

Senza affannare l’esposizione, qualsiasi Giudice potrà, anche con lettura superficiale, accertare che l’unico riferimento, pur a distanza polare, accostabile alla disposizione dell’art. 3 co. 8 del D.Lgs. 2011 n. 23 è il principio direttivo contenuto nell’art. Articolo 2 - Oggetto e finalità - comma 2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: - lett. d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale” della Legge Delega.

Potrà qualsiasi Giudice rilevare che il coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali è riferito ai livelli istituzionali della cd. struttura del Federalismo Fiscale e in particolare i livelli di cui all’art. 119 Cost. nella loro relazione biunivoca con lo Stato (inteso quale Ente Nazionale persona e Complesso dell’Amministrazione pubblica dello Stato).

Potrà qualsiasi Giudice rilevare che il locatore e il conduttore, costretti a fronteggiarsi in una svilente e sfascista guerra tra poveri, non sono sicuramente quei livelli istituzionali a favore dei quali la Legge Delega ha attribuito al Governo di prevedere meccanismi di carattere premiale nell’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale

Se ancora avesse dubbi, potrà qualsiasi Giudice definirli con l’analisi di dettaglio della Legge Delega chiarendosi che il suddetto principio direttivo è ampiamente e coerentemente sviluppato nell’art. 26 della Legge Delega Contrasto dell’evasione fiscale comma 1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: lett. b) PREVISIONE DI ADEGUATE FORME PREMIALI PER LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI CHE ABBIANO OTTENUTO RISULTATI POSITIVI IN TERMINI DI MAGGIOR GETTITO DERIVANTE DALL’AZIONE DI CONTRASTO DELL’EVASIONE E DELL’ELUSIONE FISCALE.

Ulteriormente, sotto il profilo della valutazione della virtuosità dei livelli istituzionali anche quando chiamati ad assicurare il contrasto dell’elusione e dell’evasione fiscale nell’art. Articolo 17 - Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo comma 1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: lett. b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all’osservanza del patto di stabilità e crescita per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell’autonomia finanziaria;

Da ultimo, sotto il profilo della partecipazione attiva e passiva al fondo perequativo a favore delle regioni nell’Articolo 9 - Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell’entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni comma 1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, in relazione alla determinazione dell’entità e del riparto del fondo perequativo statale di carattere verticale a favore delle regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: lettera c) definizione delle modalità per cui le risorse del fondo devono finanziare: numero 1) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell’articolo 8 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l’esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall’esercizio dell’autonomia tributaria nonché dall’emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell’attività di recupero fiscale, in modo da assicurare l’integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni; e lettera e) è garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l’effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta contro l’evasione e l’elusione fiscale, alla regione con riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere d) e g), tali da assicurare l’integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni; nel caso in cui l’effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato;

Ovvio da quanto si legge nella Legge Delega che lo Stato Federale fiscale voglia intendere premiare i livelli istituzionali che assicurino, tra l’altro, il miglior contrasto all’evasione e all’elusione fiscale: perché altrimenti - senza parità e/o attivo di bilancio, stabilità e crescita dei livelli istituzionali e senza il loro apporto ai fini dell’assicurazione della migliore gestione delle imposte e del contrasto dell’evasione fiscale - lo Stato Federale non si reggerà affatto.

Tali obiettivo, come espresso nell’art. 1, si permea strutturalmente e funzionalmente dei principi di coesione sociale e solidarietà sociale, espressi nell’art. 1 La presente legge costituisce attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l’effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l’istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l’utilizzazione delle risorse aggiuntive e l’effettuazione degli interventi speciali di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i principi generali per l’attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull’ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

Mentre l’art. 3 D.Lgs. 2011 n. 23 ha l’effetto di distruggere la coesione sociale e la solidarietà sociale.

Potrà e dovrà qualsiasi Giudice rilevare il detto vizio di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 76 Cost.: il più pregnante, il più importante, l’architrave della forma di Stato Repubblicana.

