questi però sono rapporti decisi tra essi. l'articolo di legge citato, esprime ben altro:
Art.9. (Oneri accessori).Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonchè alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.
da:
Si applica la Legge 394/78 All'Art.9. (Oneri accessori)
sibilano ancora nell'aria. il mio indice e il mio medio sono saldi ancora. Li vedi nel segno della vittoria? era il segno di vittoria dell'arcieria (il medio e l'indice servono a tirare la corda, catturati gli venivano tagliati, mostrarli voleva dire che si può ancor vincere)
ora si può tergiversare dicendo che l'articolo disciplina il rapporto tra locatore e affittuario. Non viene specificato. Anzi se è obbligo di legge tali pagamenti e sono pagamenti per i quali viene coinvolta la figura dell'amministratore, da lui dovrebbero essere percepiti. Ancor di più oggi che viene posta in risalto la figura dell'affittuario