Disdetta del canone tv
La disdetta del canone tv, si realizza esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:
- Il contribuente cede tutti gli apparecchi detenuti dando esatta comunicazione delle generalita’ e indirizzo del nuovo detentore.
La disdetta deve essere inviata a mezzo raccomandata Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121 Torino (To)
(art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
Successivamente all'invio della raccomandata, lo Sportello S.A.T. invierà al contribuente un modulo di dichiarazione integrativa della disdetta che dovrà essere debitamente compilato, anche con l'indicazione del tipo/i di apparecchio/i detenuti, firmato dal cedente e dal cessionario e restituito per la definizione completa della richiesta di annullamento.
- Il contribuente comunica di non detenere alcun apparecchio fornendone comunicazione (ad es. per rottamazione, furto o incendio).
La disdetta deve essere inviata a mezzo raccomandata Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121 Torino (To)
(art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
Anche in questo caso, successivamente all'invio della raccomandata, lo Sportello S.A.T. invierà al contribuente un modulo di dichiarazione integrativa della disdetta che dovrà essere debitamente compilato, anche con l'indicazione del tipo/i di apparecchio/i detenuti, firmato e restituito per la definizione completa della richiesta di annullamento.
La disdetta de canone tv denunciata entro il 31 dicembre dispensa dal pagamento dal 1 gennaio dell’anno successivo.
La disdetta del canone tv denunciata entro il 30 giugno dispensa dal pagamento dal primo luglio. Qualora il contribuente abbia gia’ corrisposto l’intera annualita’ non e’ previsto per legge chiedere il rimborso.
Poiche’ il pagamento trimestrale costituisce una rata del canone semestrale non e’ possibile dare disdetta del canone tv senza aver corrisposto almeno l’importo per il semestre.
- Nel caso che i contribuenti intendano rinunciare al canone tv senza cedere ad altri i loro apparecchi, devono presentare disdetta, entro il 31 dicembre, chiedendo il suggellamento degli apparecchi stessi.
(art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
La disdetta con richiesta di suggellamento degli apparecchi, se presentata entro il 31 dicembre, dispensa dal pagamento dal primo gennaio dell’anno successivo.
Contemporaneamente all’invio della disdetta i contribuenti devono versare a:
Ag. delle Entrate
DP I Uff. Terr. To 1
Casella Postale 22
10121 – Torino
Vaglia e Risparmi
indicando nella causale il numero del Canone TV, l’importo di € 5,16 per ogni apparecchio da suggellare. (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
Il suggellamento consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora. (art. 10 e 12 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
La disdetta deve essere inviata a mezzo raccomandata all’Agenzia delle Entrate S.A.T. - Sportello Abbonamenti TV - Ufficio Torino 1 - c.p. 22 – 10121 Torino. (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
Successivamente all'invio della raccomandata di disdetta, il contribuente ricevera' dal S.A.T. Sportello Abbonamenti alla Televisione, un modulo di dichiarazione integrativa della richiesta di suggellamento, dove dovranno essere indicate precisazioni circa la marca dei televisori, della loro ubicazione, orari di disponibilità per procedere al suggellamento da parte degli Organi competenti, che dovrà essere restituito debitamente compilato ai fini di una corretta e completa definizione della pratica di annullamento.
In mancanza di regolare disdetta il canone tv si intende tacitamente rinnovato. R.D.L. 21/02/1938 n. 246