Ovvio poi che irrilevante, ai fini del rilevato eccesso di delega, sia il procedimento di ratificazione dello schema di decreto legislativo imposto dall’art. 2 commi 3 e 4 della Legge Delega e concretamente rispettato dal Governo: basti considerare che la ratifica parlamentare, adottata sotto forma di risoluzione in entrambe le Camere, è imposta dall’art. 2 co. 4 L. 2009 n. 42 e costituisce quel parere necessario ai fini del mero rispetto dell’iter procedimentalizzato dalla Legge Delega ai fini dell’emanazione del Decreto Legislativo (qualora si reputi necessario approfondire la questione si orienti l’analisi, in ordine logico e consequenziale, sull’art. 2 commi 3 e 4 Legge 2009 n. 42; sul preambolo del D.Lgs. 2011 n. 23; sulle Comunicazioni del Governo al Senato e alla Camera – ad. Es. Comunicazioni del Governo alla Camera sullo schema di Decreto Legislativo de quo discusse nella seduta del 1 e del 2 marzo 2011, Resoconto dei Lavori della Camera con particolare riferimento alla Risoluzione Cicchitto, Reguzzoni, Sardelli e alla posizione della fiducia sulla risoluzione da parte dell’On. Elio Vito alle ore 16,10 del 1.3.2011 –; sull’art. 116 del Regolamento della Camera dei Deputati; sull’art. 72 Cost. e sugli artt. 68 e ss. Regolamento della Camera dei Deputati).

Mentre con la presente questione si fa valere l’eccesso di delega sostanziale (non dell’iter procedimentale).

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SULLA VIOLAZIONE DELL’ART. 42 COST.

Ben evidente l’illegittimità costituzionale anche per violazione dell’art. 42 Cost. in quanto la compromissione del godimento della proprietà privata, sotto forma di imposizione per legge di un - anacronistico quanto ingiustificato nella attuale vigenza incondizionata del regime del libero mercato delle locazioni - permanente vincolo alla ritrazione dei giusti frutti del godimento non ha, nell’obiettivo del legislatore (non) delegato, alcuna relazione e finalizzazione con l’assicurazione della funzione sociale e dell’accessibilità a tutti della proprietà, ma il ben altro obiettivo di rimediare all’inefficienza del sistema fiscale pubblico, con uno strumento assai discutibile e parziale.

SULLA VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COST.

Ben evidente l’illegittimità costituzionale anche per violazione dell’art. 3 Cost. in quanto il meccanismo ideato dall’art. 3 co. 8 del D.Lgs. 2011 n. 23 non rispetta alcun criterio di minima ragionevolezza e di uguaglianza.

In particolare, il parametro adottato, la rendita catastale, è del tutto incapace di assicurare risultati ragionevoli e uniformi in ogni e qualsiasi area geografica, topografica, urbanistica di situazione e in relazione a ogni e qualsiasi stato di fatto e di diritto dell’immobile.

La rendita è il dal prodotto della consistenza dell’unità immobiliare ovvero i vani dei quali è costituito l’immobile, la sua superficie e volumetria e della tariffa d’estimo relativa al comune ed alla zona censuaria ove sorge l’immobile, alla tipologia dello stesso in relazione alla destinazione d’uso (ordinaria, speciale, particolare).

In altre parole, è un indice fiscale, generico, adottato (anche in via provvisoria in previsione della perennemente differita integrale riforma della disciplina delle tariffe di estimo catastali) dal legislatore a meri fini fiscali e non fondato su serie, effettive e concrete valutazioni dell’immobile.

Non a caso, la normativa sull’equo canone, nell’imporre un regime vincolistico, aveva previsto i ben più concreti e equi nonché ragionevoli parametri di cui agli artt. da 12 a 23 della L. 1992 n. 378.

A cagione di ciò, il meccanismo introdotto dall’art. 3 co. 8 D.Lgs. 2011 n. 23 incide soltanto sui proprietari locatori più svantaggiati, i quali non detengono alcuna posizione di forza rispetto al conduttore.

Il novello canone vincolistico è stato, infatti, determinato rigidamente nel triplo della rendita catastale. Tale parametrazione, di tutta evidenza, è irrilevante per tutte le aree centrali delle città e dei comuni, cioè per quelle più ricche, dove il canone ritraibile dal mercato è già di molto inferiore al triplo della rendita catastale dell’immobile ivi situato.

