fregata63

Membro Attivo
Proprietario Casa
Locazione in nero e D. Lgs. 23/2011: qualche breve riflessione






Pubblicato in
Diritto civile e commerciale
in data
31/10/2012



Autore:


D'Auria Michele






Qualche breve riflessione sulla recente normativa che sta creando più di una perplessità in capo ai proprietari di case e su cui pende un giudizio in corso di legittimità costituzionale.

Come ormai risaputo con il D.Lgs. 23/2011 all'art. 3, commi 8 e 9, è stata introdotta nell'ordinamento italiano una disciplina in materia di affitti in nero che, in questi primi mesi di applicazione, ha suscitato e continua a suscitare notevole clamore sociale.

In breve, cosa prevede?

nei casi di affitto in nero, anche parziale, riduzione del canone ad un importo pari al triplo della rendita catastale dell'immobile locato (in pratica significa pagare un canone mensile irrisorio, dai 25 ai 50 o 100 euro mensili);

durata del contratto pari ad anni 4 + 4 dal momento in cui il contratto in nero viene registrato.

A quali contratti si applica?

Ai contratti uso abitazione di qualsiasi tipo, anche temporanei, transitori o uso studenti, non registrati entro i 30 giorni previsti (quindi anche ai contratti stipulati anni fa che non siano stati mai registrati, anche se sul punto vi è attualmente confusione anche in giurisprudenza);

ai contratti regolarmente registrati che riportino un canone inferiore a quello effettivamente pagato;

ai finti contratti di comodato.

La prassi applicativa sta estendendo l'applicazione anche ai contratti conclusi in forma orale, benchè la norma su tale punto non sia del tutto chiara.

I vantaggi a favore degli inquilini costretti al nero sono evidenti; di contro però, per come è formulata ed applicata, la normativa presenta qualche rischio anche a carico di chi voglia onestamente dare in locazione un immobile nella piena osservanza della legge ma venga preso di mira da truffatori senza scrupoli (come meglio si illustrerà nel prosieguo); per tale ragione bisognerà prestare la massima attenzione nella redazione dei contratti, senza affidarsi a modelli prestampati che non sono in grado di offrire una adeguata tutela preventiva.



PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA' E PROBLEMATICHE PER I PROPRIETARI.

Appare del tutto evidente che la norma tende a sanzionare in maniera volutamente esemplare - forse addirittura draconiana - taluni comportamenti del contribuente ritenuti dannosi dal Legislatore.

Tale impostazione ha portato il Tribunale di Salerno - con ordinanza del 29/03/2012 - a rimettere questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8 e 9 per molteplici motivi, tra cui: eccesso di delega, manifesta e plurima irragionevolezza nonché sproporzione della sanzione inflitta al solo locatore, eccessiva e ingiustificata compressione del diritto di proprietà e degli effetti dell'autonomia contrattuale legittimamente esplicata, riduzione del canone locatizio ben al di sotto dei valori di mercato, ad esclusivo vantaggio del conduttore e a svantaggio delle entrate tributarie, contrasto con i principi sulla nullità parziale del contratto (art. 1419 cod.civ.), manifesta contraddittorietà con la finalità fiscale sottesa alla norma; la normativa in esame - pertanto - è attualmente sub Judice.

Tanto opportunamente premesso, sarà il caso di formulare qualche veloce osservazione.

Come poc'anzi rilevato, l'ambito di applicazione della normativa concerne gli immobili ad uso abitativo (dovrebbero quindi restar fuori quelli ad uso diverso).

Non è invece del tutto chiaro se la normativa concerne anche i contratti stipulati in forma orale; ad una precisa interrogazione a risposta immediata il Governo ha fatto riferimento ad una circolare dell'AGE secondo cui l'applicabilità concerne anche tali contratti, ed in effetti una lettura particolare del testo di legge può supportare tale indicazione, almeno per certi versi.

Restiamo per il momento su ciò che è sicuro: cosa succede in caso di registrazione tardiva di un contratto di locazione debitamente sottoscritto?

