Dal contratto concordato: "A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore ... pari a 3 (tre) mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore".
Pertanto se si fa il contratto 5+2 o 6+2 gli interessi legali non sono dovuti?
Esatto, sebbene si tratti una regola non prevista dalla legge (vedi art.11 della 392) e nei sette articoli dell’ultimo decreto ministeriale, quello del 2017.
Da notare che una clausola analoga era già presente nel precedente contratto-tipo agevolato allegato al decreto ministeriale del 2002 che richiamava, però, l’ipotesi di una durata di almeno quattro anni, ora elevata a cinque.
Questo ti/ci fa capire che la produzione di interessi legali del deposito cauzionale alla fine di ogni anno e il massimo di tre mensilità sono diventate norme derogabili per le locazioni abitative a seguito dell’abrogazione, disposta dall’art.14 della legge 431/1998, dell’art.79 della legge 392/1978.
Tale articolo disponeva la nullità di tutti i patti diretti ad attribuire al locatore qualunque vantaggio, anche economico, in contrasto con le disposizioni della legge stessa, ma adesso il deposito cauzionale infruttifero e il numero delle mensilità richiedibili nelle locazioni ad uso abitativo non comportano più l’attribuzione al locatore di “un canone superiore” a quello libero ovvero a quello definito negli accordi locali: il regime sanzionatorio contemplato dall’art.13 della 431 sanziona di nullità i soli accordi relativi al canone difformi rispetto a quanto risulta dal “contratto scritto e registrato”.
Ne consegue che debbano essere corrisposti interessi legali al conduttore alla fine di ogni anno nei contratti-tipo regolamentati (triennali, salvo durata di almeno cinque anni o superiore, transitori, per studenti universitari), insuscettibili di deroga a sfavore del conduttore, mentre possano non essere corrisposti interessi legali al conduttore alla fine di ogni anno o al termine del rapporto nei contratti di locazione ad uso abitativo a canone libero (quadriennali, turistici e ad uso foresteria).