In altri termini, la legge incide soltanto sui titolari di piccole proprietà date in locazione nella aree periferiche delle città e dei comuni e nelle aree extraurbane; mentre il locatore di immobile sito in aree centrali non rischia, quasi, alcuna delazione.

SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 53 COST.

Ben evidente l’illegittimità costituzionale anche per violazione dell’art. 2 Cost. e dell’art. 53 Cost, in quanto il meccanismo ideato dall’art. 3 co. 8 del D.Lgs. 2011 n. 23 ha l’effetto di sfasciare la coesione sociale tramite il meccanismo, davvero ingiustificato, della delazione, in ispecie se il meccanismo della delazione non è ammesso, con la connessa corsa all’oro del premio patrimoniale (in)civile, nei confronti dei veri evasori fiscali.

Ciò ad ampio pregiudizio, in tesi estrema irrimediabile, del consenso volontario al precetto costituzionale (art. 2) dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Ciò ad ampio pregiudizio del principio di proporzionalità dell’imposizione fiscale rispetto alla capacità contributiva (art. 53 Cost.), svilito a mero principio vilipeso dall’irrazionale e iniquo darwinismo sociale indotto dalla norma.

SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 53 E 97 COST.

Il meccanismo di cui all’art. 3 co. 8 del D.Lgs. 2011 n. 23, a ben vedere, lede soprattutto il buon andamento dell’amministrazione fiscale proprio sotto il profilo dello sbandierato obiettivo di contrasto all’evasione fiscale, con ulteriore tangibile violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost. .

Invero, la punizione civile (unica nel suo genere) eseguita nei confronti del locatore delato, allorché fa emergere il contratto in nero, inevitabilmente decrementa e deprime (anche in percentuale elevata) la base imponibile utile per il gettito fiscale degli anni successivi, cioè degli anni di durata del nuovo contratto (4+4).

Cioè il risultato contrario a quanto perseguito (?).



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Ritenendo con certezza che nessun Giudice, degnamente e dignitosamente, possa valutare, professionalmente prima che personalmente, il meccanismo introdotto dall’art. 3 co. 8 D.Lgs. 2011 n. 23 un meritevole e funzionale strumento di contrasto all’evasione fiscale.

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In considerazione di quanto,

C H I E D E

che l’Ill.mo Tribunale adito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 2° comma L. 1953 n. 87, ritenuto che la questione di legittimità costituzionale sollevata sia manifestamente fondata e che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione, voglia emettere ordinanza con la quale, riferiti puntualmente le premesse in fatto, i termini e i motivi della istanza con cui è stata sollevata la questione, disporre l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospendere il giudizio in corso.
 

delmo68

Membro Attivo
Proprietario Casa
Mi puoi spiegare cosa significa intervenire nel giudizio inanzi alla Corte Costituzionale entro 20 giorni da ieri 10 ottobre 2012??
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
intervenire nel giudizio inanzi alla Corte Costituzionale entro 20 giorni da ieri 10 ottobre 2012
Impercorribile. E' escluso intervento di parti di giudizi analoghi al giudizio di legittimità costituzionale. Ammetterne l'intervento significherebbe la sostanziale soppressione del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale.
 

sotera

Nuovo Iscritto
D'accordo con Nemesis. Inoltre non mi è chiaro perché l'avvocato AP (che potrebbe anche dire il proprio nome) continui a proporre un ricorso che è stato già respinto.
 

axelaa

Membro Junior
Per Nemesis:
l'intervento innanzi alla Corte Costituzionale, semmai, sarebbe inammissibile. Niente è impercorribile.
Specie se l'intervento è finalizzato a mezzo di pressione.
La Giurisprudenza della Corte Costituzionale, invero, in qualche caso ha ammesso l'intervento di soggetti terzi rispetto al giudizio principale, purché dotati di interesse giuridico qualificato. E' pur vero che tali soggetti, secondo tale giurisprudenza, dovrebbero essere incisi nella loro sfera giuridica direttamente dall'esito (verdetto) del giudizio di legittimità costituzionale. Rimane il dubbio, allora, se debbano essere soltanto soggetti pretermessi che potevano essere chiamati a partecipare nel giudizio principale (a quo).
Ma non sarebbe interpretazione troppo restrittiva?

