arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Ma dai!! A parer tuo devi pagare il perito del condominio e il tuo perito? Se fosse tutto falso, pure pure. Mi sembra che sua vero, no? Quindi il perito che deve far luogo ai lavori lo paga chi è responsabile dei lavori, ossia il condominio. Secondo poi, e mi riferisco a Criscuolo, io non nominerei un mio perito. Se la cosa e' lampante, nessuno si azzarderebbe a negarlo. Non ti devi proprio preoccupare. Caso mai ruberebbero sui lavori, anche fatti male. Li' devi controllare, che siano eseguiti per bene. Un perito di parte si mette quando la faccenda e' complessa. Quando le responsabilità potrebbero essere messe in discussione. Qui, e' tutto chiaro. Tutto che di metta in moto l'azione condominiale. Tu non devi pagare nulla, se non proquota. Non devi pagare nulla. Anzi, tu devi avere. Sei la parte lesa. Se lamenti dei danni il condominio li deve rifondere. Nel momento in cui il condominio appare responsabile per il rifacimento del tetto e' conseguentemente responsabile dei danni provocati, colpa anche della inerzia del l'amministratore che doveva intervenire a tempo debito. Qualsiasi tribunale nel tuo caso specifico, così sentenzierebbe.
 
U

User_43651

Ospite
cara Arciera è tutto vero, ho le foto e il mal di fegato quando vado in soffitta e vedo le mie cose rovinate e la fatica per asciugare l'acqua...infatti ho accettato la perizia perchè qualunque cosa dicesse io non ho intenzione di pagare visto che sono loro a dovermi risarcire i danni e devono far rifare il tetto...
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Quindi non angustiarti più. Lo so che è tutto vero, e' per questo che ti ho suggerito così. I condomini e' normale che di comportino così. Non staremmo in questo mondo disgraziato altrimenti. Messi di fronte alle loro responsabilità, in special luogo l'amministratrice, la quale ha il dovere di intervenire, obtorto collo dovranno rimettere in sesto il proprio tetto.
 
U

User_43651

Ospite
Ti ringrazio arciera del sostegno morale, l'amministratrice si è presa la briga di scrivermi una raccomandata in cui definisce gli articoli del codice per farmi pagare l'assemblea straordinaria...e vedrai che mi metterà in conto pure l'importo della raccomandata...
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Non esageriamo, le spese postali per le spese alle parti comuni come in questo caso vanno ripartite tra tutti i condomini;

Le spese postali, anche se attengono all'invio di corrispondenza o di solleciti di pagamento inviati a ciascun condòmino, devono essere addebitate a tutti i condòmini in proporzione ai millesimi di proprietà; non devono, dunque, essere addebitate al singolo condòmino cui si riferiscono.
In tal senso si è espressa più volte la Corte di Cassazione --- sentenza n. 3946/1994; sentenza n. 24696/2008
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
la decisione finale non la da il perito, la suggerisce, la delibera dell'assemblea è quella finale a cui nessuno può sottrarsi se approvata con le maggioranze stabilite.
Queste sono come le parole del Vangelo: non le discuto.
Tuttavia dovrai riconoscere che se i resistenti danno l'imput al perito: "mi raccomando ci faccia spendere il meno possibile e si limiti ai lavori strettamente necessari." Il perito incomincia dal presupposto di fare lavori di riparazione parziali. Se il perito è un professionista serio (cioé si prende la responsabilità delle proprie asserzioni) può scrivere nella sua relazione di aver valutato l'ipotesi di fare delle riparazioni puntuali ma che a suo avviso solo il rifacimento completo del tetto potrà dare le maggiori garanzie di tenuta alle infiltrazioni e di durata nel tempo.
Sapendo di dare un dispiacere a chi gli ha commissionato il lavoro avrà questa forza? E se il perito proponesse tutte e due le soluzioni? Quella radicale e quella economica? L'assemblea quale soluzione delibererà secondo te quella più onerosa e quella più economica?
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
.... Sapendo di dare un dispiacere a chi gli ha commissionato il lavoro avrà questa forza? E se il perito proponesse tutte e due le soluzioni? Quella radicale e quella economica?
L'assemblea quale soluzione delibererà secondo te quella più onerosa e quella più economica?
Perfettamente d'accordo, come ho già detto è l'assemblea che decide, potrebbe anche rischiare l'una o l'altra soluzione, quale la migliore? Se p.es. sceglie la più economica, chissà e non si può prevedere il futuro (magari fosse possibile) tra qualche anno dovranno rifare tutto, ripeto si dice "chi più spende meno spende", forse questo detto/proverbio vale anche per il condominio? Non posso saperlo (magari saperlo)
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
l'amministratrice si è presa la briga di scrivermi una raccomandata in cui definisce gli articoli del codice per farmi pagare l'assemblea straordinaria
mi puoi postare la lettera con gli articoli di legge?
intanto puoi farle recapitare questo
"la Suprema Corte con la recente sentenza n. 39959/2009, è tornata sull’annosa questione della responsabilità penale degli amministratori di condominio.

La responsabilità dell’amministratore

L'amministratore di condominio è tenuto a provvedere alla opere di riparazione delle parti comuni dello stabile.

Quindi, in linea generale, ogni evento dannoso conseguente ad un mancato tempestivo intervento di riparazione è ascrivibile all'amministratore, il quale può addirittura incorrere in responsabilità penale in alcuni casi, come ad esempio quando qualcuno abbia subito danni alla persona a causa della mancata riparazione di un gradino della scala condominiale (o di una ringhiera, di vetri, ecc.).

In altri casi trova fondamento l’art. 40 del codice penale, reato omissivo, il quale prevede che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo"

La giurisprudenza costante ha ritenuto l’amministratore penalmente responsabile anche in tutti quei casi in cui non si attivi con la necessaria urgenza per rimuovere quelle situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone, derivante, ad esempio dalla minacciante rovina di parti comuni dello stabile.