Circa gli effetti va rilevato che la legge va ad incidere letteralmente solo sulla durata della locazione, sul suo rinnovo, a cui si applicano le disposizioni della L. 431/98 (in pratica, 4 + 4 anni) e sull'ammontare del canone di locazione, che viene fissato nel triplo della rendita catastale. Viene anche sancito che il termine per la durata della locazione decorre dal giorno della registrazione. Nulla viene detto, invece, sulle altre clausole del contratto registrato con ritardo per cui, in mancanza di esplicita previsione legislativa al riguardo, si deve presumere che le stesse continuino ad avere piena vigenza.

Ciò comporta una serie di importanti conseguenze:

eventuali pattuizioni sulle spese condominiali restano perfettamente valide;

il contratto produrrà tutti gli effetti previsti dalle clausole sottoscritte dalle parti, comprese quelle che hanno ad oggetto risoluzioni di diritto e sanzioni varie per gli inadempimenti contemplati. In altre parole, restano salve le azioni che pongano termine in maniera anomala alla vigenza del contratto, anche se questa venga a determinarsi prima del termine stabilito dalla legge.

Circa i contratti conclusi in forma orale essi sarebbero nulli a' sensi della L. 431/98 che prevede la necessità della forma scritta ad substantiam; di conseguenza non dovrebbe esserne possibile la registrazione, con la conseguente inapplicabilità delle disposizioni ora esaminate; senonchè il decreto legislativo in esame sancisce espressamente che:

1.le previsioni del comma 8 (quelle appena viste su durata e canone della locazione) si applicano anche ai contratti di locazione registrati in cui sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo oppure nel caso in cui sia stato registrato un contratto di comodato fittizio;

2.nel fare ciò richiama esplicitamente anche l'applicabilità della L. 311/2004 che al prima comma sancisce la nullità dei contratti di locazione non registrati.

A questo punto, visto che il contratto realmente in essere tra le parti, quello cioè che stabilisce il reale oggetto e importo della locazione, è nullo, non dovrebbe essere possibile registrarlo; eppure il decreto legislativo, in maniera contorta e poco limpida, sembra rendere possibile proprio questo, operando una implicita abrogazione di quanto disposto dalla L. 431/98; non chiarisce la questione nemmeno il riferimento del comma 8 ai contratti di locazione .comunque stipulati.; .comunque stipulati. rispetto alla forma (scritta oppure orale) o rispetto al contenuto (clausole contrattuali)? Solo la giurisprudenza chiarirà definitivamente tale questione; al momento sia i conduttori che i proprietari possono sostenere, con qualche plausibile argomentazione giuridica, che la norma sostenga le loro tesi; e in realtà - se si tiene conto delle finalità della legge, evitare cioè che vi sia affitto in nero - l'impostazione favorevole all'inquilino che non si sia visto riconoscere nessun contratto scritto pare aver più possibilità di essere accolta dalla magistratura giudicante.

La legge, per come è scritta, si presta ad una serie di abusi abbastanza preoccupanti.

Anche nel caso di contratto regolarmente registrato, ad esempio, basterà che l'inquilino malizioso effettui un paio di bonifici di importo superiore a quello effettivamente concordato e pagato (500 euro invece dei concordati 400), e denunci immediatamente il proprietario che non li contesti in maniera fulminea, assumendo che il vero contratto è di 500 euro ma è stato registrato per 400, e che i cento euro di differenza sono sempre stati dati in nero; così l'affitto scenderà subito ad una cifra irrisoria per otto anni. La causa intentata dal proprietario avrà sempre esito incerto, e con i soldi risparmiati un avvocato si paga in abbondanza.

Anche ospitare una persona in una casa di proprietà diventa pericolosissimo, come è facilmente intuibile, in quanto presta il fianco a facili truffe da parte di persone prive di scrupoli o - semplicemente - disperate, data l'attuale situazione di crisi in cui versa il nostro Paese. Nulla di più semplice, quindi, che una persona ospitata per amicizia, filantropia o carità cristiana di punto in bianco decida di avvalersi della normativa in esame, inventandosi un contratto di locazione in nero e denunciando il tutto all'Agenzia delle Entrate.

In tal caso non resterà che denunciare tali persone, secondo i vari casi concreti, per truffa, violazione di domicilio, appropriazione indebita, invasione di edificio e sostituzione di persona (qualora venga chiesto il subentro nelle utenze spacciandosi per delegato del legittimo intestatario).

