basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Non so se esistano diverse letture da parte dei tribunali. Certamente esistono diversi casi singoli, con diverse conclusioni: credo che, esclusi casi particolari, prevale la applicazione senza esclusioni di quanto detta il dispositivo: il condomino dissidente si può chiamare fuori dalle conseguenze di una lite temeraria. (incluse le spese sostenute dal resto del condominio per sostenere la causa)
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
E si tratta non di una lite ma di un procedimento in cui il giudice verifica senza contraddittorio l'esistenza del debito (in base alla contabilità presentata e alle delibere di approvazione di consuntivi e/o preventivi) ed emette una ingiunzione immediatamente esecutiva che comprende sia il debito sia le spese legali del creditore.

Il problema non si pone:
- il condominio recupera il mal tolto dal moroso, pur avendo anticipato la spesa
- se recupero non vi fosse, a condominio vincente contribuisce anche il dissenziente
Nessun favoritismo

Mi scuso perchè qualcosa mi è rimasto nella penna (tastiera) e ho omesso precisazione sul "moroso"...non ci si limiti ad inadempienza per cifra esigua...ma al condomino che non paga impugnando delibera e trascini fin ai gradi superiori...oppure al condomino che ormai tale non è perchè ha ceduto da almeno 2 anni/esercizi...oppure a quello "fallito".

Senza il legale di parte non si va più nemmeno dal "mediatore".

Già che ci sono ma con il freno tirato mi limito a soli "avvocati" del settore...alcuni ben famosi:

DISSENSO ALLE LITI CONDOMINIALI - Home - amministrazioni condominiali - amministratore - amministratori - condominio

Condominio: dissenso dalle liti

Art. 1132 C.C. dissenso rispetto alle liti condominiali: devo pagare l'avvocato anche se in assemblea ho votato contro?

Dissenso dei condomini rispetto alle liti e onere di partecipare alle spese

Ipse dixit.
 
O

Ollj

Ospite
Già che ci sono ma con il freno tirato mi limito a soli "avvocati" del settore...alcuni ben famosi:
Conosco tutti gli argomenti citati dai legali, e quello che più mi lascia perplesso è come nel loro argomentare, citino a sostegno delle proprie asserzioni proprio quelle massime della Suprema Corte e del Tribunale di Bologna che, in realtà, sanciscono principi contrastanti coi loro pareri.
Ergo, o tali legali portano nuovi elementi ed io per primo sarò felice di valutarli, oppure è bene che leggano meglio la giurisprudenza che allegano sí da comprenderne appieno il reale significato.
Saluti.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
@Ollj: per spese non intendevo anche il "quantum" in ballo, semplicemente solo
le spese legali del condominio e ripeto sono tre i valori in campo:
1) Il quantum oggetto della lite che solo per esempio ho indicato in euro 10.000;
2) le spese legali dell'Avversario del condominio indicate in euro 3.000;
3) le spese legali del Condominio indicate in euro 2.700.

In caso di soccombenza del Condominio con o senza la compensazione il dissenziente dovrà pagare la quota
parte di 2.700. Mentro il resto dei condomini dovrà accollarsi anche 10.000+3.000
+2430=15.430. Se fossero dieci con pari millesimi Il dissociato risponderà solo per euro 270, mentre ciascuno dei restanti nove risponderà per 1.714,44 cadauno(1.000+300+414,44).Questo con soccombenza senza compensazione.
Con compensazione la quota unitaria scenderebbe a 1.381,11. Non è cosa da poco e il dissenziente potrà essere soddisfatto della sua scelta rinunciataria.
In caso di vittoria senza compensazione tutti i condomini saranno risarciti del dovuto, se dovuto, e tutti godranno del rimborso di quanto anticipato...
Se con compensazione tutti, compreso LUI, dovranno rispondere delle proprie spese legali e, stando all'esempio, 270 euro cadauno.
Poi ho postato l'esempio della porta obsoleta...per ribadire che la
Delibera Assembleare anche con successiva raccomandata entro 30 giorni da parte
del dissociato non gli dà diritto all'esenzione delle spese legali del condominio
perchè il legislatore non l'ha esplicitato in nessuno degli articoli che riguardano le liti o le impugnazioni (A. 1137). Che poi dopo vari decenni la giurisprudenza si spacca in due e i propisti si accodano è sotto gli occhi di tutti, anche quelli del
sottoscritto che vede e riflette alla maniera di quiproquo.
 
Ultima modifica:
O

Ollj

Ospite
@Ollj: per spese non intendevo anche il "quantum" in ballo, semplicemente solo le spese legali del condominio
Certo. Infatti ho sempre risposto solo in merito alle spese legali/processuali.
Altre considerazioni avrei svolto nel caso di risarcimento del danno per fatto illecito imputabile al Condominio; solo ciò sarà dovuto, quota parte, anche dal dissociato.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Conosco tutti gli argomenti citati dai legali, e quello che più mi lascia perplesso è come nel loro argomentare, citino a sostegno delle proprie asserzioni proprio quelle massime della Suprema Corte e del Tribunale di Bologna che, in realtà, sanciscono principi contrastanti coi loro pareri.

Forse il tuo giudizio è falsato da lettura di stralci "inappropriati e fuorvianti" di tali sentenze.
Se vuoi ti fornisco copia dei testi integrali di alcune delle citate dove è innegabile l'enunciato.
Nel "posto" da cui veniamo:rabbia:...si era persino costituito un "Comitato per un corretto 1132" che contestava parte di ciò che circolava in rete all'epoca.

