quiproquo

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Intanto ringrazio tutti quelli che si sono confrontati, in questa discussione e nella parallela, compreso Dimaraz quando discute e non polemizza: ammetto che alcuni miei "convincimenti a priori" hanno vacillato di fronte a certe citazioni qui postate, il che mi rammarica non tanto per la contabilità pseudoagonistica, quanto per la sensazione di illogicità. Ma è prematuro, almeno per quel che mi riguarda, trarre conclusioni.

Io non so far altro che provare ad intendere cosa significhi per il senso comune che si dà alla lingua italiana, il testo che mi si mette davanti.

Ora ho letto il testo dell'Avv. Rezzonico, e sono ulteriormente sconcertato invece che gioirne, proprio perchè ne trarrei esattamente le conclusioni da me ritenute plausibili, mentre Dimaraz le cita a ulteriore supporto del suo costante convincimento.

Per me accettare che la medesima frase possa avere significati opposti crea un fastidioso mal di pancia

La prima pagina del commento Rezzonico così termina:


In tema poi di inderogabilità, così ancora conclude in 3° pagina:


Mi si conceda una battuta: che sia un pò sordo d'udito è una realtà.
Che la applicazione del 1132 fosse così lapalissiana come mi si voleva far credere all'inizio, mi pare smentita dal numero di sentenze, anche di cassazione, a quanto pare non concordi.

Comunque resto volentieri in ascolto, esponendo i miei dubbi, sconcerti, e certezze: interessato solo a tradurre i miei dubbi in ragionevoli certezze.
Più si sale nella scala gerarchica del mondo giuridico e più gli stessi protagonisti
sono vicini al Legislatore...Essi si guardano bene dal criticarlo per trovarne uno bisogna scendere dalla scala fino ad un modesto procuratore che trovandosi a
immensa distanza da LUI qualche critica la espone. A me è capitato più di una volta e addirittura su un sito che non ricordo più, una avvocatessa di Firenze
propugnava l'azzeramento dell'obbligo assistenziale...che è fra le mie prime storture da modificare...Ne parlammo all'inizio e me li trovai tutti contro credo
capitanati da Nemesis (mi scuso se non è così...). Ora cosa mi aspetterei da un avvocato così in alto oltre alle moltissime parole che mi stordiscono e mi fanno
perdere l'orientamento...che almeno aggiungesse una semplice frase: Vacatio legis
oppure un'altra cosa similare...vedete voi...non mi viene. Potrei allargarmi sulle
colpe del legislatore come ho già più volte postato su Propit...ma me ne astengo
per rigetto da psicosi immanente...A basty raccomando l'umiltà se possibile
accompagnata dalla mia massima: " sono certo di essere incerto" che gli eviterà
le "certe certezze" che gli adoratori del Legislatore propugnano in tutti i casi...
a prescindere...E di evitare apprezzamenti personali con l'ausilio del verbo essere,
mai come questa volta coniugato ad libitum...non solo da lui. Grazie per l'attenzione. qpq.
 

basty

Membro Storico
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concedo ennesima gratuita correzzione.(metaforico)
manca l'... ipse dixit... poi è completo :)

Nella "certezza" che chi si è preso la briga di leggere la spiegazione dell' Avv. REZZONICO commetta sempre lo stesso errore...estrapolare parti di un discorso alterandone il significato e/o omettendone quelli esplicativi.
... ... proprio non te ne va mai bene una! Se non leggo mi dici che mi fermo alle prime impressioni, se leggo trovi da ridire che mi sia preso briga....: qui non ho estrapolato un bel niente. Mi sono limitato a riprendere la conclusione per non obbligare i lettori appunto a prendersi la briga di leggere tutto....

