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Hai ragione...Quasi sempre oltre al contratto anche il regolamentoRispondo a tutti coloro che pensano che io sia un "Caino". Punto 1- è espressamente vietato dal contratto di locazione. Punto 2- lo fa a nero senza rilasciare fatture. Punto 3- è espressamente vietato dal regolamento condominiale. Punto 4- gli altri condomini già si sono lamentati minacciando esposti alla Finanza.
Grazie e ricambio i tuoi post di sopra. qpq.Saggia esposizione.
... quasi certamente l'esercizio dell’attività di estetista avviene in assenza degli adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti locali (e magari senza i requisiti di professionalità ex legge n. 1/1990, e di idoneità dei locali alle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e sanità).Non solo è motivo di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, ma...
uno in casa sua, ancorché in affitto, non possa esercitare la libera professione con essa compatibile.
non credo si possa definire "uso illecito" e trasformazione dell'immobile
Siamo tutti d'accordo sul principio e sulla ratio legis. Ma...qua viene il ma di quiproquo...Come il giudice spesso deve interpretare la norma sul singolo caso anche il cittadino...il condomino...deve o può farlo...Permetti Gianco:
- una cosa casa propria, altra l'immobile preso in locazione;
- se nel contratto di locazione ci s'impegna a non svolgere attività, tale impegno si deve rispettare.
- non si comprenderebbe perché la legge preveda una locazione ad uso abitativo ed un'altra ad uso commerciale.
Bene fa @Gerdort ad intervenire.
Le differenti locazioni afferiscono ad idonei locali all'uopo registrati in catasto.- non si comprenderebbe perché la legge preveda una locazione ad uso abitativo ed un'altra ad uso commerciale
Perfetto...come volevasi dimostrare...qpq.rimango anch'io della stassa opinione di Gianco: a prescindere dal contratto per abitazione si tratta di capire quanto l'attività svolta dal conduttore danneggi il condominio e l'immobile
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