arcy

Membro Attivo
Salve,
ieri sera è stato deliberato in sede di assemblea condominiale un intervento di manutenzione straordinario per il mio stabile costituito di nr 6 piani, avvalendosi del bonus facciata al 90% con "sconto in fattura".
Durante la discussione è sorto un dubbio sull'esistenza di lucernai (50 cm x 50 cm) sulla facciata cieca per ciascun piano, benché la stessa visibile dal lato strada e pertanto ammissibile in detrazione secondo il recente decreto rilancio.
Ai fini del beneficio fiscale, non si ha contezza del fatto che allo stato dei luoghi i lucernai siano riportati e rispondente alla concessione edilizia depositata nell'anno 1960 (anno di costruzione).
Se ciò non fosse confermato qual è la procedura e che con quali costi?

Grazie per le risposte
 

plutarco

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Il condominio, per lo studio di fattibilità dovrà rivolgersi ad un tecnico che dovrebbe essere anche in grado di rispondervi in merito.
 

arcy

Membro Attivo
ok,
sì è nostra intenzione procedere in tal senso ma il mio quesito verteva intanto su fatto che eventuali difformità possano interessare il SUPER bonus (110%) e non il bonus facciata (90%) ovvero l’esclusione della necessità dell’attestazione dello stato legittimo che per il bonus 90% potrebbe essere irrilevante – per ogni difformità edilizia. Lo scopo della norma consiste nell’agevolare il ricorso al beneficio.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
non è necessario accertare la conformità dell'immobile per il bonus facciate
Non è così.
Il fatto che l'intervento sia qualificabile come manutenzione ordinaria determina che per l’avvio dei cantieri non serve la verifica dello stato legittimo.
Ma:
1) se l’immobile presenta degli abusi anche questo intervento integra una nuova irregolarità almeno sin quando non viene rimosso;
2) la verifica di conformità urbanistica-edilizia è indispensabile nel caso si voglia fruire di qualsiasi detrazione fiscale, ex art. 49 TUE;
Però la sanatoria dell’abuso fa cessare gli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza dei benefici fiscali, ex art. 50, comma 4 TUE.
 

arcy

Membro Attivo
Non è così.
Il fatto che l'intervento sia qualificabile come manutenzione ordinaria determina che per l’avvio dei cantieri non serve la verifica dello stato legittimo.
Ma:
1) se l’immobile presenta degli abusi anche questo intervento integra una nuova irregolarità almeno sin quando non viene rimosso;
2) la verifica di conformità urbanistica-edilizia è indispensabile nel caso si voglia fruire di qualsiasi detrazione fiscale, ex art. 49 TUE;
Però la sanatoria dell’abuso fa cessare gli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza dei benefici fiscali, ex art. 50, comma 4 TUE.

Salve,
fermo restando, che in deroga all'art. 49 testo unico in materia edilizia, vige
la non necessità dell'attestazione dello stato legittimo del frabbricato per gli interventi ammessi al super bonus 110% ovvero quanto previsto dall’art. 119, comma 14, del D.L. 34/2020.
Pertanto ricorrendo tutte le condizioni (presentazione della CILA completa di tutte le attestazioni prescritte, esecuzione dell’intervento in conformità alla CILA presentata, veridicità delle attestazioni tecniche previste dalla normativa in tema di Super-Bonus) il contribuente potrà fruire della detrazione del 110% anche per interventi eseguiti su edifici che presentano difformità edilizie (diverse dall’abuso totale in caso di edifici post 1.9.1967) e ciò in deroga alla norma generale dell’art. 49 del testo Unico in materia edilizia.
Seppur vero quanto da te sostenuto, ossia che di norma lo stato legittimo è
escluso ogni qualvolta l’immobile presenti degli abusi edilizi non debitamente sanati, ci sono, peraltro, delle difformità edilizie, considerate dalla legge di lieve entità, tali, comunque, da non essere considerate delle violazioni edilizie e tali, pertanto, da non escludere lo stato legittimo del fabbricato. Si tratta delle cd. “tolleranze costruttive/esecutive” di cui all’art. 34-bis del testo Unico in materia
edilizia (ad es. il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari
se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo, le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, ecc.).
La norma del Decreto Semplificazioni con l’escludere espressamente la necessità dell’attestazione dello stato legittimo ha reso, pertanto, irrilevanti, ai fini del beneficio tali difformitàdelle agevolazioni per detrazioni di imposta.
Nel mio caso di specie, trattandosi di meri lucernari dim. 50cmx50cm credo che possano ritenersi di lieve entità...
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
vige
la non necessità dell'attestazione dello stato legittimo del frabbricato per gli interventi ammessi al super bonus 110% ovvero quanto previsto dall’art. 119, comma 14, del D.L. 34/2020.
Il comma non è il 14, ma il 13-ter.
Che riguarda quanto normato da quell'articolo. Non il "bonus facciate".
 

arcy

Membro Attivo
la verifica di conformità urbanistica-edilizia è indispensabile nel caso si voglia fruire di qualsiasi detrazione fiscale, ex art. 49 TUE;

non mi sembra sia chiaro, se è ammesso la tolleranza urbanistica per le detrazioni di livello superiore (110%) ma non non ammesse quelle di livelli inferiore ovverpo bonus facciata del 90%, tuttavia in relazione al riferimnto normativo di seguito il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001):
comma 1 art 49: il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
pertanto una piccola finestra cieca 50cmx50cm dubito che possa costituire una grave inosservanza alla normativa urbanistica e che la difformità possa inficiare le agevolazioni fiscali se non debitamente sanati.
Parliamo di c.d. tolleranze urbanistiche, che in quanto considerate lieve diffornità sono irrilevanti.
 

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