Spese di difesa = spesa del legale di parte avversa
... commetterò sempre lo stesso errore, ma tu qui non solo estrapoli: aggiungi la parte in rosso che non leggo scritta sull'originale da nessuna parte. Ecco perchè la cosa mi sconvolge non poco. Sembra proprio che gli avvocati facciano di tutto per lasciare sempre nell'incerto la risposta. Una specificazione esplicita, no?
Semanticamente faccio pure fatica (è un problema mio) ad attribuire a parte avversa il termine "spese di difesa" : sarà che occorrerebbe prima distinguere se il condominio abbia promosso la lite o abbia deliberato di resistere ad una domanda giudiziale. Sta di fatto che per il condominio la parcella del proprio avvocato sarà sempre una spesa per la "propria" difesa, (o difesa dei propri interessi) . Quella dell'avvocato di parte avversa la percepirei invece, a seconda dei casi, essere una spesa di promozione dell'azione, o di difesa del convenuto: spese quindi che il giudice deciderà di compensare o addossare alla parte soccombente, senza ambiguità alcuna.

(Scusa anche una pedante osservazione: da quanto ho potuto notare dal sito dell'Avv Rezzonico, mi sembra opportuno non lasciare intendere si tratti di componente dell collegio giudicante della Suprema Corte: un conto è il giudice di Cassazione, un conto l'avvocato cassazionista. L'appellativo Iscritto alla Corte Suprema fa molto effetto ma credo non coincida con il giudizio della Corte. Poi non discuto abbia un curriculum e autorevolezza di tutto rispetto, che non metto in discussione

Identica "traduzione" vale anche per quanto richiamato da pag. 3.
Anche li senza estrapolare nulla , non ho letto alcun elemento che si riferisse alle spese legali per la parcella dell'avvocato condominiale. Che ci voglia la traduzione della traduzione diciamo che indispone, non ti pare?
Semmai insisto nel ritenere si possa leggere proprio l'opposto: dato per scontato che, in caso di soccombenza del condominio, le spese di lite della parte avversa saranno trattate in sede giudicante, e che al condominio non si possono addebitare spese in misura maggiore di quella determinata dalla sentenza del giudice, rimarrebbero escluse proprio solo le spese della "propria difesa" . Dal che se l'avv. Rezzonico precisa la esclusione delle spese di lite dal riparto condominiale, ragionevolmente dovrebbe riferirsi a quelle residue proprie. Altrimenti avrebbe dissertato senza chiarire uno dei punti controversi non esplicitati dal legislatore.

Con ciò non voglio sostenere che questa sia la giusta risposta: dico solo che mi sembra la lettura di ciò che ha scritto.

Tale compenso è eventualmente discusso, anche se magari non esattamente predeterminato, in fase di delibera per conferimento incarico.
Qui non arrivo: chi ha mai messo in discussione la misura del compenso in oggetto?

p.s.: ma quanto è bella la matematica..... un inchino alla dea egizia Maat ...
 
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basty

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Proprietario Casa
A basty raccomando l'umiltà se possibile accompagnata dalla mia massima: " sono certo di essere incerto"

... quanto ad umiltà, ringrazio per l'auspicio.
... quanto al "relativismo del dubbio" ... conoscendomi, avrei apprezzato di più l'augurio di maggiori certezze...

Comunque ho afferrato il concetto...! :ok:
 

Dimaraz

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! Se non leggo mi dici che mi fermo alle prime impressioni, se leggo trovi da ridire che mi sia preso briga....: qui non ho estrapolato un bel niente.

Allora è proprio un problema di comprendere la stessa lingua che solo idealmnete dovrebbe essere la stessa per entrambi.
Continui ad alterare il significato di sostantivi e attribuisci intendimenti che nulla lascia supporre siano percepibili in tal senso.

Te li elenco:

1)Non ti ho mai invitato a non leggere (tutto il resto è un nonsense )...ma a leggere capire e verificare.

2) Ti ho "accusato" di un combinato:
estrapolare=estrarre qualcosa da un contesto
alterare=modificare una cosa si da cambiarne il significato

commetterò sempre lo stesso errore, ma tu qui non solo estrapoli: aggiungi la parte in rosso che non leggo scritta sull'originale da nessuna parte
Ancora trai conclsioni errate.
Più che ovvio che sono mie "aggiunte"...ho fatto di tutto perchè ciò fosse palese!!!
Quelle parole le ho evidenziate in grassetto, ho cambiato il colore...e ho premesso NDR
ovvero Nota Del Redattore
(io sottoscritto Dimaraz) con l'unico intento di spiegare quello che tu non sei "preparato" per leggere (vedi punto successivo)

3)In linguaggio "giuridico/legislativo" non ho mai sentito parlare di "avvocato dell'offesa"...ma sempre e solo di "difensore" ...perchè in un procedimento Civile entrambe le controparti hanno un proprio legale che li rappresenta e li "difende".