Altri esempi sarebbero possibili, ed effettivamente sono riscontrabili nei casi reali accaduti in questo anno di applicazione della legge, ma il concetto può ridursi alla preoccupazione che chiunque riesca ad introdursi in qualche modo all'interno di una abitazione può agevolmente "costruire" le circostanze che legittimino il ricorso all'Agenzia delle Entrate con ottime probabilità di vedersi riconosciute inesistenti ragioni a danno del proprietario.

Sarà importante non accettare nessuna forma di pagamento, avendo ben presente che:

1.a norma dell'art. 1277 CC, in mancanza di diverso accordo i debiti pecuniari (e quindi anche il canone della locazione) devono essere pagati al domicilio del locatore con moneta avente corso legale;

2.l'eventuale pagamento tramite bonifico, vaglia o altre forme potrà essere legittimamente rifiutato, se inferiore a mille Euro (soglia oltre la quale scatta la tracciabilità obbligatoria dei pagamenti); e se anche la somma venga pagata al domicilio del proprietario, si avrà cura di specificare sulla ricevuta che si accetta la somma a titolo di occupazione abusiva e salvo rivalsa.

Qualora i pagamento non siano regolari saranno esperibili le normali azioni di sfratto o inadempimento
...........e questo?
 

fregata63

Membro Attivo
Proprietario Casa
Locazione in nero e D. Lgs. 23/2011: qualche breve riflessione io modifico leggermente queste riflessioni piu i miei dati e la invio alla corte e via mail e raccomandata AR






Pubblicato in
Diritto civile e commerciale
in data
31/10/2012



Autore:


D'Auria Michele






Qualche breve riflessione sulla recente normativa che sta creando più di una perplessità in capo ai proprietari di case e su cui pende un giudizio in corso di legittimità costituzionale.

Come ormai risaputo con il D.Lgs. 23/2011 all'art. 3, commi 8 e 9, è stata introdotta nell'ordinamento italiano una disciplina in materia di affitti in nero che, in questi primi mesi di applicazione, ha suscitato e continua a suscitare notevole clamore sociale.

In breve, cosa prevede?

nei casi di affitto in nero, anche parziale, riduzione del canone ad un importo pari al triplo della rendita catastale dell'immobile locato (in pratica significa pagare un canone mensile irrisorio, dai 25 ai 50 o 100 euro mensili);

durata del contratto pari ad anni 4 + 4 dal momento in cui il contratto in nero viene registrato.

A quali contratti si applica?

Ai contratti uso abitazione di qualsiasi tipo, anche temporanei, transitori o uso studenti, non registrati entro i 30 giorni previsti (quindi anche ai contratti stipulati anni fa che non siano stati mai registrati, anche se sul punto vi è attualmente confusione anche in giurisprudenza);

ai contratti regolarmente registrati che riportino un canone inferiore a quello effettivamente pagato;

ai finti contratti di comodato.

La prassi applicativa sta estendendo l'applicazione anche ai contratti conclusi in forma orale, benchè la norma su tale punto non sia del tutto chiara.

I vantaggi a favore degli inquilini costretti al nero sono evidenti; di contro però, per come è formulata ed applicata, la normativa presenta qualche rischio anche a carico di chi voglia onestamente dare in locazione un immobile nella piena osservanza della legge ma venga preso di mira da truffatori senza scrupoli (come meglio si illustrerà nel prosieguo); per tale ragione bisognerà prestare la massima attenzione nella redazione dei contratti, senza affidarsi a modelli prestampati che non sono in grado di offrire una adeguata tutela preventiva.



PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA' E PROBLEMATICHE PER I PROPRIETARI.

Appare del tutto evidente che la norma tende a sanzionare in maniera volutamente esemplare - forse addirittura draconiana - taluni comportamenti del contribuente ritenuti dannosi dal Legislatore.

Tale impostazione ha portato il Tribunale di Salerno - con ordinanza del 29/03/2012 - a rimettere questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8 e 9 per molteplici motivi, tra cui: eccesso di delega, manifesta e plurima irragionevolezza nonché sproporzione della sanzione inflitta al solo locatore, eccessiva e ingiustificata compressione del diritto di proprietà e degli effetti dell'autonomia contrattuale legittimamente esplicata, riduzione del canone locatizio ben al di sotto dei valori di mercato, ad esclusivo vantaggio del conduttore e a svantaggio delle entrate tributarie, contrasto con i principi sulla nullità parziale del contratto (art. 1419 cod.civ.), manifesta contraddittorietà con la finalità fiscale sottesa alla norma; la normativa in esame - pertanto - è attualmente sub Judice.

