Si esatto ha diritto di partecipare (lo so benissimo), ma in caso di morosità ....
Corte di Cassazione è stata chiarissima nell’affermare che la legge 27 luglio 1978, n. 392 (cosiddetta dell'equo canone) non ha, nei confronti del condominio e per quanto riguarda i contributi e le spese di cui sopra, aggiunto, a quello originario rappresentato dal condomino, un altro debitore, rappresentato dal conduttore delle unità immobiliari facenti parte del condominio.Invero, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la legge n. 392 del 1978 disciplina unicamente i rapporti tra locatori e conduttore, e, sotto l'aspetto in considerazione, non ha affatto innovato in ordine alla ricordata normativa del codice civile relativa ai soggetti tenuti, nei confronti dell'amministrazione del condominio di un edificio, al pagamento delle spese necessarie per la manutenzione delle case comuni e per la prestazione dei vari servizi nell'interesse comune (Cass. 28 ottobre 1993 n. 10719).Ciò vuol dire che lo stato di morosità venutosi a creare per le inadempienze dell’inquilino, nell’ambito dei rapporti con il condominio, dovrà essere sanato dal proprietario dell’unità immobiliare che è l’unico soggetto responsabile, e quindi passibile di subire un procedimento d’ingiunzione di pagamento, nei confronti della compagine condominiale. In che modo questa morosità può influire nell’ambito del rapporto di locazione? L’omesso pagamento, ingiustificato, degli oneri accessori (così la legge n. 392/78 chiama gli oneri condominiali)
http://www.lavorincasa.it/articoli/in/condominio/inquilino-moroso/
Corte di Cassazione è stata chiarissima nell’affermare che la legge 27 luglio 1978, n. 392 (cosiddetta dell'equo canone) non ha, nei confronti del condominio e per quanto riguarda i contributi e le spese di cui sopra, aggiunto, a quello originario rappresentato dal condomino, un altro debitore, rappresentato dal conduttore delle unità immobiliari facenti parte del condominio.Invero, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la legge n. 392 del 1978 disciplina unicamente i rapporti tra locatori e conduttore, e, sotto l'aspetto in considerazione, non ha affatto innovato in ordine alla ricordata normativa del codice civile relativa ai soggetti tenuti, nei confronti dell'amministrazione del condominio di un edificio, al pagamento delle spese necessarie per la manutenzione delle case comuni e per la prestazione dei vari servizi nell'interesse comune (Cass. 28 ottobre 1993 n. 10719).Ciò vuol dire che lo stato di morosità venutosi a creare per le inadempienze dell’inquilino, nell’ambito dei rapporti con il condominio, dovrà essere sanato dal proprietario dell’unità immobiliare che è l’unico soggetto responsabile, e quindi passibile di subire un procedimento d’ingiunzione di pagamento, nei confronti della compagine condominiale. In che modo questa morosità può influire nell’ambito del rapporto di locazione? L’omesso pagamento, ingiustificato, degli oneri accessori (così la legge n. 392/78 chiama gli oneri condominiali)
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