Da:
Spese legali » CanestriniLex :: Studio Legale Canestrini
Ho "estratto" il seguente passo:

1. Il processo civile
Nel processo civile, le spese legali (e quelle giudiziali) vanno anticipate dal cliente, che a determinate condizioni, specie se vittorioso, può farsele rimborsare.
...
II principio fondamentale regolante la materia è quello della soccombenza, disciplinato dall'art. 91 c.p.c., secondo il quale "il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa" (si dice spesso: chi perde paga).

4)
da quanto ho potuto notare dal sito dell'Avv Rezzonico, mi sembra opportuno non lasciare intendere si tratti di componente dell collegio giudicante della Suprema Corte: un conto è il giudice di Cassazione, un conto l'avvocato cassazionista.

Seppur marginale ancora errata interpretazione e falsa rappresentazione degli "intendimenti" altrui:

Infatti l'ho chiamato Avvocato e non Giudice.
Se fosse stato un Giudice di Corte Suprema l'avrei indicato direttamente con tale "qualità" che avrebbe avuto ancora maggior effetto.
Comunque forse non sai che non basta essere un generico avvocato "di primo pelo" per poter "difendere/rappresentare" nel 3° grado di Giudizio.

Ribadisco che tutto è già scritto nell'Art. 1132...dal mio solito Brocardi.it con mie "evidenziature":

Dispositivo dell'art. 1132 Codice Civile

Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore (1), può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza (2). L'atto deve essere notificato entro trenta giorni (3) da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere (4) dalla parte soccombente [1138 4].

Note
(1) Tale atto va notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, ma viene parificata la spedizione con raccomanda a.r. e il dissenso espresso nel verbale dell'assemblea condominiale.

(2) In altre parole, in caso di soccombenza del condominio in giudizio, il condomino dissenziente non è tenuto ad effettuare esborsi alla parte vittoriosa: quelli eventualmente fatti, dovranno essere rimborsati dai condomini consenzienti.

(3) E' un termine di decadenza (v. art. 2964).

(4) Le spese che non si è riusciti ad ottenere dalla controparte, dovute in conseguenza del risultato positivo della lite per il condominio, graveranno anche sul condomino dissenziente, in quanto anche egli gode dei vantaggi della vittoria.


In nessun punto di questo Articolo o di altri si precisa che un condòmino possa essere esentato dal pagare l'avvocato del proprio Condominio.
Serve una delibera presa all'unanimità per avvalorare una simile decisione...o che tal condòmino sia parte avversa (vittoriosa).
 