Tanto opportunamente premesso, sarà il caso di formulare qualche veloce osservazione.

Come poc'anzi rilevato, l'ambito di applicazione della normativa concerne gli immobili ad uso abitativo (dovrebbero quindi restar fuori quelli ad uso diverso).

Non è invece del tutto chiaro se la normativa concerne anche i contratti stipulati in forma orale; ad una precisa interrogazione a risposta immediata il Governo ha fatto riferimento ad una circolare dell'AGE secondo cui l'applicabilità concerne anche tali contratti, ed in effetti una lettura particolare del testo di legge può supportare tale indicazione, almeno per certi versi.

Restiamo per il momento su ciò che è sicuro: cosa succede in caso di registrazione tardiva di un contratto di locazione debitamente sottoscritto?

Circa gli effetti va rilevato che la legge va ad incidere letteralmente solo sulla durata della locazione, sul suo rinnovo, a cui si applicano le disposizioni della L. 431/98 (in pratica, 4 + 4 anni) e sull'ammontare del canone di locazione, che viene fissato nel triplo della rendita catastale. Viene anche sancito che il termine per la durata della locazione decorre dal giorno della registrazione. Nulla viene detto, invece, sulle altre clausole del contratto registrato con ritardo per cui, in mancanza di esplicita previsione legislativa al riguardo, si deve presumere che le stesse continuino ad avere piena vigenza.

Ciò comporta una serie di importanti conseguenze:

eventuali pattuizioni sulle spese condominiali restano perfettamente valide;

il contratto produrrà tutti gli effetti previsti dalle clausole sottoscritte dalle parti, comprese quelle che hanno ad oggetto risoluzioni di diritto e sanzioni varie per gli inadempimenti contemplati. In altre parole, restano salve le azioni che pongano termine in maniera anomala alla vigenza del contratto, anche se questa venga a determinarsi prima del termine stabilito dalla legge.

Circa i contratti conclusi in forma orale essi sarebbero nulli a' sensi della L. 431/98 che prevede la necessità della forma scritta ad substantiam; di conseguenza non dovrebbe esserne possibile la registrazione, con la conseguente inapplicabilità delle disposizioni ora esaminate; senonchè il decreto legislativo in esame sancisce espressamente che:

1.le previsioni del comma 8 (quelle appena viste su durata e canone della locazione) si applicano anche ai contratti di locazione registrati in cui sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo oppure nel caso in cui sia stato registrato un contratto di comodato fittizio;

2.nel fare ciò richiama esplicitamente anche l'applicabilità della L. 311/2004 che al prima comma sancisce la nullità dei contratti di locazione non registrati.

A questo punto, visto che il contratto realmente in essere tra le parti, quello cioè che stabilisce il reale oggetto e importo della locazione, è nullo, non dovrebbe essere possibile registrarlo; eppure il decreto legislativo, in maniera contorta e poco limpida, sembra rendere possibile proprio questo, operando una implicita abrogazione di quanto disposto dalla L. 431/98; non chiarisce la questione nemmeno il riferimento del comma 8 ai contratti di locazione .comunque stipulati.; .comunque stipulati. rispetto alla forma (scritta oppure orale) o rispetto al contenuto (clausole contrattuali)? Solo la giurisprudenza chiarirà definitivamente tale questione; al momento sia i conduttori che i proprietari possono sostenere, con qualche plausibile argomentazione giuridica, che la norma sostenga le loro tesi; e in realtà - se si tiene conto delle finalità della legge, evitare cioè che vi sia affitto in nero - l'impostazione favorevole all'inquilino che non si sia visto riconoscere nessun contratto scritto pare aver più possibilità di essere accolta dalla magistratura giudicante.

La legge, per come è scritta, si presta ad una serie di abusi abbastanza preoccupanti.

