quello che io so è che questa legge, fatta per antiterrorismo, è valida anche per i cittadini dell'ue, è valida anche per i cittadini italiani. Tanto è vero che fioccano anche le multe: vedi il caso che ho portato ad esempio di un signore che aveva dato ospitalità ad un amico italiano e i vigili hanno emesso una multa.
2. LA NORMATIVA DECRETO-LEGGE 21/03/1978 n. 59 Art. 12 Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro 48 (quarantotto) ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’ acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'Autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale. Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 103,00 € a 1.549,00 €. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile.omissis. ALLA LUCE DELLA VIGENTE NORMATIVA, LA COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI UN FABBRICATO DI CUI ALL’ART. 12 L. 191/78, NON E’ PIU’ DOVUTA, A CONDIZIONE CHE IL CONTRATTO DI CESSIONE, A QUALSIASI TITOLO E PER QUALSIASI RAGIONE, VENGA REGISTRATO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE.
Questa legge pare ancora in vigore ed in Italia ancora non c'erano i cittadini extraue i quali successivamente vengono conglobati nella medesima legge: comma 3. DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ DELLO STRANIERO La normativa di cui all’art. 7 del D.L. 286/98, c.d. Testo Unico sull’Immigrazione, prevede un adempimento che ha un contenuto simile a quello stabilito in caso di dichiarazione di cessione fabbricati e si riferisce a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, nei confronti di uno “straniero od apolide”
Mi pare che sia davvero interessante per tutti sapere questo...Neanch'io avevo fatto mai questo approfondimento
2. LA NORMATIVA DECRETO-LEGGE 21/03/1978 n. 59 Art. 12 Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro 48 (quarantotto) ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’ acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'Autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale. Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 103,00 € a 1.549,00 €. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile.omissis. ALLA LUCE DELLA VIGENTE NORMATIVA, LA COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI UN FABBRICATO DI CUI ALL’ART. 12 L. 191/78, NON E’ PIU’ DOVUTA, A CONDIZIONE CHE IL CONTRATTO DI CESSIONE, A QUALSIASI TITOLO E PER QUALSIASI RAGIONE, VENGA REGISTRATO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE.
Questa legge pare ancora in vigore ed in Italia ancora non c'erano i cittadini extraue i quali successivamente vengono conglobati nella medesima legge: comma 3. DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ DELLO STRANIERO La normativa di cui all’art. 7 del D.L. 286/98, c.d. Testo Unico sull’Immigrazione, prevede un adempimento che ha un contenuto simile a quello stabilito in caso di dichiarazione di cessione fabbricati e si riferisce a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, nei confronti di uno “straniero od apolide”
Mi pare che sia davvero interessante per tutti sapere questo...Neanch'io avevo fatto mai questo approfondimento