l'amministratrice si è presa la briga di scrivermi una raccomandata in cui definisce gli articoli del codice per farmi pagare l'assemblea straordinaria
mi puoi postare la lettera con gli articoli di legge?
intanto puoi farle recapitare questo
"la Suprema Corte con la recente sentenza n. 39959/2009, è tornata sull’annosa questione della responsabilità penale degli amministratori di condominio.
La responsabilità dell’amministratore
L'amministratore di condominio è tenuto a provvedere alla opere di riparazione delle parti comuni dello stabile.
Quindi, in linea generale, ogni evento dannoso conseguente ad un mancato tempestivo intervento di riparazione è ascrivibile all'amministratore, il quale può addirittura incorrere in responsabilità penale in alcuni casi, come ad esempio quando qualcuno abbia subito danni alla persona a causa della mancata riparazione di un gradino della scala condominiale (o di una ringhiera, di vetri, ecc.).
In altri casi trova fondamento l’art. 40 del codice penale, reato omissivo, il quale prevede che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo"
La giurisprudenza costante ha ritenuto l’amministratore penalmente responsabile anche in tutti quei casi in cui non si attivi con la necessaria urgenza per rimuovere quelle situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone, derivante, ad esempio dalla minacciante rovina di parti comuni dello stabile.
In tali ipotesi lo stesso è considerato soggetto attivo del reato di cui all’art. 677 del codice penale (omissione di lavori di edifici che minacciano rovina), dovendo egli attivarsi in forza dei poteri riconosciutogli dagli artt. 1130 num. 3 e 4 e 1135 co. 2 C.c., per l’eliminazione delle situazioni idonee a provocare danni ad altre persone.
In tema di nesso di causalità in relazione al reato colposo per condotta omissiva, va premesso che la responsabilità penale dell'amministratore di condominio va considerata e risolta nell'ambito del capoverso dell'art 40 cod pen, che stabilisce che 'non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico d'impedire equivale a cagionarlo
Conseguentemente, occorre, ai fini dell'affermazione di colpevolezza, procedere ad un duplice accertamento:
1) individuare la condotta in concreto esigibile in relazione alla posizione di garanzia dello stesso;
2) accertare se, una volta posta in essere la condotta così individuata e (secondo la contestazione) colposamente omessa, l'evento non si sarebbe verificato, e ciò al fine di poter giungere, sulla base del compendio probatorio disponibile ed esclusa altresì l'interferenza di fattori alternativi - alla conclusione che la condotta omissiva era stata condizione necessaria dell'evento con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica" (cd. giudizio controfattuale).
Giurisprudenza
L’amministratore di condominio è tenuto, tramite i poteri e doveri di controllo che gli sono imputati dal codice civile e da precise disposizioni di leggi speciali, ad impedire che il modo di essere dei beni condominiali provochi danni ai condomini o a terzi; sicché, egli si viene a trovare nella posizione di custode rispetto a tali beni e può, pertanto, rispondere di detti danni (
Cass. Civ. sez. III, 16 ottobre 2008, n. 25251).
Il condominio e l'amministratore dello stesso rispondono in solido dei danni occorsi al condomino
La figura dell'amministratore nell'ordinamento non si esaurisce nell'aspetto contrattuale delle prerogative dell'ufficio.
A tale figura il codice civile, e le leggi speciali imputano doveri ed obblighi finalizzati ad impedire che il modo d'essere dei beni condominiali provochi danno di terzi.
In relazione a tali beni l'amministratore, in quanto ha poteri e doveri di controllo e poteri di influire sul loro modo d'essere, si trova nella posizione di custode.
Ciò si verifica in particolare quando, come nella fattispecie per cui e' causa, l'assemblea decide di appaltare lavori a terzi: in tal caso il controllo dei beni comuni nell'interesse del condominio deve infatti considerarsi attribuito all'amministratore quante volte, da un lato, l'appaltatore non e' posto in una condizione di esclusivo custode delle cose sulle quali si effettuano i lavori e dall'altro l'assemblea non affida l'anzidetto compito ad una figura professionale diversa dallo stesso amministratore. Questi allora deve curare che i beni comuni non arrechino danni agli stessi condomini od a terzi, come del resto ha già riconosciuto la giurisprudenza allorché ha considerato l'amministratore del condominio responsabile dei danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei suoi poteri e, in genere, di qualsiasi inadempimento degli suoi obblighi legali o regolamentari: si pensi in specie ai danni derivanti dalla negligente omissione delle necessarie riparazioni al lastrico solare od al tetto, decise da una delibera assembleare e non attuate dall'amministratore (
Cass., 17 maggio 1994, n. 4816; Cass. 14 giugno 1976, n. 2219; ma v. anche Cass., 20 agosto 1993, n. 8804).
(Altalex, 27 ottobre 2009. Nota di
Manuela Rinaldi. Cfr. eBook
Il condominio di Mariantonietta Crocitto)
Come vedi l'amministratrice era
obbligata a convocare una assemblea straordinaria