Per Rache:
Il fatto che il Tribunale di Roma abbia ritenuto non fondata la questione di legittimità da me posta non significa che altri Giudici non la possano ritenere fondata, come è occorso col Tribunale di Salerno.
Tribunale di Salerno che ha ravvisato gli stessi vizi di legittimità costituzionale da me posti.

Il problema dell'Ordinanza del Tribunale di Salerno è che, essendo così sintetica, appare ai limiti dell'ammissibilità sotto il profilo della rilevanza e troppo generica sotto lo stretto profilo della questione giuridica del sindacato di legittimità, sì da demandare tutto il compito alla Corte Costituzionale: ciò che non è mai da consigliare.

Pertanto la mia esortazione a far porre dai Vs. avvocati la questione così come da me elaborata - semmai migliorata ma non semplificata o sintetizzata - deriva dall'esigenza di ottenere un positivo esito della vicenda, per tutti, il mio rappresentato in primis.

Avv. A_P
 

edocappa

Membro Attivo
Secondo me quella legge è fondatamente illegittima, occorrerebbe impugnarla. Lo Stato non può interferire nei contratti privati ma solo garantirli. Pagare gli spioni per trarre profitto non è corretto. E' uno Stato di polizia che non ha nulla di democratico. Tra l'altro se accettiamo che i politici si fanno loro gli stipendi e le pensioni in nome di un'autonomia vuol dire che di democratico non c'è nulla. Del resto sappiamo che la tassa è il corrispettivo di un servizio così è solo furto sociale. Quali vantaggi ha il locatore ad affittare una casa con dentro questo Stato che non ti lascia nulla. Evadere le tasse in Italia è solo una necessità di sopravvivenza perchè neppure un euro recuperato all'evasione viene destinato ai servizi. Non si possono mettere i cittadini l'uno contro l'altro per ingrassare i politici ingordi. Dovrebbe bastare un unica dichiarazione dei redditi. Con quel reddito non ci paghi neppure l'IMU. La tassazione sulle case supera il 60%. Quà si lavora per lo Stato. Esigere più del dovuto è strozzinaggio.
 

luix73

Membro Attivo
Concordo perfettamente con te, anche io sono proprietario di 3 unità immobiliari ad uso investimento ed ogni volta che ho fittato a qualcuno ho sempre registrato i contratti il giorno stesso o max 7 gg. dalla stipula (anche prima dell' entrata in vigore della legge sulla cedolare secca).
Purtroppo il malcostume italiano di evadere le tasse dilaga sopratutto in molti colleghi forumisti, 30 giorni per registrare un contratto mi sembra un termine più che ragionevole, sono daccordo con voi che tale legge è altamente punitiva per il proprietario - evasore, ma il comportamento di taluni ha contribuito all' innalzamento dell' IRPEF , se le tasse le pagassimo tutti pagheremmo tutti poco, molto poco!!!
Per quanto mi riguarda, da questa legge ne ho tratto un buon beneficio, ora ho 3 appartamenti fittati in regime di cedolare secca e pago quasi la metà delle tasse che pagavo nel 2010!!!
P.S. per chi lagna su questo forum di essere stato ingannato, truffato ecc... sia almeno sincero ammettendo di aver voluto fare il furbo ma ha trovato chi è stato più furbo di lui!!!
Solo cosi si può discuterne senza offendere l' altrui intelligenza!!!

difficile che paghi la metà di tasse con l'IMU patrimoniale.
Ma ti sei iscritto solo per lamentarti dei tuoi colleghi proprietari?
:p
 
S

stemar

Ospite
Per Nemesis:
l'intervento innanzi alla Corte Costituzionale, semmai, sarebbe inammissibile. Niente è impercorribile.
Specie se l'intervento è finalizzato a mezzo di pressione.
La Giurisprudenza della Corte Costituzionale, invero, in qualche caso ha ammesso l'intervento di soggetti terzi rispetto al giudizio principale, purché dotati di interesse giuridico qualificato. E' pur vero che tali soggetti, secondo tale giurisprudenza, dovrebbero essere incisi nella loro sfera giuridica direttamente dall'esito (verdetto) del giudizio di legittimità costituzionale. Rimane il dubbio, allora, se debbano essere soltanto soggetti pretermessi che potevano essere chiamati a partecipare nel giudizio principale (a quo).
Ma non sarebbe interpretazione troppo restrittiva?

