basty

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Anche qui è questione di intendersi.
l'obbligo di mettere le valvole termostatiche e i contabilizzatori di calore alla fine di quest'anno vale solamente per i riscaldamenti centralizzati .
L'"obbligo" è relativo: in certe condizioni tecnico-economiche si potrebbe essere esonerati. Difficili da dimostrare.
Il mio non e' un riscaldamento centralizzato
Ma hai detto che esiste una unica caldaia per il riscaldamento di due alloggi: quindi relativamente alle due u.i. è in sostanza centralizzato e non singolarmente indipendente.

Poi rimane la poca chiarezza ricordata da @gattaccia, ma è un altro discorso.
 

Dimaraz

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La cosiddetta Legge Condominiale (che non mi risulta esista,

Esiste da quando è stato scritto il Codice Civile...ed è stata riformata nel 2012 entrando in vigore a metà 2013.

Con la modifica si è rafforzato quanto esisteva in proposito con la Legge su Locazione: in Condominio il locatario ha il diritto di votare sulle questioni inerenti il riscaldamento ed ora deve essere convocato pena nullità dell'assemblea.

Ma qui non siamo in un caso di Condominio.

No non va bene perche' se uno consuma meno i millesimi cosa c'entrano?

Dubito abbiate qualsivoglia "tabella millesimale"...che comunque (quando presente) include anche una "versione" per il riscaldamento (dove i millesimi non seguono unicamente il "valore" dell'unità).

Essendo una "locazione" tutto può essere contrattualizzato.
 

basty

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(La Legge Condominiale) Esiste da quando è stato scritto il Codice Civile...ed è stata riformata nel 2012 entrando in vigore a metà 2013.
Ammettiamo pure che si possa parlare di Legge condominiale in riferimento al capo II del Libro II del C.C. che tratta delle proprietà in merito al Condominio degli edifici.

Che poi l'articolo 10 della legge sulle locazioni, detta dell'equo canone , cioè la 392 del 1978 , non sia mai stato abrogato e prevede che spetti al conduttore il diritto di voto sulle delibere che riguardano le spese e le modalità di gestione del riscaldamento, conferma che fin dal 1978 l'amministratore era tenuto a convocare gli inquilini se l'assemblea trattava questo capitolo di spesa.
Il fatto che il novellato c.c. abbia esplicitato tale obbligo , sostituendo nel penultimo comma dell'art 1136, al riferimento "tutti i condomini", il "tutti gli aventi diritto" facendolo diventare
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.
più che un rafforzamento mi sembrerebbe una presa d'atto dell'esistenza della legge in vigore.

In ogni caso, stando così le cose, rimangono i miei dubbi sulla tua affermazione:
Il propretario decide in autonomia se e come riscaldare visto che gli "inquilini" non possono richiamare la Legge Condominiale che concede loro il diritto di voto su tale materia.

visto che il riferimento non è la legge condominiale (rettifico, il C.C.) bensì la legge 392 sulle locazioni , art. 10, che resta pienamente in vigore.

Voler restringere la portata di detto articolo alle sole situazioni di esistenza condominiale, mi sembra (mia umile opinione) una estrapolazione illecita, visto che il terzo comma del suddetto articolo conclude:
La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio.
In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell'edificio.
ecc. e si osservano le disposizioni, in quanto applicabili, del c.c. sull'assemblea dei condomini
 
M

Mauro .Quaroni

Ospite
Dubito abbiate qualsivoglia "tabella millesimale"...che comunque (quando presente) include anche una "versione" per il riscaldamento (dove i millesimi non seguono unicamente il "valore" dell'unità).

Essendo una "locazione" tutto può essere contrattualizzato.

Non riesco a capire il tuo discorso sui millesimi. Noi abbiamo ( da poco ) fatto la divisione degli appartamenti in millesimi . Mi spieghi cosa significa la " tabella millesimale versione riscaldamento?
Comunque gli appartamenti sono divisi per millesimi
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Non riesco a capire il tuo discorso sui millesimi. Noi abbiamo ( da poco ) fatto la divisione degli appartamenti in millesimi . Mi spieghi cosa significa la " tabella millesimale versione riscaldamento?
Comunque gli appartamenti sono divisi per millesimi
Spesso nei condomini venivano redatte piu tabelle millesimali relative alla tipologia di spesa.
La prima è certamente la tabella dei millesimi di proprietà basata sul valore dell'immobile ed usata per ripartire appunto le spese di proprietà e quelle generali di manutenzione
Poi c'è quella per ripartire le spese di ascensore , se esiste, che avrà una progressione in funzione del piano
Poi quella per suddividere il riscaldamento centralizzato, che se fatta logicamente doveva tener conto della potenza dei radiatori installati, mentre spesso è solo proporzionale ai volumi riscaldati.
 

gattaccia

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Anche qui è questione di intendersi.