O

Ollj

Ospite
In nessun punto di questo Articolo o di altri si precisa che un condòmino possa essere esentato dal pagare l'avvocato del proprio Condominio.
Certo. Si potrà altresì facilmente eccepire come l'art. 1132 non indica "spese processuali della controparte" bensì, non casualmente, conseguenze della lite, e nessuno può negare come le spese di lite del Condominio siano parte di tali conseguenze (non così nel caso di vittoria del Condominio).
Quanto alla legittimità in mancanza di unanimità, il problema non si pone: l'art.1132 è deroga di legge all'ordinario principio di riparto spese ex art.1123, nessuna carenza di legge quanto all'esclusione del dissociato dalle spese legali del Condominio.
A domani.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Certo. Si potrà altresì facilmente eccepire come l'art. 1132 non indica "spese processuali della controparte" bensì, non casualmente, conseguenze della lite, e nessuno può negare come le spese di lite del Condominio siano parte di tali conseguenze (non così nel caso di vittoria del Condominio).
Quanto alla legittimità in mancanza di unanimità, il problema non si pone: l'art.1132 è deroga di legge all'ordinario principio di riparto spese ex art.1123, nessuna carenza di legge quanto all'esclusione del dissociato dalle spese legali del Condominio.
A domani.
Se le spese del condominio sono quelle che ho indicato nel modellino...Io lo nego. E prima di me Luigi Criscuolo... Si continuano a "fondere" insieme due momenti, due tempi. E il tempo
resta con lo spazio il valore vitale fondamentale di tutta l'umanità dai primordi
ad oggi e a seguire per i secoli dei secoli. Nel primo tempo, in una comunità, si prospetta di iniziare un viaggio per una data meta ma senza la certezza di raggiungerla...Non tutti sono d'accordo...si decide,democraticamente, di mettere
ai voti...La maggioranza decide di intraprendere il viaggio...uno solo continua
a sbraitare fino a minacciare di uscire dalla comunità...Poi si rende conto che il
patto firmato non glielo consente e quindi pur protestando abbassa la testa e resta
nella comunità che si appresta ai preparativi per la partenza. Il capo della comunità chiede a tutti di versare una somma di denaro per l'0ccorrente e di tenerne a disposizione dell'altro per le successive necessità. Il dissidente versa
quanto richiesto ma appellandosi ad un articolo del regolamento dichiara che
se l'obiettivo che ci si prefigge sia prima sia dopo il raggiungimento della meta
comporterà altri esborsi di denaro lui non lo farà. Omissis...E' di nuovo un
puerile esempio di come il dissidente non può sottrarsi alla delibera assembleare
che decide di partire=iniziare per un viaggio dall'esito incerto...dove l'unica certezza è quella di andare incontro ad altri esborsi di denaro per tutta la "truppa"
in viaggio, durante e dopo...Un regolamento non molto chiaro dà il diritto al
dissenziente di non contribuire ulteriormente alle spese di viaggio...Nulla esplicita
per "l'anticipo" da lui versato con i compagni di viaggio... e come potrebbe???
Nel momento che lui sta viaggiando insieme agli altri vi è comunque il
consumo di quanto corrisponde al contratto di fornitura (= cioè: il servizio dell'avvocato...)...Potrebbe essere utile quella canzonaccia napoletana...
: "chi avuto avuto avuto... chi ha ddato ddato ddato...scurddammuci'u passato..
ecc.ecc..." Nonostante tutto il codice è chiarissimo nella suddivisione dei tempi:
Vi è un prima (inizio lite) e un dopo ( esito della lite) il filo conseguenziale esiste
e lo dice chiaramente...ma il "filo" va pagato...Non so cos'altro aggiungere...
E quindi saluto i compagni di viaggio...minacciando che non sborserò altro denaro
per un viaggio "senza fine" ...famosa canzonetta del presidente della SIAE...
Ma senza perdere la speranza di un rimborso da parte di chi ha incamerato il
premio per obiettivo raggiunto...E di Pietro direbbe .."cappiscce a mme " a cui
accomuno quello di Jerri48 che saluto caldamente...con il suo: Cappitto mi hai???qpq.
 
Ultima modifica:
O

Ollj

Ospite
La maggioranza decide di intraprendere il viaggio...uno solo continua
a sbraitare fino a minacciare di uscire dalla comunità...
Con buona pace dei suoi principi democratico/maggioritari, nulla e nessuno può mai obbligare altri ad agire/o resistere in giudizio e sopportarne le conseguenze nel caso di soccombenza; il 3° comma ne prevede tassativamente eccezione in rapporto solo all'utilità conseguita.
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
e nessuno può negare come le spese di lite del Condominio siano parte di tali conseguenze

Nessuno?
Forse è una questione di intendersi sul susseguirsi segli eventi.
Le spese per il proprio avvocato non sono "conseguenza" ma "premessa" alla eventuale lite.
Ancor prima che inizi il processo vero e proprio il legale riceve un "mandato" ad operare per conto del Condominio sicchè la spesa ormai si è prodotta.
Al 99% l'avvocato chiederà un anticipo su quelle che saranno spese future che poi potrebbero invece non determinarsi in quanto addebitate a parte avversa.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
nessuno può mai obbligare altri ad agire/o resistere in giudizio

Vale sicuramente per un processo Penale dove l'unità Condominiale cessa di esistere ed ogni proprietario diventa singolo soggetto...ma in ambito civile il "Condominio" è riconociuto come "entità".
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
Trib. Bologna Sez. III, 12-10-2007 COMUNIONE E CONDOMINIO
Spese della comunione e del condominio

