quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Certamente, se il divieto di svolgere attività per le quali occorre rispettare certe regole di carattere sanitario, è espressamente indicato nel contratto, non posso che concordare con Nemesis e Ollj.
Anch'io ho concordato...sempre e solo sul lato giuridico...E ti chiedo:
quanti Notai, Avvocati, Architetti, Medici, Dentisti e altri "lavori" svolgono l'attività nel proprio alloggio...magari allargato??? Qui a Torino di cartelli specifici ce ne sono tantissimi...Sono tutti in regola
col dettato condominiale??? ....FradJACOno dove sei??? qpq.
 
O

Ollj

Ospite
Potrebbero anche esserlo.
Molti Regolamenti Condominiali non presentano disposizioni contrattuali; in mancanza di queste e/o altra convenzione limitatrice, solo la normativa pubblicistica (richiamata da Nemesis) potrebbe impedirlo. Inoltre molti Regolamenti, pur se con tutti i crismi di legge, molto spesso non vengono fatti applicare
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Aldilà dei regolamenti è una questione di buon senso e di vivere civile. Certo che se l'attività è fastidiosa, rumorosa o foriera di ospiti di dubbia condotta morale e/o legale, è un altro discorso.
 
B

Bluechewanna

Ospite
Il problema è che nei regolamenti, in presenzadi clausole di natura contrattale contenenti divieti e limitazioni di destinazione degl immobili di proprietà dei singoli condomini, spesso non vengono indicate specificatamente le attività vietate, ma solo un pregiudizio in astratto degli effetti dell'attività.

Nel regolamento i condominio di mia figlia si legge "divieto di attività notturna", "divieto di attività che comportano un maggior afflusso di persone", "divieto di attività destinate a turbare la tranquillità dei condomini". Mi pare evidente che se mia figlia apre una discoteca o un piano bar in casa sua, non è necessaria nessuna indagine interpretativa. Ma un'attività di estetista, tanto più se sporadica e occasionale, quale molestia potrà mai arrecare ai condomini? Una siffatta attività (salvo limiti urbanistici e norme igienico-sanitarie) costituisce un grosso intollerabile richiamo di gente rumorosa e fracassona? Altera il decoro del condominio? La tranquillità del sig. Mastropasqua Oronzo? Determina una coattiva revisione tabellare?

In assenza di un elenco di attività vietate oppure in presenza di un elenco in cui però l'attività di estetista sia assente, l'assemblea potrà semmai interpretare le clausole regolamentai (e le clausole del regolmento che vietano la destinazione dell'immobile allo svolgimento dell'attività X non sono suscettibili di interpretazione estensiva), ma l'ultima parola, in caso di contenzioso, spetta sempre al giudice.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Il problema è che nei regolamenti, in presenzadi clausole di natura contrattale contenenti divieti e limitazioni di destinazione degl immobili di proprietà dei singoli condomini, spesso non vengono indicate specificatamente le attività vietate, ma solo un pregiudizio in astratto degli effetti dell'attività.

Nel regolamento i condominio di mia figlia si legge "divieto di attività notturna", "divieto di attività che comportano un maggior afflusso di persone", "divieto di attività destinate a turbare la tranquillità dei condomini". Mi pare evidente che se mia figlia apre una discoteca o un piano bar in casa sua, non è necessaria nessuna indagine interpretativa. Ma un'attività di estetista, tanto più se sporadica e occasionale, quale molestia potrà mai arrecare ai condomini? Una siffatta attività (salvo limiti urbanistici e norme igienico-sanitarie) costituisce un grosso intollerabile richiamo di gente rumorosa e fracassona? Altera il decoro del condominio? La tranquillità del sig. Mastropasqua Oronzo? Determina una coattiva revisione tabellare?

In assenza di un elenco di attività vietate oppure in presenza di un elenco in cui però l'attività di estetista sia assente, l'assemblea potrà semmai interpretare le clausole regolamentai (e le clausole del regolmento che vietano la destinazione dell'immobile allo svolgimento dell'attività X non sono suscettibili di interpretazione estensiva), ma l'ultima parola, in caso di contenzioso, spetta sempre al giudice.
Brava...E chi ci va dal giudice se non vi siano danni di rilievo e
accertati??? Gianco ed io certamente no...forse, dico forse, Ollj e Nemesis che immagino pranzare con i quattro codici davanti al piatto...Un sorriso, prego. e Grazie a Bleu....da Quiproquo.
 

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