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delmo68

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Vedi l'allegato 1438

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M

mariaconcetta

Ospite
Dalla finanziaria del 2005, confermata dal 2007 dalal Corte Costituzionale, quello che dici non vale per i contratti di locazione
Quindi si deve registrare, ti consiglio di consultare la legge che regolamenta l'autonomia contrattuale.

AUTONOMIA CONTRATTUALE È disciplinata dall'articolo 1322 c.c., in base al quale essa è il potere di un soggetto di autodeterminare i propri rapporti con i terzi mediante contratti tipici e atipici che però devono essere meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico L'autonomia contrattuale è una specificazione del più generale principio dell'autonomia privata che consente ai privati di autoregolamentare i propri interessi personali e patrimoniali mediante negozi giuridici. Il nostro ordinamento riconosce valore vincolante ai precetti stabiliti dai privati, purchè siano rispettate le norme imperative, l'ordine pubblico e il buon costume Si manifesta sotto un duplice aspetto: Positivo Le parti possono costituire, regolare o estinguere rapporti patrimoniali, cioè possono disporre dei propri beni e possono obbligarsi ad eseguire prestazioni a favore di altri; ciò significa: Libertà di scelta fra i vari tipi contrattuali previsti dalla legge Libertà di determinare il contenuto del contratto, entro i limiti posti dalla legge Libertà di concludere contratti atipici Libertà di concludere contratti atipici per realizzare finalità atipiche 2) Negativo Nessuno può essere spogliato dei propri beni o essere costretto ad eseguire prestazioni a favore di altri o contro la propria volontà. La frase “fra loro” contenuta nell'art. 1321 c.c. significa che il contratto non vincola se non chi ha partecipato all'accordo, che ha espresso il proprio consenso a costituire regolare o estinguere un rapporto giuridico-patrimoniale
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
ORDINANZA TRIBUNALE DI PALERMO 49/2013

Bene.
Finalmente un salto di qualità nell'estensione delle ragioni e argomentazioni a sostegno della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 co. 8 2011 n. 23.
Salto di qualità notevole della Curia di Palermo rispetto ai suoi precedenti sull'irretroattività della legge (tesi del tutto infondata che, comunque, sopravvive, a ben vedere, nella stessa Ordinanza della stessa Curia ben scorgibile tra le righe).

Buona la motivazione (anche semplice) sul vizio di eccesso di delega di cui all'art. 76 Cost. che, integrata con quella del Tribunale di Firenze, appare aver perimetrato integralmente la sostanza del vizio.

Piccoli dettagli mi confortano nel ritenere che il Tribunale di Palermo abbia letto l'eccezione del sottoscritto.

Attenzi0ne però quando si vuole, come fa il Tribunale di Palermo, sollevare la questione relativamente agli altri vizi (ben evidenti) in particolare di cui all'art. 3 e 42 Cost.

Ha fatto bene, se non si inquadra il problema o si hanno dei dubbi, il Tribunale di Firenze a non rilevarli, piuttosto che a rilevarli con motivi erronei.

Sull'art. 42 Cost. il Tribunale di Palermo fa molta fatica a esprimere un concetto che è semplicissimo: la proprietà privata non può essere limitata se non per rispondere a una (coerente e dichiarata oltre che meritevole) funzione sociale. Allora, l'art. 3 co. 8 denunciato non assicura alcuna funzione sociale dichiarata, coerente e meritevole. Oggi, infatti, vige il libero mercato delle locazioni. Non esiste alcuna esigenza di calmierare i canoni (almeno generale). Pertanto, la limitazione alla proprietà immobiliare (nella sua manifestazione di godimento) non assicura una esigenza intima del sistema abitativo (locativo) ma, in modo del tutto incoerente, irrazionale e contro-producente, la diversa esigenza dello Stato di sopperire alle proprie colpevoli incapacità fisco-finanziarie. Questo non è buono in uno Stato contrattuale, di diritto e amministrativo.