In tali ipotesi lo stesso è considerato soggetto attivo del reato di cui all’art. 677 del codice penale (omissione di lavori di edifici che minacciano rovina), dovendo egli attivarsi in forza dei poteri riconosciutogli dagli artt. 1130 num. 3 e 4 e 1135 co. 2 C.c., per l’eliminazione delle situazioni idonee a provocare danni ad altre persone.
In tema di nesso di causalità in relazione al reato colposo per condotta omissiva, va premesso che la responsabilità penale dell'amministratore di condominio va considerata e risolta nell'ambito del capoverso dell'art 40 cod pen, che stabilisce che 'non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico d'impedire equivale a cagionarlo

Conseguentemente, occorre, ai fini dell'affermazione di colpevolezza, procedere ad un duplice accertamento:
1) individuare la condotta in concreto esigibile in relazione alla posizione di garanzia dello stesso;
2) accertare se, una volta posta in essere la condotta così individuata e (secondo la contestazione) colposamente omessa, l'evento non si sarebbe verificato, e ciò al fine di poter giungere, sulla base del compendio probatorio disponibile ed esclusa altresì l'interferenza di fattori alternativi - alla conclusione che la condotta omissiva era stata condizione necessaria dell'evento con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica" (cd. giudizio controfattuale).


Giurisprudenza

L’amministratore di condominio è tenuto, tramite i poteri e doveri di controllo che gli sono imputati dal codice civile e da precise disposizioni di leggi speciali, ad impedire che il modo di essere dei beni condominiali provochi danni ai condomini o a terzi; sicché, egli si viene a trovare nella posizione di custode rispetto a tali beni e può, pertanto, rispondere di detti danni (Cass. Civ. sez. III, 16 ottobre 2008, n. 25251).

Il condominio e l'amministratore dello stesso rispondono in solido dei danni occorsi al condomino
La figura dell'amministratore nell'ordinamento non si esaurisce nell'aspetto contrattuale delle prerogative dell'ufficio.

A tale figura il codice civile, e le leggi speciali imputano doveri ed obblighi finalizzati ad impedire che il modo d'essere dei beni condominiali provochi danno di terzi.

In relazione a tali beni l'amministratore, in quanto ha poteri e doveri di controllo e poteri di influire sul loro modo d'essere, si trova nella posizione di custode.

Ciò si verifica in particolare quando, come nella fattispecie per cui e' causa, l'assemblea decide di appaltare lavori a terzi: in tal caso il controllo dei beni comuni nell'interesse del condominio deve infatti considerarsi attribuito all'amministratore quante volte, da un lato, l'appaltatore non e' posto in una condizione di esclusivo custode delle cose sulle quali si effettuano i lavori e dall'altro l'assemblea non affida l'anzidetto compito ad una figura professionale diversa dallo stesso amministratore. Questi allora deve curare che i beni comuni non arrechino danni agli stessi condomini od a terzi, come del resto ha già riconosciuto la giurisprudenza allorché ha considerato l'amministratore del condominio responsabile dei danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei suoi poteri e, in genere, di qualsiasi inadempimento degli suoi obblighi legali o regolamentari: si pensi in specie ai danni derivanti dalla negligente omissione delle necessarie riparazioni al lastrico solare od al tetto, decise da una delibera assembleare e non attuate dall'amministratore (Cass., 17 maggio 1994, n. 4816; Cass. 14 giugno 1976, n. 2219; ma v. anche Cass., 20 agosto 1993, n. 8804).

(Altalex, 27 ottobre 2009. Nota di Manuela Rinaldi. Cfr. eBook Il condominio di Mariantonietta Crocitto)

Come vedi l'amministratrice era obbligata a convocare una assemblea straordinaria
 
U

User_43651

Ospite
ciao a tutti vi aggiorno sulla situazione...piove sul bagnato...è piovuto in camera di mia figlia e c'è una bella macchia sul soffitto e nel sottotetto ci sono dei laghetti...ho cercato un geometra su internet ...è venuto e ha detto che il tetto è da rifare...non si può fare altro...ma questo signore mi sono poi accorta che è lo stesso geometra che l'assemblea voleva convocare ed è stato convocato ma dopo di me. ed è lo stesso che fece una perizia nel 2006 per gli stessi problemi, ma non me lo ha detto.
Fra l'altro ha chiesto una somma esagerata per cui la mia dirimpettaia non vuole far fare la perizia a lui...per cui io ho contattato un altro che mi ha suggerito la figlia della signora e chiede molto ma molto meno come parcella.
Il primo geometra cmq mi ha consigliato di aspettare la sua perizia che essendo chiesta da tutti i condomini mi costerà molto meno. se invece il condominio non gli darà l'incarico allora lui se avessi necessità è disponibile.
In settimana prossima la mia perizia di parte dovrebbe essere pronta ma non so invece i tempi dell'amministratrice (di solito sono lunghi) e io ho l'acqua e la puzza di muffa...:triste:
In definitiva per ora credo di non poter fare di meglio...
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Si portano apposta i preventivi. L'assemblea sceglierà quello che costa di meno. Quindi potrebbe essere il perito che portate voi. Con la perizia ufficiale intanto hai assodato e fatto assodare che il lavoro si deve fare. A questo punto recati all'asl e ai pompieri e scrivi e telefona all'amministratrice che è la responsabile. La legge ORA le permette di muoversi senza autorizzazione del condominio. Potrebbe iniziare i lavori perchè urgenti. Potresti farli fare tu e presentare la parcella al condominio che è costretto a pagare. Questa è la legge. Questa è la tua difesa.
 

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