quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Aggiunta ulteriore. Potresti mai pretendere dall'estesista proprietaria di cambiare casa??? Mai!!! Al massimo potrai chiederle i danni...Se ci sono...Se non ci sono danni: "non ti curar di lei ma guarda e passa..." A mò del nostro grande poeta...Idem se è inquilina.
Ricordatevi: con i principi si fanno le guerre...e i Musulmani tagliano
la testa agli infedeli...E se non sei Caino sii Abele e comportati di
conseguenza. Pensato, detto e scritto, senza offesa, da Quiproquo.
 
O

Ollj

Ospite
Per tutti valga quanto espresso perentoriamente da Cassazione 24707/2014:
"Le norme contenute nei regolamenti condominiali posti in essere per contratto possono imporre limitazioni al godimento ed alla destinazione di uso degli immobili in proprietà esclusiva dei singoli condomini. Peraltro, le disposizioni contenute nel regolamento condominiale contrattuale che si risolvano nella compressione delle facoltà e dei poteri inerenti al diritto di proprietà dei singoli partecipanti, devono essere espressamente e chiaramente manifestate dal testo o, comunque, devono risultare da una volontà desumibile in modo non equivoco da esso"
Ciò vale sempre e a prescindere dal fatto che vi sia un proprietario e/o un conduttore; chi accetta un'autolimitazione (disposizione contrattuale) non può che adeguarsi ad essa, non lo facesse ne pagherà le conseguenze. Saluti.
 
O

Ollj

Ospite
Potresti mai pretendere dall'estesista proprietaria di cambiare casa??? Mai!!!
Di meglio: sarà portata in Tribunale e sarà condannata causa lite temeraria...
"Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza"
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Di meglio: sarà portata in Tribunale e sarà condannata causa lite temeraria...
"Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza"
Vede illustrissimo Propista...Lei preferisce citare le norme e la
giurisprudenza nella materia postata dal postante originario...e di questo le siamo grati...Con i suoi interventi noi tutti siamo già in tribunale addirittura fino alla Cassazione...mediamente 10-12 anni...
Nel frattempo uno dei due contendenti ha già festeggiato l'ultimo giorno di vita oppure...è sparito...Il postante Propit di solito chiede quale sia la norma e quale il comportamento...Lei con il cancelliere
di ferro Nemesis vi occupate della norma e qpq con i vari Gianco, Grizt, AlbertoBianchi, Adriano G. e tanti altri si battibeccano sul secondo. La norma non si discute e la si accetta (almeno a parole), il comportamento no...e ce ne sono tanti quanti sono gli
interventi. La lite temeraria richiamata da lei è molto poco attuata dal giudice...se fosse il contrario ad ogni perdente potrebbe essere
addossata l'aggravante specifico...Fortunatamente il giudice a suo onore interpreta la norma col buon senno del padre di famiglia.
A questo punto mi viene da sorridere...perchè penso che spesso anche il giudice si porta a casa i faldoni, quindi lavora fuori dal posto giusto e in punta di diritto si concede una licenza...Ritorno brevemente sul mio vissuto precedentemente esposto. Nella vicenda
della mia ex compagna nutrice di animali...il maggior antagonista fu proprio il magistrato che abitava proprio sotto di me (quarto e terzo piano)...l'ultimo "scontro" mi indusse a torglierli il saluto...E fu proprio lui che si rifutò di farmi o farci scrivere da un avvocato.
Come mai??? A modo suo era offeso e pativa danni insieme agli altri condomini. Averci risparmiato l'umiliazione dell'intervento legale
ebbe il risultato di allungare il tempo visto da una certa angolatura e
di abbreviarlo visto proprio dal ricorso al magistrato. Che non ci fu.
Per chiudere, il nostro amico postante può optare per la via legale
con tutti i rischi che ciò comporta oppure benevolmente chiudere
un occhio fino a quando gli altri condomini non ne faranno un casus
belli...Piuttosto, riservatamente e sottovoce induca la conduttrice ad
esercitare con la massima discrezione, illustrando le conseguenze in caso contrario. Quiproquo.
 
Ultima modifica:
O

Ollj

Ospite
..se fosse il contrario ad ogni perdente potrebbe essere addossata l'aggravante specifico...Fortunatamente il giudice a suo onore interpreta la norma col buon senno del padre di famiglia.
Non così post riforma...
Vedasi DL n. 132/2014 conv. L. 162/2014, con la conseguenza che solo in tre casi tassativamente indicati per legge il Giudice potrà disporre la compensazione (parziale e/o integrale) delle spese legali.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Continuo a non capire come si possa contestare ad un conduttore l'uso professionale del computer per svolgere il suo lavoro da dipendente e/o privato ed avere contatti con delle persone ad esso connesso. Anche un avvocato non potrebbe svolgere il suo lavoro a casa in un locale allo scopo dedicato. Uno è essere iscritto ad un albo professionale, altro è svolgere un'attività che prevede l'iscrizione alla camera di commercio con attrezzature e strumenti ingombranti e specifici.
 
O

Ollj

Ospite
L'avvocato ben potrà lavorare a casa.
Al contrario, ove vietato negozialmente a fronte di legittime disposizioni contrattuali, non potrà far della sua casa il proprio studio professionale con tutte le conseguenze che ciò comporta (costante andirivieni di colleghi, praticanti, clienti, notificatori, ecc.)
 

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