Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
per passare al nuovo regime cedolare un contraente che ha registrato il contratto in precedenza...
Dovreste leggere la norma di legge.
Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
 

Cio

Membro Attivo
Grazie......meno male che parlavano di una misura a lungo termine per rilanciare il commercio al dettaglio....qui si tratta solo di una breve finestra annuale....e non si fa neanche cenno a eventuali future proroghe....
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
.per passare al nuovo regime cedolare un contraente che ha registrato il contratto in precedenza

Se negli anni 2018 o precedenti il locatore A ha stipulato col conduttore B un contratto di locazione commerciale che era in essere (cioè la locazione era in corso) alla data del 15 ottobre 2018, allora nel 2019 A non può fare un altro contratto con B per lo stesso immobile al fine di usufruire della cedolare secca. Né può optare per la cedolare relativamente a quel contratto.

Rileva la situazione alla data del 15/10/2018: se in quel momento la locazione tra A e B era in corso, ora quegli stessi soggetti non possono passare alla cedolare secca.

Era questo che chiedevi, o forse non ho capito la tua domanda?
 

andfan

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ma chi lo dice, a priori, che poi è valida solo per un anno e non per tutta la durata della locazione per quelli stipulati nel 2019?
Almeno io l'ho intesa così, ovvero che per ilo 2020 non si sa ma chi stipula un contratto commerciale quest'anno si garantisce per tutta la durata del contratto i vantaggi della cedolare secca.

Interpreto male?
 

andfan

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nessuno, almeno qui, l'ha detto.
Hai ragione, pensavo di rispondere ad un utente che su un'altra discussione di questo forum che così scriveva:

Buongiorno....Questo vuol dire che la norma in questione e' una norma eccezionalmente transitoria, ch:shock:e si applichera' solo per un anno ?! Quindi chi avra' la sfortuna di vedersi scadere il contratto ad uso commerciale solo nel 2020 o nel 2021, rimarra' completamente escluso dal potere beneficiare del regime della cedolare secca ?!?!
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
un utente che su un'altra discussione di questo forum che così scriveva:
Buongiorno....Questo vuol dire che la norma in questione e' una norma eccezionalmente transitoria, ch:shock:e si applichera' solo per un anno ?! Quindi chi avra' la sfortuna di vedersi scadere il contratto ad uso commerciale solo nel 2020 o nel 2021, rimarra' completamente escluso dal potere beneficiare del regime della cedolare secca ?
Infatti ha ragione. La norma si applica esclusivamente ai contratti stipulati nel 2019.
 

Cio

Membro Attivo
Se negli anni 2018 o precedenti il locatore A ha stipulato col conduttore B un contratto di locazione commerciale che era in essere (cioè la locazione era in corso) alla data del 15 ottobre 2018, allora nel 2019 A non può fare un altro contratto con B per lo stesso immobile al fine di usufruire della cedolare secca. Né può optare per la cedolare relativamente a quel contratto.

Rileva la situazione alla data del 15/10/2018: se in quel momento la locazione tra A e B era in corso, ora quegli stessi soggetti non possono passare alla cedolare secca.

Era questo che chiedevi, o forse non ho capito la tua domanda?


Io chiedevo in realta' un altra cosa, caro Uva...
Se con un 6+6 ad uso commerciale e un eventuale proroga nei prossimi anni della facolta' di passare alla cedolare....un contraente, per svincolarsi dal precedente contratto in essere il 15/10/2018, debba attendere il sesto anno dalla stipula o il dodicesimo anno dalla stipula...chiaro che siamo nel campo di una ipotesi ottimistica, quella di una proroga della norma negli anni a venire per arrivare alla scadenza naturale del contratto gia' in essere al 15/10/2018.
 

Cio

Membro Attivo
Hai ragione, pensavo di rispondere ad un utente che su un'altra discussione di questo forum che così scriveva:

Buongiorno....Questo vuol dire che la norma in questione e' una norma eccezionalmente transitoria, ch:shock:e si applichera' solo per un anno ?! Quindi chi avra' la sfortuna di vedersi scadere il contratto ad uso commerciale solo nel 2020 o nel 2021, rimarra' completamente escluso dal potere beneficiare del regime della cedolare secca ?!?!



In realta' , io intendevo che la facolta' del passaggio alla cedolare secca e' eccezionalmente transitoria (solo per il 2019), ma chiaramente chi registra con cedolare secca nel corrente anno avra' il "benefit fiscale" garantito per tutta la durata del contratto.....
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
chiedevo in realta' un altra cosa,
Ora capisco cosa chiedevi, ma mi pare impossibile rispondere alla tua domanda!
Perché formuli (giustamente: tanti locatori vorrebbero poter scegliere la cedolare secca per contratti in essere stipulati negli anni precedenti) delle ipotesi che la norma attuale non prevede.
Adesso la norma permette l'opzione per la cedolare secca per i nuovi contratti stipulati nel 2019, ferme restando le condizioni già dette.
Non ci sono elementi che ci permettano di prevedere a ragion veduta se e come si potrà fare in futuro.

Tra i vari auspici io aggiungerei, per esempio, l'estensione della cedolare secca ai contratti commerciali per i locali accatastati C/3: laboratori affittati da artigiani che vi svolgono la loro modesta attività.
Si tratterebbe pur sempre di locali piccoli (la norma pone un limite della superficie dei negozi), non di grandi unità immobiliari dove si esercitano attività più importanti.
Allora, perché i negozi sì e i laboratori no?!?
(Probabilmente perché il minor introito per l'Erario, rispetto alla tassazione ordinaria, non rende possibile questa ipotesi...)
 

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