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Gli interessa, come avevo scritto, poiché deve inserire tale dichiarazione nell'atto.Il notaio riceve solo la dichiarazione in cui l'interessato dichiara la modalita' di pagamento del corrispettivo; trattandosi di dich. sostitutiva atto notorietà non può interessargli il "come" ciò sia avvenuto: non ha tal potere di sindacato.
Che è cosa diversa dall'affermare che la sua emisione è impossibile.Come la metti con l'incasso di tale assegno?
I 2 beneficiari dovranno aprire un conto cointestato per ottenere l'incasso...o dovranno recarsi presso la banca emittente per farsi liquidare la somma.
Gli interessa, come avevo scritto, poiché deve inserire tale dichiarazione nell'atto.
Al Notaio non interessa di vedere se e come
Che è cosa diversa dall'affermare che la sua emisione è impossibile.
Perchè sia possibile un assegno con due beneficiari lo chiederemo alla banca...Ti fissi sempre troppo sulle parole..."e perdi la grandezza del creato".
Il "se e come" è riferito al reale...e nulla centra cosa tu poi vada a dichiarare.
Qualcuno ha ben colto il senso.
Precedentemente al 2006 non serviva nemmeno "dichiarare".
Ahi ahi ahi..signora Longari mi ricade sul pis...ehm sul baccello.
Come la metti con l'incasso di tale assegno?
I 2 beneficiari dovranno aprire un conto cointestato per ottenere l'incasso...o dovranno recarsi presso la banca emittente per farsi liquidare la somma.
E' la solita chiusura sdrammatizzante che quasi sempre appongo alla fine dellaPiù che un "testimone" è un "ufficiale"...quindi improprio definire la sua una "limitazione passiva".
La "belva" può comunque venire a sindacare e il Notaio non è certamente un dipendente o rappresentante dell'aGenzia delle Entrate ne un "finanziere".
La "precauzione" fiscale non è tema inerente.
Che debbano controllare può sembrare "formulazione" imperativa...in realtà sono responsabili di ciò che dichiari e quantomeno deontologicamente debbono supervisionare/consigliare quanto vai a fare sia rispondente alle norme vigenti.
Deprecabile (fosse vera e non magari frutto di mala interpretazione) l'affermazione sulla "storicità" del Codice Civile rispetto al Codice Tributario che imponga seguire il secondo rispetto al primo.
Si occupano di materie diverse e come tale uno non può "prevalere" sull'altro...senza contare il fatto che il Codice Civile (al pari del Tributario) è una raccolta di aRticoli di Legge che subiscono mutazioni/aggiornamenti anche sostanziali (si pensi alle norme sul Condominio del 2012/2013)
Tutto il passaggio sulla "pluralità" di transazioni è corretto e condivisibile nell'assunto iniziale...non comprendo la chiusura.
Perchè sia possibile un assegno con due beneficiari lo chiederemo alla banca...
Però a lume di naso non lo si può scartare come hai fatto tu con Nemesis...perchè
non è peregrino che i due venditori abbiano il conto in comune (cointestato al 50%
cadauno) e quindi possano accettare l'assegno con la doppia titolarità...Quindi...
mai dire mai...E di certezza ne abbiamo una sola...Siate cauti...raccomandava
FradJACOno prima di volare in cielo...E se ci cautelassimo un pò tutti quanti e
deponessimo le certezze di cui siamo certi che siano certe...mentre vi è chi resta
certo di essere incerto come Quiproquo?
Il postante originale non ci ha chiarito se fosse solo un quesito formale, oppureAvessero il conto cointestato potrebbe essere anche assegnocon un solo beneficiario...comunque non è caso consueto e/o ne sarebbe nata la domanda iniziale.
Non ti sembra che c'è ne sia già abbastanza essendo il primo dell'anno?
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