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User_57749

Ospite
a questa domanda ti è già stato risposto nell'intervento #27

anche qui ti è stato risposto nell'intervento #27. Il comune ha rilasciato la sanatoria a condizione di regolarizzare gli scarichi. Solo il comune può revocare la sanatoria, dopo un congruo numero di anni, ed avvisato che l'intervento richiesto non è stato eseguito.

vuoi dire che l'immobile è stato citato nell'atto di donazione? se si segue la risposta al tuo quesito n.° 1 Se non è citato basta che il donatario lo demolisca è tutto è a posto.
L'immobile completamente abusivo non è citato nella donazione ma rimane il fatto che l'immobile è comunque passato in successione quindi è anche mio al 25 % ed io non sono d'accordo nella demolizione quindi l abuso rimane e non capisco una cosa che è quella che si possa dire e sottoscrivere il falso in un atto pubblico senza grosse conseguenze . Sono un innocente ?
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Devi sapere che:
La rinunzia all'eredità consiste in una dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e da inserirsi nel registro delle successioni, con la quale l'erede manifesta la volontà di non subentrare al defunto nei suoi diritti e rapporti, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un testamento (art. 519, comma 1, c.c.).
Per l'effetto retroattivo della dichiarazione di rinunzia, risalente al momento di apertura della successione, il suo autore è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità (art. 521, comma 1).
Tuttavia la rinuncia gli consente di ritenere quanto eventualmente ricevuto in donazione e, se è stato disposto a suo favore un legato, può domandarne l'assegnazione sino alla concorrenza della porzione disponibile, ferme le disposizioni degli artt. 551 e 552 (art. 521, comma 2), secondo cui il legittimario anche legatario in sostituzione della legittima può rinunciare al lascito e optare per la legittima e il donatario-chiamato può ritenere le donazioni passate, purché non gravanti sulla quota di legittima.
Tuo nipote è un donatario chiamato all'eredità per rappresentazione.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
1) Un bene immobiliare oggetto di donazione se all'atto della stessa viene classificato come solo in attesa dell'arrivo dell'approvazione da parte del comune e poi si viene a sapere che la sanatoria è stata negata, la donazione dell'immobile è nulla ?
2) In un altro caso l'immobile anche questo dichiarato solo in attesa della pronunciamento del comune che rilascia la sanatoria ad un bene senza i requisiti necessari tipo senza fogne ne altro strumento consentito essendo stato dichiarato il falso all'atto di donazione questa disposizione è nulla o annullabile ?
3) sullo stesso atto di donazione, che comprende anche i terreni, si scopre la presenza di un immobile, presente anche all'atto della donazione, completamente abusivo, stessa domanda, l'atto di donazione è nullo o annullabile ?
1 e 2 ) non dici se in origine una licenza edilizia ci fosse, ed era menzionata in atto, o è tutto abusivo.
La risposta sarebbe diversa.
L'immobile completamente abusivo non è citato nella donazione ma rimane il fatto che l'immobile è comunque passato in successione quindi è anche mio al 25 %
No, se i terreni sono stati donati, tu non hai certo ereditato parte di quell'immobile, che casomai è di chi ha ricevuto i terreni, salvo "contestazioni".
 
U

User_57749

Ospite
Gli immobili in questione sono nati abusivi .
il 25 % degli immobili sono arrivati a me perché vengono da successione da mio padre che era in regime di separazione e il suo testamento dava a mia madre la parte di disponibile.
 
U

User_57749

Ospite
Grazie per la sua pazienza ma le informazioni che mi servivano mi sono state date da Criscuolo quindi non mi resta che ringraziala e alla prossima !!!!
 

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