e quindi con un avvocato bisogna annullare l'atto chiedendo la restituzione delle somme versate e il ristoro dei danni patiti e patendi.
ma era una donazione non una vendita la donazione si può rifiutare.
ed insisti anche se
@uva ti aveva fatto notare il fatto che si trattava di una donazione.
il postante è un LEGITTIMARIO PRETERMESSO
non è pretermesso; al limite è un legittimario leso nella legittima.
Il postante non ha specificato se chi ha ricevuto la donazione rientra tra i soggetti obbligati a collazionare le donazioni. Vedi art. 737 c.c.
Art. 737 c.c.
I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione
devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione [744 c.c.] direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile [556 c.c.].
I legittimari possono entro 10 anni dalla apertura della successione chiedere la riduzione della donazione fatta a terzi se la stessa ha causato una lesione della loro quota legittima.
Nullità della donazione
Sentenza 8230/2019 delle Sezioni Unite la quale ha accolto la natura formale della nullità sancita dall’art. 46 del Testo Unico dell’Edilizia secondo il quale
sono nulli tutti gli atti tra vivi (
ad esempio compravendite, permute,
donazioni) aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali (ad esempio usufrutto, diritto di abitazione o nuda proprietà)
su edifici o loro parti se da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante,
gli estremi del titolo edilizio in forza del quale tali fabbricati sono stati costruiti.
La Corte d’Appello di Palermo (sentenza n. 1473 del 2018) accogliendo l’azione proposta dallo studio dell’avv. Vittorio Fiasconaro, ha dichiarato nullo un atto di trasferimento di un immobile (sito nell’isola di Pantelleria) perché lo stesso è risultato in parte abusivo al momento del rogito notarile.
Però le sentenze qui il donante aveva dichiarato l'assenza della licenza di costruire e che era stata presentata domanda di condono (che non è la stessa cosa di non dichiarare gli abusi).
Bisogna capire il motivo per il quale la Regione (?) ha respinto il condono. Forse l'immobile è stato costruito in un'area vincolata da qualche ente parco o sotto i vincoli della sovraintendenza archeologica-paesagistica-beni culturali.
Sarebbe interessante capire il motivo per il quale lo scrivente è interessato ad avere l'intera proprietà di un bene immobile non sanabile sul quale poterebbe pendere la spada della demolizione.
Per gli immobili non dotati di allaccio in fognatura, se vogliono avere l'abitabilità o vogliono essere condonati, devono installare dei sistemi ti trattamento depurativo (fosse settiche a più stadi, fossa imhoff, impianto di fito-evapotraspirazione).