Clematide

Membro Attivo
Proprietario Casa
Qui non siamo in trattoria (famo alla romana, va’) o di difendere opinioni a favore del conduttore o del locatore, qui si tratta di capire che cosa dice la legge, e la legge è estremamente chiara in proposito. Il Codice civile stabilisce (senza se e senza ma) che le spese derivanti da danno per causa fortuita (come è appunto il furto) non sono imputabili al conduttore, ma sono a carico del locatore (articolo 1609 del Codice civile). Conseguentemente, come indicato da jerrySM a pagina 5 , salvo patto contrario, le spese per la sostituzione della serratura se le deve accollare il locatore.
 

arciera

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Proprietario Casa
ma visto che le diverse associazioni
caro il mio uomo di condobip, le diverse associazioni che tu citi erano xacute in trappola come te: avevano portato, come bologna programme tutti i pezzi di casa con i relativi obblighi di responsabilità. Non avevano letto il motivo del cambio serratura. Non ci provare che lo hai capito anche tu!! Questo è un altro caso di responsabilità sulla cosa.
 

Elisabetta48

Membro Senior
Proprietario Casa
Il Codice civile stabilisce (senza se e senza ma) che le spese derivanti da danno per causa fortuita (come è appunto il furto) non sono imputabili al conduttore, ma sono a carico del locatore (articolo 1609 del
Che siano a carico del locatore lo hai aggiunto tu al codice civile. L'art. 1609 infatti dice che:
Art. 1609.
Piccole riparazioni a carico dell'inquilino.
Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'articolo 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese , sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.
Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.

A me pare che dica che "in mancanza di patto, sono gli usi locali che determinano chi deve fare la riparazione"
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Dispositivo dell'art. 1588 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI → Titolo III - Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986) → Capo VI - Della locazione → Sezione I - Disposizioni generali
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento [1592 2] della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio (1) [1611], qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile
Elisabetta non ti mettere anche tu per favore! altrimenti il condobip prende la palla al balzo!
 

Elisabetta48

Membro Senior
Proprietario Casa
Elisabetta non ti mettere anche tu per favore!
Guarda, mi sono tenuta fuori da questa polemica perchè ancora risento della rissa sui contabilizzatori individuali, non ho voglia di altre litigate. Ma non vedo altra interpretazione possibile di quel "le suddette riparazioni...sono determinate dagli usi locali" dell'art.1609. Immagino anche che questi usi locali siano quelli messi nero su bianco negli accordi territoriali, un po' diversi da regione a regione. Ho riportato, forse in prima pagina, cosa dicono questi accordi per la regione Emilia Romagna e purtroppo il caso di scasso di una serratura non è contemplato.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
che poi, la cosa più assurda di un ragionamento strampalato è là dove si afferma che dato che il ladro voleva rubare al conduttore, la serratura non c'entrava per nulla. Pensa se faceva un buco nel muro tra due appartamenti
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Elisabetta esiste la legge. Gli usi e i costumi in mancanza di essa vanno contemplati. Una calamità è lo scasso come il terremoto. Se leggi la legge qui sopra riportata, a cui chiedevo a condobip di sottomettersi come a qualsiasi altro dispositivo (così come io capisco e mi sottometto nelle divisioni delle spese contemplate laddove la serratura è a carico del conduttore qualora sia ordinaria amministrazione)

LA LEGGE: qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile
OVVEROSSIA nulla, ma proprio nulla per qualsiasi spesa è dovuto se qualsiasi cosa si rompre per cause non imputabili al conduttore.[DOUBLEPOST=1386804089,1386803906][/DOUBLEPOST]
Ma tu come la interpreti quell'ultima frase dell'art.1609? E' possibile una diversa lettura? A me non ne vengono in mente altre
quando vi sono delle contraddizioni allora in quel caso entrano in campo usi locali o patti tra locatori e inquilini. Non si può fare un patto contro un dispositivo di legge nè valgono gli usi o e i costumi in presenza di legge. E la legge prevede che nessuno possa rispondere di una cosa non sua senza colpa. Ti ripeto che quello che credi sia una contraddizione dovrebbe avere lo stesso valore anche in presenza di terremoti o incendi causati da altri. Vi possono essere patti diversi qui?
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Questa non me la sono inventata io ed i firmatari sono. sia associazioni di proprietari che sindacati (associazioni) di inquilini;

TABELLA ONERI ACCESSORI CONCORDATA TRA
CONFEDILIZIA E SUNIA - SICET - UNIAT
RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE

(registrata all'Ufficio Registro Atti Privati di Roma
in data 26/02/99 al numero C/07288)

...

Rifacimento di chiavi e serrature C
...
Per le voci non concordate nella presente tabella

si rinvia alle norme di legge vigenti e agli usi locali

LEGENDA


L = Locatore

C = Conduttore


http://www.apebologna.it/09 LOCAZIONE-ONERI ACCESSORI.htm
 
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