a questa domanda ti è già stato risposto nell'intervento #27

anche qui ti è stato risposto nell'intervento #27. Il comune ha rilasciato la sanatoria a condizione di regolarizzare gli scarichi. Solo il comune può revocare la sanatoria, dopo un congruo numero di anni, ed avvisato che l'intervento richiesto non è stato eseguito.

vuoi dire che l'immobile è stato citato nell'atto di donazione? se si segue la risposta al tuo quesito n.° 1 Se non è citato basta che il donatario lo demolisca è tutto è a posto.
L'immobile completamente abusivo non è citato nella donazione ma rimane il fatto che l'immobile è comunque passato in successione quindi è anche mio al 25 % ed io non sono d'accordo nella demolizione quindi l abuso rimane e non capisco una cosa che è quella che si possa dire e sottoscrivere il falso in un atto pubblico senza grosse conseguenze . Sono un innocente ?
 
Devi sapere che:
La rinunzia all'eredità consiste in una dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e da inserirsi nel registro delle successioni, con la quale l'erede manifesta la volontà di non subentrare al defunto nei suoi diritti e rapporti, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un testamento (art. 519, comma 1, c.c.).
Per l'effetto retroattivo della dichiarazione di rinunzia, risalente al momento di apertura della successione, il suo autore è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità (art. 521, comma 1).
Tuttavia la rinuncia gli consente di ritenere quanto eventualmente ricevuto in donazione e, se è stato disposto a suo favore un legato, può domandarne l'assegnazione sino alla concorrenza della porzione disponibile, ferme le disposizioni degli artt. 551 e 552 (art. 521, comma 2), secondo cui il legittimario anche legatario in sostituzione della legittima può rinunciare al lascito e optare per la legittima e il donatario-chiamato può ritenere le donazioni passate, purché non gravanti sulla quota di legittima.
Tuo nipote è un donatario chiamato all'eredità per rappresentazione.
 
1) Un bene immobiliare oggetto di donazione se all'atto della stessa viene classificato come solo in attesa dell'arrivo dell'approvazione da parte del comune e poi si viene a sapere che la sanatoria è stata negata, la donazione dell'immobile è nulla ?
2) In un altro caso l'immobile anche questo dichiarato solo in attesa della pronunciamento del comune che rilascia la sanatoria ad un bene senza i requisiti necessari tipo senza fogne ne altro strumento consentito essendo stato dichiarato il falso all'atto di donazione questa disposizione è nulla o annullabile ?
3) sullo stesso atto di donazione, che comprende anche i terreni, si scopre la presenza di un immobile, presente anche all'atto della donazione, completamente abusivo, stessa domanda, l'atto di donazione è nullo o annullabile ?
1 e 2 ) non dici se in origine una licenza edilizia ci fosse, ed era menzionata in atto, o è tutto abusivo.
La risposta sarebbe diversa.
L'immobile completamente abusivo non è citato nella donazione ma rimane il fatto che l'immobile è comunque passato in successione quindi è anche mio al 25 %
No, se i terreni sono stati donati, tu non hai certo ereditato parte di quell'immobile, che casomai è di chi ha ricevuto i terreni, salvo "contestazioni".
 
Gli immobili in questione sono nati abusivi .
il 25 % degli immobili sono arrivati a me perché vengono da successione da mio padre che era in regime di separazione e il suo testamento dava a mia madre la parte di disponibile.
 
Grazie per la sua pazienza ma le informazioni che mi servivano mi sono state date da Criscuolo quindi non mi resta che ringraziala e alla prossima !!!!
 

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