Sull'art. 3 Cost. non c'è alcun trattamento difforme di situazioni identiche, in quanto il mercato delle locazioni commerciali è diverso da quello delle locazioni abitative. Sussiste, piuttosto, l'irragionevolezza assoluta (perché con la legge si è cercato il parametro meno affidabile, e con il lanternino lo si è trovato) del parametro scelto per il novello canone vincolistico premiale per il conduttore e soprattutto, come afferma il Tribunale di Palermo con termini identici al sottoscritto, "inedito" e "punitivo" nei confronti del locatore. Io avevo scritto di inedita (nell'ordinamento italiano) punizione o sanzione civile, allorchè coinvolgente meri interessi privati (ovvio che i tassi di interesse usurari, allorché colpiti da nullità assoluta, son ben altra cosa e attingono interessi pubblici). Parametro quello scelto dal legislatore del 2011 costituito dalla rendita catastale che è un prodotto, tra gli altri, del fattore "estimi catastali" che come tutti sanno sono assolutamente arbitrari e non uniformi nel sistema tavolare italiano e " in attesa di prossima riforma" da oltre duecento anni. Allora, il legislatore del 1978 sull'equo canone aveva "intuito" tale irragionevolezza e costruito il canone equo sulla base di ben 13 articoli di legge e oltre 20 variabili, al fine di consentire un canone equo abbastanza uniforme.

Questi sono i patenti profili di incostuzionalità dell'art. 3 co. 8 in relazione agli artt. 3 e 42 Cost, contenuti nella mia eccezione.

Cari, come ho sempre detto, l'esigenza di sollevare la questione permane e permarrà almeno fino a quando non interverrà l'abolizione del meccanismo.

Quindi copiate e/o fate copiare ai Vs. avvocati, nel Vostro interesse, integralmente la mia eccezione come migliorata con gli spunti da trarre dall'Ordinanza del Tribunale di Palermo e Firenze e insernedo integralmente il par. 12.1 di Corte Costituzionale sentenza 2012 n. 272.

Il mio lavoro e contributo finisce qui.

Attenderò con Voi l'abolizione del meccanismo soprattutto a beneficio dell'architrave della forma di governo democratica e dell'"antinomica" coesione sociale.

Avv. A_P

Assolutamente fazioso e con argomentazioni labili...
 
