publiacqua spa
Lunadiliglio, è perfettamente vero quanto da te affermato: il Difensore Civico della Regione Toscana non affronta come dovrebbe questa tematica ciò nonostante riguardi decina di migliaia di posizioni.
E' vero che il suo parere oltre a non essere vincolante non è "autorevole" questo è il guaio!
E allora gli smantellassero ponendo, così, fine ad un inutile sperpero di denaro pubblico.
Trasmetto il copia e incolla dello scambio e.mails intercorse con con il Dr. Vangi Matteo, un addetto al Difensore Civico della Toscana, e tira te le conclusioni:
Egregio Dr. Vagli,
in virtù dell’analisi tecnico-giuridica ove ne ricorrano i presupposti giuridici, come nel caso concreto, il Difensore Civico ha il dovere istituzionale di prendere una posizione netta e precisa a prescindere dall’esito stragiudiziale.
Io non Le ho chiesto partigianerie ma obiettività!
Da ciò ne consegue che ove abbia effettivamente fatto una “corretta” disamina tecnica della narrata questione, come soggetto istituzionale super partes avrebbe dovuto assumere la posizione della “illegittimità” della richiesta.
Cordiali saluti.
Dr. R.L.
From: Vagli Matteo
Sent: Monday, November 26, 2012 11:13 AM
To: Dr. Raffaello Lombardi
Subject: R: deposito cazuionale
Gentile Sig. Lombardi,
della questione del deposito cauzionale ce ne siamo già ampiamente occupati sul finire dell’anno 2010 ed inizio 2011 quando è stata fatta la modifica al regolamento e poi l’ulteriore modifica del marzo 2011.
Se ho fatto certe affermazioni è perché so che in via stragiudiziale e conciliativa ( ovvero le strade tipiche del difensore civico ) la questione non trova alcun tipo di risoluzione, a maggior ragione a fronte di nessuna impugnativa di fronte al TAR.
Non penso, affatto, in questo modo di svilire il ruolo del Difensore civico … anzi!!
Io faccio una disamina tecnico giuridica della situazione in maniera neutra ed imparziale: ciò non significa che quanto affermato sia “ la verità” ( di essa non sono affatto depositario ), ma semplicemente il mio pensiero basato sull’esperienza dei fatti vissuti e già ampiamente dibattuti.
Per questo le ribadisco che l’unica strada possibile è quella del ricorso giurisdizionale sul cui esito potrebbero esserci visioni contrastanti.
Dr. Matteo Vagli
Da: Dr. Raffaello Lombardi [mailto:raffaello.lombardi@fastwebnet.it]
Inviato: venerdì 23 novembre 2012 22:14
A: Vagli Matteo
Oggetto: Re: deposito cazuionale
Priorità: Alta
Egregio Dr. Matteo Vagli,
non Le nascondo di essere alquanto deluso del Suo intervento alquanto asettico e formale!
Un cittadino che fondatamente si sente vessato da una società partecipata e si rivolge ad un organo “istituzionale” definito “Difensore Civico” francamente si aspetta tutt’altro tipo di risposta, ex adverso non sarebbe comprensibile comprendere l’utilità e la necessita di simili organismi.
Io non conosco fino in fondo le Vostre competenze tecniche né il “sentimento” e l’approfondimento che utilizzato nel trattare le questioni che Vi sono sottoposte di volta in volta, ma francamente mi sembra alquanto limitativa e sterile la Sua risposta in quanto elude un minimo di analisi tecnico-giuridica.
Lei assume come dato acquisito il cambiamento in corso del Regolamento limitandosi ad affermare che nessuno ha impugnato la delibera davanti al TAR, e pertanto questa è legge!
Lei dimentica che un regolamento è soggetto alla “gerarchia delle fonti normative” e che conseguentemente se prevede un quid in contrasto con la fonte gerarchicamente superiore (in questo caso la legge ordinaria), è illegittimo.
Lei dimentica l’esistenza di una normativa Europea (gerarchicamente sovraordinata al regolamento ATO) che vieta a chi opera in regime di Monopolio simili comportamenti vessatori!
Lei dimentica troppe cose, rischiando di svilire il ruolo del c.d. Difensore Civico che dovrebbe, quando ci siano i presupposti, scendere in campo, per l’Autorità che riveste, a fianco del “cittadino.”
Con questo io non Le dico di doversi sostituire al Giudice, ma La esorto a prendere una posizione motivata nei confronti di Publiacqua.
Operare in questo senso ritengo che nobiliti e dia un senso al Vostro operato, anche perché il problema che Le ho sottoposto riguarda centinaia di migliaia di famiglie.
Se Lei mi risponderà affermando di avere agito entro i limiti imposti di competenza, io dovrò prenderne atto ed evitare in futuro di interpellarVi anche se solo in via interlocutoria.
Mi scusi dell’eccessiva schiettezza usata, ma davanti ad ingiuste imposizioni il cittadino si deve in qualche modo difendere, e non trovando alcun sostegno da chi istituzionalmente dovrebbe darlo ....
Cordiali saluti.
P.S.
Le riallego la sentenza del Giudice di Pace di Pistoia, che Le ho già trasmesso quando ho scritto a Villoresi. La legga.
From: Vagli Matteo
Sent: Friday, November 23, 2012 4:06 PM
To:
raffaello.lombardi@fastwebnet.it
Subject: deposito cazuionale
Gentile dott. Lombardi,
in relazione alla questione da lei sollevata circa la richiesta di adeguamento del deposito cauzionale avanzata da Publiacqua al condominio dove lei è residente, purtroppo devo dirle che quanto fatto appare in conformità col dettato del Regolamento del Servizio idrico integrato.
Su tale disposizione è stata fatta una apposita modifica Regolamentare nel dicembre del 2010, rivista poi nel marzo dell’anno successivo. Quest’ultima modifica ha portato ad avere un deposito cauzionale, per così dire, flessibile e basato su tre tipologie di utenze:
- Chi ha sempre pagato regolarmente;
- Chi è incappato in un procedura di morosità mediante la formale messa in mora inviata tramite A/R;
- Chi è incappato nella chiusura dell’erogazione del servizio.
A seconda di dove si colloca l’utenza si ha un calcolo diverso che va in ordine crescente rispetto alla casistica sopra riportata ( il periodo preso a base di calcolo è, rispettivamente, due, quattro o sei mesi di consumo ).
Ebbene, questi parametri vengono aggiornati ogni anno e a seconda di dove si colloca l’utenza viene restituito un deposito o richiesto uno più alto.
Questo è quanto viene stabilito da un Regolamento approvato con Delibera dell’ex Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.3, ora Autorità Idrica Toscana. Finché non viene modificata quella Delibera, le regole sono queste.
Faccio presente anche che nessuno ha impugnato al competente TAR Toscana la Delibera ( come, invece, è successo per altre situazioni ) che, sotto questo aspetto è diventata inoppugnabile.
Anche un eventuale Giudice civile potrà disapplicare soltanto incidentalmente il Regolamento, ma giammai cancellarlo in quanto ne è privo di potere; naturalmente nel momento in cui decide di disapplicarlo per le parti fa stato quanto da lui deciso. Ma questo non può essere fatto valere “erga omnes” né il Gestore può comportarsi diversamente.
Per vedere riconosciute le proprie ragioni ( ammesso che tali siano ), è necessario pertanto rivolgersi esclusivamente al Giudice.
Con i miei migliori saluti.
Dott. Matteo vagli
Ufficio del difensore civico regionale
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Firenze
Tel 055/2387800 - 366/6873748