PROCEDIMENTO CIVILE

Riassunzione Fatto Diritto P.Q.M. Svolgimento del processo

Con comparsa di riassunzione ai sensi dell'art.1137 c.c., notificata in data 15 gennaio 2004 e conseguente a sentenza di incompetenza per valore del Giudice di Pace preventivamente adito, XX, nella sua qualità di proprietario di unità immobiliare ubicata nel CONDOMINIO IN BOLOGNA VIA YY N° (omissis)-(omissis), impugnava la delibera votata dall'assemblea condominiale in data 25 marzo- 2003 di approvazione del preventivo della gestione ordinaria per il periodo 1-12-02/30-11-03 e del relativo stato di riparto, in particolare nella parte in cui veniva approvato anche l'addebito all'attore di spese legali rispetto alle quali in precedenza aveva formalmente espresso il proprio dissenso alla lite ai sensi dell'art.1132 c.c.

Il condominio convenuto si costituiva, eccependo in via pregiudiziale la nullità della comparsa di riassunzione, in quanto non venivano riportate integralmente le conclusioni di cui all'originario ricorso ex art.1137 c.c. dinnanzi al Giudice di Pace, e contestando nel merito la fondatezza della domanda.

La causa veniva istruita con produzione documentale.
All'udienza in data 2 novembre 2006 venivano precisate le conclusioni, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.


Motivi della decisione
Preliminarmente va respinta l'eccezione di nullità della comparsa di riassunzione in quanto "costituiscono elementi essenziali dell'atto di riassunzione solamente il riferimento esplicito alla precedente fase processuale e la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo; la mancanza di uno o più requisiti di cui all'art.125 c.p.c. non determina la nullità dell'atto, non comminata da alcuna disposizione di legge, salvo che non determini il mancato raggiungimento dello scopo dell'atto di riassunzione (ipotesi riguardante proprio l'omessa riproduzione delle domande e dell'esposizione dei fatti di causa)" (Cass. 3695/01; a conferma Cass. 7055/02, 13597/04, 6679/06).

Ciò premesso, la proposta impugnazione non può trovare accoglimento.
Infatti - come si evince anche dalla motivazione della sentenza della Cassazione n.15360/01-, l'operatività dell'art.1132 c.c. non va oltre l'esonero del condomino dissenziente dall'onere di partecipare alla rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte nell'ipotesi di esito della lite sfavorevole per il condominio; la norma lascia, tuttavia, immutato l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa, che sono quelle di cui si discute nel caso in esame, come conferma la lettura del Co.3 dell'articolo in esame; infine, rimane regolato dalla normativa generale in materia di obbligazioni solidali il rapporto tra la controparte del condominio e ciascun singolo condomino, compreso il dissenziente, nei cui confronti si possono, quindi, riverberare le conseguenze sfavorevoli della lite in caso di soccombenza del condominio, fatto salvo il diritto di rivalsa del dissenziente nei confronti del condominio ai sensi del Co.2.
Ne consegue che il motivo di impugnazione di cui si discute è infondato, in quanto le spese legali approvate con la delibera 25 marzo 2003 sono quelle che il CONDOMINIO VIA YY N° (omissis)-(omissis) BOLOGNA ha dovuto corrispondere al proprio legale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M. Il Giudice del Tribunale di Bologna Sezione Terza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n.876/04, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna l'attore alla rifusione delle spese di giudizio del Condominio citato che liquida in complessivi Euro. 2.742,00, di cui Euro. 1.500,00, per onorari, Euro. 1.058,00, per competenze e Euro. 184,00, per spese, oltre 12,5 % ex art.15 T.P., I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Bologna, 22-1-2007

Evidenziati i punti salienti.

Testo dell'unica sentenza che tratta specificatamente di spese del proprio legale.
Unica "mancanza" il non trovare riscontro se tali spese fossero per una precedente lite persa o per una lite vinta ma di cui non si era recuperato dalla controparte.
Nel testo ho evidenziato in rosso il passo che precisa la fonte dell'obbligo.
 
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