Non solo è motivo di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, ma anzi è doveroso da parte sua contestare il tutto; infatti, ex art.80 legge 392/1978, gravi sarebbero le conseguenze a suo carico in caso di inerzia:
"Se il conduttore adibisce l’immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. Decorso tale termine senza che la risoluzione sia stata chiesta, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all’uso effettivo dell’immobile. Qualora la destinazione ad uso diverso da quello pattuito sia parziale, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all’uso prevalente"
Il fatto che neghi è altro, ci vorranno effettivamente le prove per poter arrivare alla risoluzione. Tuttavia, al fine di cautelarsi lei potrà quantomeno diffidare il conduttore dal proseguire nell'esercizio dell'attività che testimoni oculari le hanno riferito; così facendo avrà quantomeno evitato di decadere dal termine su indicato; esegua la diffida in modo tale da non svolgere diffamazione alcuna.