basilico

Membro Attivo
Il creditore è soddisfatto se ha incassato tutti i suoi crediti. Non è soddisfatto se vanta ancora crediti. Che cosa non sarebbe chiaro?
Ora mi e' chiaro
allo stesso tempo però la ditta se ne potrebbe fregare del fatto che l'amministratore dopo aver fatto decreto ingiuntivo comunichi a loro i nomi dei morosi facendo decreto ingiuntivo a tutti?

Ultima modifica: Oggi alle 20:48
 

GianfrancoElly

Membro Attivo
Proprietario Casa
Non capisco cosa non ti è chiaro: la frase "l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi" significa che i creditori non ancora saldati devono chiedere il dovuto ai morosi con relativa ingiunzione in caso di diniego. Non capisco perchè la ditta debba "fregarsene". Infatti voi pagate soltanto la vostra quota e la ditta richiede il saldo ai morosi: in caso di mancato pagamento chiederà l'ingiunzione ai suddetti. Che vantaggio avrebbe a fare il decreto ingiuntivo a tutti?
 

basilico

Membro Attivo
Non capisco cosa non ti è chiaro: la frase "l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi" significa che i creditori non ancora saldati devono chiedere il dovuto ai morosi con relativa ingiunzione in caso di diniego. Non capisco perchè la ditta debba "fregarsene". Infatti voi pagate soltanto la vostra quota e la ditta richiede il saldo ai morosi: in caso di mancato pagamento chiederà l'ingiunzione ai suddetti. Che vantaggio avrebbe a fare il decreto ingiuntivo a tutti?
OK e' quello che mi chiedo anche io
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Che vantaggio avrebbe a fare il decreto ingiuntivo a tutti?
Nel caso di lavori condominiali straordinari, per evitare di far impazzire l'impresa esecutrice dei lavori, i rapporti di lavoro con l'impresa medesima vengono tenuti dal Direttore dei Lavori, che è una figura professionale nominata dall'assemblea condominiale per controllare che i lavori siano eseguiti secondo il capitolato dei lavori accettato dall'impresa e che questi siano realizzati secondo lo stato dell'arte; e dall'Amministratore del condominio, che di solito assume la carica di Responsabile del Lavoro.
Per i problemi tecnici l'impresa si deve rivolgere al D.L. per problemi economici, cioè i pagamenti, si deve rivolgere all'amministratore.
L' Art. 1135 c.c. riporta :
Oltre quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:
..............
4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori ; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti;

L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
Qui bisogna fare alcune considerazioni: l'amministratore che da inizio ai lavori senza aver accumulato sul fondo speciale la somma per rispettare le scadenze previste dal contratto è responsabile di colpa grave.
L'amministratore che dopo aver ottenuto l'approvazione del riparto di spesa, a fronte del mancato rispetto delle scadenze di pagamento da parte di uno o più condomini, deve attivarsi, senza aspettare l'approvazione dell'assemblea, per ottenere la riscossione coatta delle somme non versate. Se non lo fa l'assemblea può chiedere all'amministratore il risarcimento dei danni conseguenti a questa mancata azione.
Di conseguenza ed anche in considerazione che il contratto è stato stipulato tra il Condominio e l'Impresa, ogni azione tesa al recupero dei crediti vantati dall' Impresa va indirizzata al Condominio. Quindi se l' Impresa ricorre ad un Decreto Ingiuntivo per ottenere le proprie spettanze lo deve fare nei confronti del Condominio; sarà il Condominio che facendo opposizione porterà a conoscenza del Giudice che l'impossibilità di saldare è dovuta alla morosità dei condomini Tizio, Caio e Sempronio verso i quali il Condominio ha in atto, a sua volta, un decreto ingiuntivo esecutivo.

A questo punto secondo te il Giudice quale strada credi che scelga: dichiarare esecutivo il credito nei confronti del condominio, che ha sicuramente al suo interno delle persone solventi, oppure non convalida il decreto ingiuntivo nei confronti del condominio, invitando l'impresa ad unirsi al procedimento del decreto ingiuntivo che il condominio dovrebbe aver presentato nei confronti dei condomini morosi, se tale procedimento è già stato presentato?
 