M

mariaconcetta

Ospite
Precisazioni e profili di illeggittimità
La nullità ex art.1 comma 346 della finanziaria 2005
La norma sopra indicata qualifica come nulli i contratti di locazione non registrati; la dottrina si è però interrogata sulla “portata” di tale nullità e sui possibili effetti giuridici da esso scaturenti.
In parte si è sostenuto, soprattutto ove si considerino il precedente orientamento giurisprudenziale ed i principi enunciati nella menzionata pronuncia della Corte Costituzionale, che il contratto di locazione non registrato rimarrebbe valido, ma soggetto ad una sorta di condizione sospensiva che lo renderebbe inefficace fino all’avvenuta registrazione, con valenza retroattiva (art. 1360 cod. civ.). Ciò consentirebbe di conservare parzialmente le ragioni delle parti, in virtù dell’ordinaria disciplina connessa alla condizione sospensiva, e di attutire la portata della norma che, diversamente interpretata, a molti apparirebbe “abnorme”.
Per altri, invece, la perentorietà del tenore letterario e la specificità del termine utilizzato non lascerebbe spazio alcuno a dubbi, si tratterebbe di nullità in senso stretto, con quello che giuridicamente ne consegue. In particolare il contratto di locazione non registrato, secondo la normativa vigente, non produrrebbe effetti giuridici.
Il locatore ed il conduttore non potrebbero pretendere alcuna prestazione inerente al contratto in questione. Per le prestazioni già effettuate, il conduttore potrebbe chiedere la restituzione di quanto indebitamente versato ed il locatore potrebbe tentare di ottenere la corresponsione di una somma a titolo di “indennità di occupazione”. Infine, nell’ottica di una nullità radicale, parrebbe altresì preclusa la possibilità di una sanatoria attraverso la registrazione tardiva del contratto.
Da quanto esposto, si possono cogliere le differenze macroscopiche tra la disciplina della nullità dei contratti di locazione ante e post legge Finanziaria 2005; proprio la marcata differenza tra le due discipline lascia adito a numerose perplessità, di ordine sostanziale e di legittimità costituzionale.
Anzitutto ci si chiede se, con detta previsione, si debbano abbandonare i principi che sembrava aver posto in maniera ferma la sentenza n. 333 del 2001 della Corte Costituzionale. Ancora una volta, infatti, un onere di natura fiscale vincolerebbe pesantemente un rapporto civilistico, interferendo con esso e comprimendo i diritti dei cittadini in ordine ai rapporti di locazione.
A ciò si aggiunga che l’articolo 10, comma 3 ultima parte, della L. n. 212/2000 ( meglio nota come Statuto del Contribuente) prevede testualmente che “Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto”.
Le perplessità anzidette, hanno fatto sollevare più volte la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 comma 346 della legge n. 311/2004 in riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Carta Costituzionale.
Con l’ordinanza n. 420/2007, la Corte Costituzionale ha rilevato la manifesta infondatezza della questione così come posta dal Tribunale di Torino in relazione all’articolo 24 della Costituzione.
La stessa Corte si è limitata ad operare un distinguo fra la portata sostanziale della norma in questione e le garanzie di tutela giurisdizionale cui fa riferimento l’articolo 24 cost., le quali non verrebbero meno, poiché l’articolo 1, comma 346 L. 311/2004:“.. non introduce ostacoli al ricorso alla tutela giurisdizionale, ma eleva la norma tributaria al rango di norma imperativa, la violazione della quale determina la nullità del negozio ai sensi dell’art. 1418 cod. civ.”
La Corte non ha chiarito, però, i molteplici dubbi sollevati con l’ordinanza di in relazione alla irragionevolezza della nullità del contratto, per effetto dell’omissione di un adempimento di natura tributaria, successivo alla formazione del sinallagma contrattuale ed affidato alla competenza di un organo amministrativo estraneo alla negoziazione, in relazione alle conseguenze giuridiche che scaturirebbero da una nullità radicale all’interno di un rapporto di locazione e, soprattutto, in relazione alla previsione contenuta nell’articolo 13, comma 5, della L. 431/1998, in virtù del quale il locatore “nei casi in cui il locatore abbia preteso l’instaurazione di un rapporto di locazione di fatto” può adire il giudice affinché accerti la sussistenza di un contratto di locazione tra le parti e stabilisca un canone.
Più recentemente, è stata posta la questione di legittimità costituzionale della predetta norma, in relazione agli articoli 3, 24 e 41 della Cost.
Il giudice, in particolare, lamentava la paralisi che aveva subito il procedimento di convalida di sfratto in quanto, in mancanza di un valido rapporto locativo, egli non poteva né convalidare lo sfratto per morosità per intervenuta opposizione, né assegnare il termine per sanare la morosità.
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 389/2008 (depositata il 25.11.2008), ha nuovamente dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’articolo 24 cost., richiamando le (scarne) argomentazioni svolte nella precedente ordinanza n. 420/2007, ed in riferimento agli articoli 3 e 41 cost., per difetto di motivazione del Giudice rimettente, il quale, a parere della Corte, non avrebbe ben individuato i motivi di della irragionevolezza della norma denunciata.
In conclusione persistono seri dubbi sulle conseguenze che scaturirebbero da un contratto di locazione non registrato, anche se, alla luce delle due ordinanze della Corte Costituzionale appena esaminate, si è portati a propendere per l’ interpretazione più rigida e letterale della norma in commento, in quanto, per esplicita ricostruzione della Corte Costituzionale, la violazione dell’obbligo di registrazione determina la nullità del contratto ai sensi dell’articolo 1418 cod. civ.
Tuttavia, anche laddove si aderisse alla tesi della radicale nullità, rimarrebbero irrisolte molte delle questioni sollevate dai giudici di primo grado; fra queste, l’incompatibilità del sistema di nullità, così come descritto, con la previsione di cui all’articolo 13,comma 5, della L. 431/1998 e gli effetti che un’eventuale declaratoria di nullità del contratto di locazione produrrebbe nel rapporto tra le parti, senza contare le forti perplessità in ordine alla nuova figura di nullità introdotta, che non attiene a carenze originarie del contratto, ma che riguarda un onere di natura fiscale imposto alle parti per un momento successivo alla stipula dello stesso. Non è difficile, dunque, ritenere che nuovi dubbi di legittimità costituzionale verranno sollevati, essendovi ancora margini per approfondire i termini della irragionevolezza della norma esaminata, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione. In tale eventualità sarebbe auspicabile che la Corte Costituzionale si addentrasse nel merito della complicata vicenda e che il Legislatore intervenisse coerentemente con la disciplina delle locazioni ed il regime delle nullità, nonché in conformità con principi di cui all’art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000 e alla pronuncia n. 333/01 della stessa Corte Costituzionale.
 
