Qui si tratta di "ammettere" di avere mancanze basilari.
Lo ammetto più che volentieri: se avere le nozioni basilari significa saper trovare appigli da azzeccagarbugli, sono contento di accontentarmi di una semplice e non cavillosa lettura delle regole che ci vengono proposte.
La tua polemica, che poco aveva a che fare con la domanda di
@Mauro .Quaroni , è iniziata con questa affermazione.
Il propretario decide in autonomia se e come riscaldare visto che gli "inquilini" non possono richiamare la Legge Condominiale che concede loro il diritto di voto su tale materia.
Ora nessuno ha chiesto di richiamare la legge condominiale (leggi c.c.), bensì la L 392/78 visto che l'art. 10 c.3 già citato recita:
La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio.
ma non è questo il punto su cui a mio modestissimo parere non condivido le tue conclusioni:
Il "diritto" dei conduttori si esaurisce nel decidere sull'uso (tempi e temperature entro i "limiti" di Legge) e su approvazione dei "conteggi" del riscaldamento.
Ne in Condominio, ne in un stabile con unico proprietario, potrebbero mai "sindacare" su criteri di riparto o di modifica/innovazione/adeguamento dell'impianto incluso sistemi di misurazione.
La lettura di cui sopra potrebbe anche trovare riscontro in sentenze che sarai in grado di citare, ma rimane sempre a mio modesto giudizio, una restrittiva lettura di quanto la L 392/78 afferma :
Art. 10. (Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini)
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale
relative alle spese e alle modalita' di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. ................. La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio. In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini.
Ovviamente il conduttore non può pretendere innovazioni o adeguamenti sull'impianto non previsti per legge, ma non leggo alcuna restrizione quando scrive:
- diritto di voto sulle delibere relative alle spese (perchè non anche sul relativo riparto?)
- e modalità di gestione (perchè escludere la contabilizzazione, prevista per legge? mica contesta le modalità di attuazione)
Volerle cercare, mi sembra tipico di una mentalità che si appella continuamente ad appigli.
Quanto a:
Ante riforma un amministratore non aveva alcun obbligo di convocare persone (pena nullità) se non i proprietari.
Quanto indicato nella Legge sulle Locazioni riguardava (e riguarda) uunicamente il rapporto locatore/conduttore.
Avrai sicuramente giuridicamente ragione (che è quella che vale nei tribunali) ma anche qui ci si ferma alla forma: tant'è che il nuovo c.c. ha ritenuto necessario per contrastare interpretazioni volutamente ristrette, esplicitare quell'obbligo indicando come destinatari della convocazione non più solo i condòmini, ma "tutti gli aventi diritto" , recependo quanto previsto dalle leggi esistenti sulle locazioni.
Ma si sa: evidentemente il nostro ordinamento si prestava ad essere applicato a spizzichi e bocconi, prendendo la parte che più si confaceva alle proprie posizioni ed interessi.