Anche nel caso di contratto regolarmente registrato, ad esempio, basterà che l'inquilino malizioso effettui un paio di bonifici di importo superiore a quello effettivamente concordato e pagato (500 euro invece dei concordati 400), e denunci immediatamente il proprietario che non li contesti in maniera fulminea, assumendo che il vero contratto è di 500 euro ma è stato registrato per 400, e che i cento euro di differenza sono sempre stati dati in nero; così l'affitto scenderà subito ad una cifra irrisoria per otto anni. La causa intentata dal proprietario avrà sempre esito incerto, e con i soldi risparmiati un avvocato si paga in abbondanza.

Anche ospitare una persona in una casa di proprietà diventa pericolosissimo, come è facilmente intuibile, in quanto presta il fianco a facili truffe da parte di persone prive di scrupoli o - semplicemente - disperate, data l'attuale situazione di crisi in cui versa il nostro Paese. Nulla di più semplice, quindi, che una persona ospitata per amicizia, filantropia o carità cristiana di punto in bianco decida di avvalersi della normativa in esame, inventandosi un contratto di locazione in nero e denunciando il tutto all'Agenzia delle Entrate.

In tal caso non resterà che denunciare tali persone, secondo i vari casi concreti, per truffa, violazione di domicilio, appropriazione indebita, invasione di edificio e sostituzione di persona (qualora venga chiesto il subentro nelle utenze spacciandosi per delegato del legittimo intestatario).

Altri esempi sarebbero possibili, ed effettivamente sono riscontrabili nei casi reali accaduti in questo anno di applicazione della legge, ma il concetto può ridursi alla preoccupazione che chiunque riesca ad introdursi in qualche modo all'interno di una abitazione può agevolmente "costruire" le circostanze che legittimino il ricorso all'Agenzia delle Entrate con ottime probabilità di vedersi riconosciute inesistenti ragioni a danno del proprietario.

Sarà importante non accettare nessuna forma di pagamento, avendo ben presente che:

1.a norma dell'art. 1277 CC, in mancanza di diverso accordo i debiti pecuniari (e quindi anche il canone della locazione) devono essere pagati al domicilio del locatore con moneta avente corso legale;

2.l'eventuale pagamento tramite bonifico, vaglia o altre forme potrà essere legittimamente rifiutato, se inferiore a mille Euro (soglia oltre la quale scatta la tracciabilità obbligatoria dei pagamenti); e se anche la somma venga pagata al domicilio del proprietario, si avrà cura di specificare sulla ricevuta che si accetta la somma a titolo di occupazione abusiva e salvo rivalsa.

Qualora i pagamento non siano regolari saranno esperibili le normali azioni di sfratto o inadempimento
...........e questo?
 

fregata63

Membro Attivo
Proprietario Casa
PER ME queste riflessioni sono scritte in modo semplice e comprensibile, opportunamente modificate potrebbero essere la giusta base per la nostra mail o raccomandata...o entrambe che dite?
 

paolino55

Membro Junior
Caro Delmo68, la mail va bene ...toglierei solo il riferimento al tentativo di estorsione che, anche se certamente vero, andrebbe comunque provato per non cadere nella calunnia.
A tutti direi inoltre di non perdere energie nel rispondere a stolidi personaggi, paladini della legalità solo quando conviene, e di concentrare le forze solo sugli argomenti che ci interessano.
Paolino55

QUESTA E' LA MIA LETTERA ALLA CORTE
l'AVVOCATO PAOLINO 55 MI PUO' DIRE SE LA POSSO MANDARE ?


All’illustrissimo Sig. Giudice Relatore del Ricorso incidentale recante n. 206/2012 del Tribunale di Salerno relativo al d.lgs 23/2011.

Preg.mo Signor Giudice Relatore della Corte,

mi chiamo ….,sono cittadina di Firenze e proprietaria di un piccolo immobile affittato a soggetto che si è avvalso delle disposizioni contenute nell’art.3 commi 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011.

