anna p.

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.... Per scadenza naturale si intende la fine di ogni proroga. Nel tuo caso ormai il 2023....

era questa l'informazione che chiedevo, grazie

Entrambe. Per scadenza naturale si intende la fine di ogni proroga.

quindi chiedo: se un contratto in essere, stipulato ad es., nel Maggio 2013, o 2007, o 2001 etc, venisse interrotto a Maggio 2019, alla sua scadenza naturale, sarebbe legittimo stipularne uno identico subito dopo aderendo al regime di c.s. ?
 

uva

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venisse interrotto a Maggio 2019, alla sua scadenza naturale, sarebbe legittimo stipularne uno identico subito dopo aderendo al regime di c.s. ?
In base alla legge attuale non sarebbe possibile.
Perché la norma attualmente vigente riguarda i contratti stipulati nell'anno 2019 a condizione che non fossero in essere al 15/10/2018 fra gli stessi soggetti per lo stesso immobile (ved post n. #11 in questa discussione).

Però la facoltà di optare per la cedolare secca potrebbe essere estesa ai contratti commerciali stipulati nei prossimi anni: è un'eventualità auspicabile, ma che per ora non esiste.
 

basty

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Temo di no permanendo la attuale formulazione: e forse mi sono espresso male prima. Perché, come scriveva Nemesis prima, alla data del 15 ottobre 2018 risultava in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile.

Ma non è detto: la formulazione di questo provvedimento ha un tenore che appare legato al momento della emissione. E' ragionevole pensare che per i prossimi anni venga fatta una precisazione ulteriore, come è avvenuto al momento della adozione della CS per le residenze.
La norma vuole chiaramente evitare una disdetta anticipata per usufruire della CS: quindi ecco il termine del 15/10/18 che coincide con la proposta poi sconvertita in legge.

Ma non avrebbe senso e non sarebbe ragionevole in futuro negare l'applicazione della CS ai contratti che naturalmente vanno in scadenza: sarebbe un disincentivo a rinnovare il contratto da parte dei conduttori.
 

Nemesis

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In base alla legge attuale non sarebbe possibile.
Invece lo sarebbe.
Perché la norma attualmente vigente riguarda i contratti stipulati nell'anno 2019 a condizione che non fossero in essere al 15/10/2018 fra gli stessi soggetti per lo stesso immobile
Ma la fattispecie prospettata non riguarda un contratto interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
 

uva

Membro Storico
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forse mi sono espresso male prima.
Probabilmente il tuo post n. #30 ha tratto in inganno @anna p.

Non è esatto dire che devono sussistere entrambe le condizioni (contratto in essere E risoluzione anticipata rispetto alla scadenza naturale) per escludere la cedolare secca.

Se al 15/10/2018 il contratto era in corso tra il locatore A e il conduttore B per l'immobile Z, allora non vi è alcuna possibilità di applicare la cedolare secca per quell'immobile locato da A a B.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Invece lo sarebbe.

Secondo l'interpretazione di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Torino, mi risulta che se il contratto era in essere al 15/10/2018, non è possibile stipularne uno nuovo (tra gli stessi soggetti e per lo stesso immobile) nel 2019.
Anche se il contratto precedente giunge a scadenza naturale nel 2019.

Questo ci è stato detto il mese scorso.
 

Nemesis

Membro Storico
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Secondo l'interpretazione di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Torino
Non è conforme alla lettera della norma.
se il contratto era in essere al 15/10/2018, non è possibile stipularne uno nuovo (tra gli stessi soggetti e per lo stesso immobile) nel 2019
Se così fosse, il legislatore avrebbe aggiunto inutilmente interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
 

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