basilico

Membro Attivo
Nel caso di lavori condominiali straordinari, per evitare di far impazzire l'impresa esecutrice dei lavori, i rapporti di lavoro con l'impresa medesima vengono tenuti dal Direttore dei Lavori, che è una figura professionale nominata dall'assemblea condominiale per controllare che i lavori siano eseguiti secondo il capitolato dei lavori accettato dall'impresa e che questi siano realizzati secondo lo stato dell'arte; e dall'Amministratore del condominio, che di solito assume la carica di Responsabile del Lavoro.
Per i problemi tecnici l'impresa si deve rivolgere al D.L. per problemi economici, cioè i pagamenti, si deve rivolgere all'amministratore.
L' Art. 1135 c.c. riporta :
Oltre quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:
..............
4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori ; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti;

L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
Qui bisogna fare alcune considerazioni: l'amministratore che da inizio ai lavori senza aver accumulato sul fondo speciale la somma per rispettare le scadenze previste dal contratto è responsabile di colpa grave.
L'amministratore che dopo aver ottenuto l'approvazione del riparto di spesa, a fronte del mancato rispetto delle scadenze di pagamento da parte di uno o più condomini, deve attivarsi, senza aspettare l'approvazione dell'assemblea, per ottenere la riscossione coatta delle somme non versate. Se non lo fa l'assemblea può chiedere all'amministratore il risarcimento dei danni conseguenti a questa mancata azione.
Di conseguenza ed anche in considerazione che il contratto è stato stipulato tra il Condominio e l'Impresa, ogni azione tesa al recupero dei crediti vantati dall' Impresa va indirizzata al Condominio. Quindi se l' Impresa ricorre ad un Decreto Ingiuntivo per ottenere le proprie spettanze lo deve fare nei confronti del Condominio; sarà il Condominio che facendo opposizione porterà a conoscenza del Giudice che l'impossibilità di saldare è dovuta alla morosità dei condomini Tizio, Caio e Sempronio verso i quali il Condominio ha in atto, a sua volta, un decreto ingiuntivo esecutivo.

A questo punto secondo te il Giudice quale strada credi che scelga: dichiarare esecutivo il credito nei confronti del condominio, che ha sicuramente al suo interno delle persone solventi, oppure non convalida il decreto ingiuntivo nei confronti del condominio, invitando l'impresa ad unirsi al procedimento del decreto ingiuntivo che il condominio dovrebbe aver presentato nei confronti dei condomini morosi, se tale procedimento è già stato presentato?
Non saprei . il condominio ad oggi non ha presentato nessun decreto ingiuntivo
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
il condominio ad oggi non ha presentato nessun decreto ingiuntivo
secondo me l'amministratore o, in sua mancanza, chi si è accollato l'onere di gestire il lavoro, deve indire una assemblea con OdG l'approvazione del consuntivo di spesa dei lavori di straordinaria manutenzione e del relativo saldo eventualmente risultante. Con il documento approvato dal quale emerga le somme ancora da esigere nei confronti dei condomini morosi, l'amministratore presenta di corsa il tentativo di Mediazione; se questo non sortisce effetto presenta in Tribunale istanza di Decreto Ingiuntivo esecutivo nei confronti dei morosi. Costoro avranno 40 giorni di tempo dalla notifica per porre opposizione; se il Giudice ritiene validi i motivi di opposizione può sospendere l'esecutività del D.I. .
Quindi l'amministratore o il Condominio si deve dare una mossa altrimenti tra un anno sarete ancora nelle beghe.
 

basilico

Membro Attivo
dunque mi sono recato dall'amministratore prima dell'assemblea che ci sarà tra qualche giorno. Mi ha detto si dell'articolo 63 ma allo stesso tempo lui puo' solo fare un decreto ingiuntivo al moroso che ci costa 3000 euro a fronte di un debito di 2000 euro e non puo' comunicare i dati del morosi alla ditta in quanto il contratto firmato e' a nome del condominio nonostante l'articolo 63 dica di comunicare i dati dei condomini morosi ma che in questo caso non si tratta di un vero moroso perchè lui non paga in quanto ha subito un danno grosso
Ha fatto anche presente che sicuramente il "moroso" farà opposizione e questo ci costerà altri 3000 euro (ma forse qui ho capito male io perchè l'opposizione penso se la debba pagare il moroso) + l'eventuale costo dell'opposizione del decreto ingiuntivo che noi dovremmo fare alla ditta
quello che mi ha voluto dire è che anche le parti private solo in questo caso diventano parti comuni
quindi lui consiglia di anticipare noi i soldi cosi si chiude con la ditta e poi fare causa alla ditta per i danni che ha provocato
 
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