In breve, io ho effettivamente registrato il contratto oltre i termini consentiti dalla legge, facendo il ravvedimento operoso e ho pagato le relative sanzioni con gli interessi come fanno tutti i contribuenti che vogliono riparare spontaneamente alla proprie omissioni tributarie ma senza essere colpiti da sanzioni così gravose e spropositate rispetto all’evasione commessa, sanzioni che per di più vanno ad intaccare un diritto costituzionalmente garantito come la casa.
La mia registrazione tardiva tuttavia non è stata sufficiente ed il mio conduttore . recandosi semplicemente all’Agenzia delle Entrate, e piu tardivamente di me, è si fatto partire il canone ridotto come da previsto dal d.lgs 23/2011
Inoltre la sottoscritta, a seguito del detto decreto, si trova improvvisamente in enorme difficoltà economica, non solo perché in cassa integrazione da più di un anno, ma anche perche non può più contare sull’effettivo importo concordato con l’inquilino con il quale ci pagava un mutuo di durata trentennale.
Il mio conduttore per andarsene mi ha chiesto 18.000 euro che io ovviamente non possiedo e questo comportamento,dal mio punto di vista, non denota la necessità di avere un’ abitazione ma denota la necessità di arricchirsi con ricatto, il altri termini è un’estorsione vera e propria!!!
Spinta da una maggiore conoscenza di come questa normativa si esplica nella concreta realtà, mi sono permessa di scriverLe per sollecitare che la questione di incostituzionalità di detta normativa sia da Voi illustrissimi della Corte Costituzionale trattata quanto prima, e non solo per i numerosi contenziosi a livello civile e tributario che ne stanno nascendo ma anche e soprattutto per la forte tensione sociale che tale normativa sta creando tra proprietari ed inquilini.
Inoltre a tutto ciò si aggiunge che ormai gli stessi Giudici ordinari non sanno più che pesci prendere pronunciando ordinanze e sentenze tra loro fortemente disomogenee e che vanno ad intaccare ulteriormente il principio che “La legge sia uguale per tutti”.
 

glombardo

Membro Attivo
Proprietario Casa
Giusto,per i paladini della giustizia la miglior arma è l'indiffrenza,non ci perdete tempo!!!

Caro Delmo68, la mail va bene ...toglierei solo il riferimento al tentativo di estorsione che, anche se certamente vero, andrebbe comunque provato per non cadere nella calunnia.
A tutti direi inoltre di non perdere energie nel rispondere a stolidi personaggi, paladini della legalità solo quando conviene, e di concentrare le forze solo sugli argomenti che ci interessano.
Paolino55
 

delmo68

Membro Attivo
Proprietario Casa
Caro Delmo68, la mail va bene ...toglierei solo il riferimento al tentativo di estorsione che, anche se certamente vero, andrebbe comunque provato per non cadere nella calunnia.
A tutti direi inoltre di non perdere energie nel rispondere a stolidi personaggi, paladini della legalità solo quando conviene, e di concentrare le forze solo sugli argomenti che ci interessano.
Paolino55
bene, grazie molte avvocato, togliero', a malincuore, la parte sull' estorsione, ma rffettivamente riconosco che diventa pura calunnia! Domattina la invio alla corte e sia quel che sia! Saluti delmo
 

perugina

Membro Attivo
Proprietario Casa
Effetti fiscali (ravvedimento operoso) e civilistici (riduzione del canone, durata del contratto, ecc.) seguono vie separate. L'Agenzia delle Entrate, in sede di ravvedimento, avrebbe potuto (e, aggiungo, dovuto, se avesse applicato alla lettera la legge) d'ufficio ridurti il canone al triplo della rendita catastale...

...

Continuo a ripetermi all'infinito: l'estorsione va denunciata (polizia, carabinieri, GdF). Perché questo concetto vi entra da un'orecchio e vi esce dall'altro? Se non denunciate, poi non venite a fare le vittime, per favore... E con questo rispondo anche a giusydevivo...



Quattro gatti... dai, fate un po' i seri una volta tanto... contatevi...

