@Ollj: per spese non intendevo anche il "quantum" in ballo, semplicemente solo
le spese legali del condominio e ripeto sono tre i valori in campo:
1) Il quantum oggetto della lite che solo per esempio ho indicato in euro 10.000;
2) le spese legali dell'Avversario del condominio indicate in euro 3.000;
3) le spese legali del Condominio indicate in euro 2.700.
In caso di soccombenza del Condominio con o senza la compensazione il dissenziente dovrà pagare la quota
parte di 2.700. Mentro il resto dei condomini dovrà accollarsi anche 10.000+3.000
+2430=15.430. Se fossero dieci con pari millesimi Il dissociato risponderà solo per euro 270, mentre ciascuno dei restanti nove risponderà per 1.714,44 cadauno(1.000+300+414,44).Questo con soccombenza senza compensazione.
Con compensazione la quota unitaria scenderebbe a 1.381,11. Non è cosa da poco e il dissenziente potrà essere soddisfatto della sua scelta rinunciataria.
In caso di
vittoria senza
compensazione tutti i condomini saranno risarciti del dovuto, se dovuto, e tutti godranno del rimborso di quanto anticipato...
Se con
compensazione tutti, compreso LUI, dovranno rispondere delle proprie spese legali e, stando all'esempio, 270 euro cadauno.
Poi ho postato l'esempio della porta obsoleta...per ribadire che la
Delibera Assembleare anche con successiva raccomandata entro 30 giorni da parte
del dissociato non gli dà diritto all'esenzione delle spese legali del condominio
perchè il legislatore non l'ha esplicitato in nessuno degli articoli che riguardano le liti o le impugnazioni (A. 1137). Che poi dopo vari decenni la giurisprudenza si spacca in due e i propisti si accodano è sotto gli occhi di tutti, anche quelli del
sottoscritto che vede e riflette alla maniera di quiproquo.