S

stemar

Ospite
io l'ho registrato subito all'inizio della locazione il mio era un 3+2 concordato col comune per 550 euro in realtà 850 che lei ha pagato per un anno senza batter ciglio mi ha fregato con un bonifico che io CRETINA ho accettato perchè era fuori italia...poi un anno dopo si è messa a pagare 550 e per un altro anno nulla fino alla denuncia...il giudice le ha dato ragione con la 23/2011 ma non per il resto tant'è che non ho dovuto pagare spese legali...anzi lei a me 1000 euro per titolo di indennizzo dell'anno che non ha pagato nulla......

Scusa ma quando ti è stata notificata la sentenza di primo grado? hai fatto ricorso in II grado entro 30 gg dalla notifica? Se no e sono trascorsi più di 30 gg, la sentenza diventa definitiva e se un giorno chissà quando ...la corte riterrà illegittima la 23/2011 tu comunque non potrai far nulla poichè ormai la sentenza è definitiva. Puoi solo fare il diniego alla prima scadenza e poi sfratto per adibire la casa ad uso personale...Te lo dico poichè sto decidendo in questi gg se proporre ricorso in appello e sperare che l'appello duri tanto da attendere la pronuncia della corte. Fammi sapere
 

Tawdee

Membro Attivo
Proprietario Casa
Scusa ma quando ti è stata notificata la sentenza di primo grado? hai fatto ricorso in II grado entro 30 gg dalla notifica? Se no e sono trascorsi più di 30 gg, la sentenza diventa definitiva e se un giorno chissà quando ...la corte riterrà illegittima la 23/2011 tu comunque non potrai far nulla poichè ormai la sentenza è definitiva. Puoi solo fare il diniego alla prima scadenza e poi sfratto per adibire la casa ad uso personale...Te lo dico poichè sto decidendo in questi gg se proporre ricorso in appello e sperare che l'appello duri tanto da attendere la pronuncia della corte. Fammi sapere

Attendere la scadenza del 4° anno.
Sfratto per adibire la casa ad uso personale.
E' cio che ho fatto io. Raccomandata gia inviata.
Per me, resta l'unico modo di riprendermi la casa, anche perche ci vado a stare e non credo affatto che la Corte si pronuncera entro i prossimi 2 anni.
E poi chissa' come si pronuncera'..........
Sono stufa di questa storia, preferisco aspettare la fine dei 4 anni.
 

fregata63

Membro Attivo
Proprietario Casa
Attendere la scadenza del 4° anno.
Sfratto per adibire la casa ad uso personale.
E' cio che ho fatto io. Raccomandata gia inviata.
Per me, resta l'unico modo di riprendermi la casa, anche perche ci vado a stare e non credo affatto che la Corte si pronuncera entro i prossimi 2 anni.
E poi chissa' come si pronuncera'..........
Sono stufa di questa storia, preferisco aspettare la fine dei 4 anni.
si sarebbe vero se lo sfratto alla scadenza venisse fatto rispettare il mese successivo...spesso ci vogliono ancora 6 mesi un anno per levarteli dalle p....
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Guarda che se poi non la adibisci davvero ad abitazione personale, l'inquilino ha diritto ad un risarcimento pari a 36 mensilità...
La motivazione per la disdetta al termine del primo quadriennio deve essere reale.
 

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