Per Rache:
Il fatto che il Tribunale di Roma abbia ritenuto non fondata la questione di legittimità da me posta non significa che altri Giudici non la possano ritenere fondata, come è occorso col Tribunale di Salerno.
Tribunale di Salerno che ha ravvisato gli stessi vizi di legittimità costituzionale da me posti.

Il problema dell'Ordinanza del Tribunale di Salerno è che, essendo così sintetica, appare ai limiti dell'ammissibilità sotto il profilo della rilevanza e troppo generica sotto lo stretto profilo della questione giuridica del sindacato di legittimità, sì da demandare tutto il compito alla Corte Costituzionale: ciò che non è mai da consigliare.

Pertanto la mia esortazione a far porre dai Vs. avvocati la questione così come da me elaborata - semmai migliorata ma non semplificata o sintetizzata - deriva dall'esigenza di ottenere un positivo esito della vicenda, per tutti, il mio rappresentato in primis.

Avv. A_P

Sono curioso di sapere chi è il giudice della VI sez che ha respinto la questione di legittimità poichè ho un'udienza proprio con la VI sez di Roma. Ma la strada della irretroattività che già gode di ordinanze favorevoli come quella di Napoli della giudice togata Marida Corso è dirompente che ne pensa? riesce a trovare questa ordinanza del 22 Agosto della IX sez. del Tribunale di Napoli? Inoltre Lei sollecita ad utilizzare le sue argomentazioni, ma forse se sono state respinte, sarebbe meglio trovare una differente formulazione delle stesse. Aggiungo che l'ordinanza di Salerno a mio parere di profano mi sembra sintetica ma molto chiara ed efficace e è cmq è redatta da un giudice. Il mio Avv. alla mia critica sull'eccessiva sintesi della memoria che aveva preparato mi ha detto che molti giudici non amano le lunghe argomentazioni, anzi certe volte si irritano. Quindi non è detto che la strategia di documenti lunghi paghi per forza. Saluti
 

edocappa

Membro Attivo
Io mi lamento dell'inefficienza dello Stato e tutti noi ne siamo colpevoli. Non stò dicendo che le tasse non si devono pagare. Occorre pagare il giusto. Non mi pare che la Costituzione dica di pagare le tasse sul patrimonio ma in ragione del proprio reddito è quello il principio; sulla casa ci sono tante tasse sul reddito che con una generazione te la sei comprata abbondatemente. Provate a fare i conti cosi distruggiamo un bene importante. Per i servizi che abbiamo il 20% è più che sufficiente. Ma avete mai rapportato la tassa ai servizi, quello è il criterio giusto, il di più è dei briganti. Quella legge è ingiusta perchè incita locatore e conduttore a farsi guerra. Sarebbe stato meglio fare una legge che favorisca a tutti l'accesso alla prima casa abolendo la rendita fondiaria. L'assioma evasore eguale delinquente non regge se ignoriamo il principio di equità, ovvero rapportare le tasse alla quantità e qualità dei servizi resi. Non vi lasciate suggestionare dagli spot sulle tasse cosi facciamo solo un favore alla mala politica. Il rapporto che ha quel signore è solo fiscale punibile con la sola sanzione. Altre pene devastano il diritto di proprietà quello si che va garantito a tutti. e non sono che proprietario della sola abitazione. La Gescal è stato un altro saccheggio per dirne una. Soldi che dovevano ritornare al lavoratore per ottenere una casa. E' un'altra vergogna italiana. Se accettiamo queste leggi capestro ci dobbiamo aspettare il peggio: la truffa sociale. Analogamente abbiamo osannato al pagamento del contributo unificato di 38 euro per ricorrere al giudice di pace che nell'intenzione del legislatore doveva servire a migliorare la giustizia si è tradotto nella rinunzia del cittadino a chiedere un servizio: la giustizia che tutti dovrebbero averla senza nulla pagare.
 

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