L'"obbligo" è relativo: in certe condizioni tecnico-economiche si potrebbe essere esonerati. Difficili da dimostrare.

Ma hai detto che esiste una unica caldaia per il riscaldamento di due alloggi: quindi relativamente alle due u.i. è in sostanza centralizzato e non singolarmente indipendente.

Poi rimane la poca chiarezza ricordata da @gattaccia, ma è un altro discorso.

scusate ma anch'io avevo capito che la caldaia fosse una sola
 

gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa
comunque la ripartizione del riscaldamento per millesimi pare che sia uscita dalla porta ma rientrata dalla finestra, nelle modifiche alla norma Uni 10200, a me sembra materia complicata all'inverosimile
 

Dimaraz

Membro Storico
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conferma che fin dal 1978 l'ammitratore era tenuto a convocare gli inquilini se l'assemblea trattava questo capitolo di spesa.

Qui si tratta di "ammettere" di avere mancanze basilari.
"Non ci sono dubbi" su cosa giuridicamente si denomini con Legge Condominiale" ...come altrettanto assodato che la riforma del 2012 abbia sostanzialmente mutato quanto stabiliva sulla questione.
Ante riforma un amministratore non aveva alcun obbligo di convocare persone (pena nullità) se non i proprietari.
Quanto indicato nella Legge sulle Locazioni riguardava (e riguarda) uunicamente il rapporto locatore/conduttore.

Il "diritto" dei conduttori si esaurisce nel decidere sull'uso (tempi e temperature entro i "limiti" di Legge) e su approvazione dei "conteggi" del riscaldamento.
Ne in Condominio, ne in un stabile con unico proprietario, potrebbero mai "sindacare" su criteri di riparto o di modifica/innovazione/adeguamento dell'impianto incluso sistemi di misurazione.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Qui si tratta di "ammettere" di avere mancanze basilari.
Lo ammetto più che volentieri: se avere le nozioni basilari significa saper trovare appigli da azzeccagarbugli, sono contento di accontentarmi di una semplice e non cavillosa lettura delle regole che ci vengono proposte.

La tua polemica, che poco aveva a che fare con la domanda di @Mauro .Quaroni , è iniziata con questa affermazione.

Il propretario decide in autonomia se e come riscaldare visto che gli "inquilini" non possono richiamare la Legge Condominiale che concede loro il diritto di voto su tale materia.

Ora nessuno ha chiesto di richiamare la legge condominiale (leggi c.c.), bensì la L 392/78 visto che l'art. 10 c.3 già citato recita:
La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio.
ma non è questo il punto su cui a mio modestissimo parere non condivido le tue conclusioni:
Il "diritto" dei conduttori si esaurisce nel decidere sull'uso (tempi e temperature entro i "limiti" di Legge) e su approvazione dei "conteggi" del riscaldamento.
Ne in Condominio, ne in un stabile con unico proprietario, potrebbero mai "sindacare" su criteri di riparto o di modifica/innovazione/adeguamento dell'impianto incluso sistemi di misurazione.
La lettura di cui sopra potrebbe anche trovare riscontro in sentenze che sarai in grado di citare, ma rimane sempre a mio modesto giudizio, una restrittiva lettura di quanto la L 392/78 afferma :

Art. 10. (Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini)
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalita' di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. ................. La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio. In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini.

Ovviamente il conduttore non può pretendere innovazioni o adeguamenti sull'impianto non previsti per legge, ma non leggo alcuna restrizione quando scrive:
- diritto di voto sulle delibere relative alle spese (perchè non anche sul relativo riparto?)
- e modalità di gestione (perchè escludere la contabilizzazione, prevista per legge? mica contesta le modalità di attuazione)
Volerle cercare, mi sembra tipico di una mentalità che si appella continuamente ad appigli.

Quanto a:
Ante riforma un amministratore non aveva alcun obbligo di convocare persone (pena nullità) se non i proprietari.
Quanto indicato nella Legge sulle Locazioni riguardava (e riguarda) uunicamente il rapporto locatore/conduttore.

Avrai sicuramente giuridicamente ragione (che è quella che vale nei tribunali) ma anche qui ci si ferma alla forma: tant'è che il nuovo c.c. ha ritenuto necessario per contrastare interpretazioni volutamente ristrette, esplicitare quell'obbligo indicando come destinatari della convocazione non più solo i condòmini, ma "tutti gli aventi diritto" , recependo quanto previsto dalle leggi esistenti sulle locazioni.

Ma si sa: evidentemente il nostro ordinamento si prestava ad essere applicato a spizzichi e bocconi, prendendo la parte che più si confaceva alle proprie posizioni ed interessi.
 

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