Gent.mo forumista,
nel mio caso, allorquando l'Avv. di controparte ha formalizzato la richiesta di "estorsione" di cui si parla, l'ha motivata col sacrificio che i 2 truffatori avrebbero fatto nel rinunciare al godimento di casa mia per 4 anni+4 e la cifra corrispondeva, per l'appunto, alle mensilità non "godute" dai 2 truffatori che, chissà perché, dopo avermi richiesto casa mia (che era in vendita con agenzia) per una loro esigenza temporanea di 3 mesi cui sono venuta incontro perché stupida, necessitavano di avere una buonuscita per il mancato godimento di 4 anni+4 che la legge gli garantiva ben oltre le proprie esigenze dichiarate.
Visti i guai che gli sono piovuti addosso e, per fortuna, visto che lei si è portata a casa un negretto e tutta la città rideva per il fidanzato che era cornuto e continuava a pagare per lei e l'altro, se ne sono usciti anticipatamente, litigando e scappando via, senza una lira. Ora mi devono dare anche i danni e presto potrò richiedere i soldi di affitto non avuti perché la denuncia va avanti ed anche la Costituzionalità o meno di questa sanzione... Ci tengo a precisare che la richiesta di denaro può essere giustificata tranquillamente nei termini suddetti da un legale mediocre e avido come il loro che, infatti, ha fatto questa richiesta con tutta tranquillità, anche in sede di mediazione davanti ad un rappresentante dei Carabinieri, che non ha battuto ciglio, pur comprendendo bene cosa significasse ed anche questo è stato verbalizzato ed andà nella procedura per truffa. La legge è uguale per tutti, dicevamo, soprattutto per chi sa come raggirarla ma a volte si ritorce contro...
Per quanto riguarda i 4 gatti che siamo, invece, non lo credo proprio. Ritengo che oltre molti preferiscano non passare il tempo in questo degnissimo forum ma, sicuramente, si stiano facendo sentire con ogni mezzo.
Credo che il confronto sia sempre positivo, la derisione la trovo di pessimo gusto ed irrispettosa nei confronti di persone che possono aver ritardato o non dichiarato un compenso, fatto che prevede in ogni settore le prescritte sanzioni, proporzionate all'illecito perpetrato. Nessuno vuole scampare le proprie responsabilità ma ad ogni problema tributario c'é soluzione non mi pare che la GOGNA che lei continua a propinarci sia prescritta in altri casi del genere, nemmeno per reati ben peggiori. Era meglio che facevamo una rapina a mano armata? un omicidio? saremmo già fuori perché il processo dovrebbe ancora tenersi e nessuno ci avrebbe sequestrato niente di nostro, forse l'arma del delitto!
Sperando di essere stata utile e serena nell'esposizione, auspico che leggi come questa, che non hanno veramente paragone in nessun altro settore tributario, civile o penale, scompaiano dall'Italia assieme a tanta demagogia che ci ha afflitto per 30 anni a favore del povero inquilino tartassato dallo sporco sciur parùn dalle belle braghe bianche...e che i giudici ancora cantano questa meravigliosa canzoncina con 6.000 € di stipendio al mese per 2 udienze alla settimana che fanno, smettano di fare i finti proletari.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Vedi, perugina,
io ho sempre escluso i truffati, anche se poi voi (truffati) avete preferito accomunarvi ad altri più comuni (loro sì) evasori per una battaglia sule cui motivazioni e sul cui esito abbiamo opinioni divergenti.

Io non derido chi mi tratta con rispetto, ma il mio rispetto viene meno nei confronti di chi urla, strilla, sbraita, offende, insulta solo per far prevalere la propria opinione in mancanza di valide argomentazioni.

Io sono del parere che i reati vadano perseguiti in quanto tali. Se io sbaglio, vengo punito e accetto la punizione prevista dalla legge.

Capisco anche che la pena sia severa, ma la ritengo giusta (purtroppo solo così si riesce a far capire a certi nostri connazionali che certi comportamenti è meglio evitarli) e spero che certe sanzioni trovino spazio anche in altri ambiti e non solo in quello ristretto delle locazioni ad uso abitativo.
Ma quando vengono dati svariati mesi per mettersi in regola e si fa finta di niente, nonostante su tale legge abbiano versato fiumi d'inchiostro reale e virtuale tutti i giornali per altrettanti mesi, allora smetto di capire perché qualcuno voglia continuare a rischiare di farsi male grauitamente.
Quando poi questo qualcuno, colpito dalla sanzione, sbraita contro una legge che è stata correttamente applicata (vedi Onesta) tacciandola di incostituzionalità per poter continuare a fare i propri comodi (vedi i contratti in nero), allora il mio livello di comprensione scende ancora più in basso...

E poi, visto che siamo qui, diciamola tutta, io mi sono anche rotto le scatole di pagare le tasse anche per quelli che fanno i furbi. E mi dispiace se a scapito di qualche raggiro, ma se ci troviamo in queste condizioni, gran parte della colpa è dei furbi, non delle leggi che cercano di contrastarli.

Saluti
 

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