Tralasciando gli Avvocati-giornalisti/scrittori...credo che se anche un Avvocato iscritto alla Corte Suprema (Avv. Rezzonico Silvio) ribadisca i concetti finora espressi...via sia ben più di un sospetto...ma una "prova certa".

Liti, quando un condomino dissente
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Forse il tuo giudizio è falsato da lettura di stralci "inappropriati e fuorvianti" di tali sentenze.
Intanto ringrazio tutti quelli che si sono confrontati, in questa discussione e nella parallela, compreso Dimaraz quando discute e non polemizza: ammetto che alcuni miei "convincimenti a priori" hanno vacillato di fronte a certe citazioni qui postate, il che mi rammarica non tanto per la contabilità pseudoagonistica, quanto per la sensazione di illogicità. Ma è prematuro, almeno per quel che mi riguarda, trarre conclusioni.

Io non so far altro che provare ad intendere cosa significhi per il senso comune che si dà alla lingua italiana, il testo che mi si mette davanti.

Ora ho letto il testo dell'Avv. Rezzonico, e sono ulteriormente sconcertato invece che gioirne, proprio perchè ne trarrei esattamente le conclusioni da me ritenute plausibili, mentre Dimaraz le cita a ulteriore supporto del suo costante convincimento.

Per me accettare che la medesima frase possa avere significati opposti crea un fastidioso mal di pancia

La prima pagina del commento Rezzonico così termina:
In sostanza, l’esonero del condomino dissenziente dalle spese è limitato all’ipotesi di soccombenza del condominio nella lite, relativamente alle spese derivanti dalla soccombenza e cioè, alle spese del giudizio poste dal giudice a carico del condominio, oltreché alle spese di difesa (l’esonero non si estende ovviamente a quanto ha formato oggetto del merito sostanziale della vertenza).

In tema poi di inderogabilità, così ancora conclude in 3° pagina:
è quindi impugnabile in ogni tempo e da chiunque ne abbia interesse, la delibera dell’assemblea condominiale che ponga le spese di lite, in proporzione della sua quota, a carico del condomino che abbia ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite medesima deliberata dall’assemblea, giacché solo l’unanimità dei condomini può modificare il criterio legale di ripartizione delle spese stabilito dall’art. 1132, primo comma, c.c..

Mi si conceda una battuta: che sia un pò sordo d'udito è una realtà.
Che la applicazione del 1132 fosse così lapalissiana come mi si voleva far credere all'inizio, mi pare smentita dal numero di sentenze, anche di cassazione, a quanto pare non concordi.

Comunque resto volentieri in ascolto, esponendo i miei dubbi, sconcerti, e certezze: interessato solo a tradurre i miei dubbi in ragionevoli certezze.
 
O

Ollj

Ospite
Forse il tuo giudizio è falsato da lettura di stralci "inappropriati e fuorvianti" di tali sentenze... Se vuoi ti fornisco copia dei testi integrali di alcune delle citate...
Grazie Dimaraz, ma sono in possesso del testo integrale di quelle importanti: Cassazione 1970, 2001, 2006 e Tribunale di Bologna.
Nel "posto" da cui veniamo:rabbia:...si era persino costituito un "Comitato per un corretto 1132" che contestava parte di ciò che circolava in rete all'epoca.
Certo che lo rammento. E se ricordi bene, agli inizi, il sottoscritto perorava la posizione che ora avversa. Ripeto, non c'è un passo di Cassazione, se ben letto, che imponga al dissociato di pagare le spese di soccombenza del Condominio.
Si pensi anche a questo: ci sarà pur una ragione per cui la giurisprudenza ha distinto tra spese e con riferimento alle spese propedeutiche alla lite, asserendo come solo queste debbano imputarsi anche al dissociato... infatti non essendo conseguenza di lite esulano dsl 1132; non così le spese di difesa del Condominio nel processo, che ben sono da esentarsi dato che:

"separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza"
 
O

Ollj

Ospite
Che la applicazione del 1132 fosse così lapalissiana come mi si voleva far credere all'inizio, mi pare smentita dal numero di sentenze, anche di cassazione, a quanto pare non concordi.
No di certo! Mi sa che ci farò la tesi di laurea!
Intanto ringrazio tutti quelli che si sono confrontati, in questa discussione e nella parallela, compreso Dimaraz quando discute e non polemizza:
Mi perdonerà?
Il ringraziamento le fa onore, la punzecchiatura circa la polemica un po' meno... e glielo dice chi in passato ha errato molto in tal senso.
Cordialità.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Visto il cambiamento di rotta e il ritorno verso l'essere civili concedo ennesima gratuita correzzione.(metaforico)

Nella "certezza" che chi si è preso la briga di leggere la spiegazione dell' Avv. REZZONICO ommetta sempre lo stesso errore...estrapolare parti di un discorso alterandone il significato e/o omettendone quelli esplicativi.

Dove termina con:
In sostanza, l’esonero del condomino dissenziente dalle spese è limitato all’ipotesi di soccombenza del condominio nella lite, relativamente alle spese derivanti dalla soccombenza e cioè, alle spese del giudizio poste dal giudice a carico del condominio, oltreché alle spese di difesa ...

NDR
Spese di Giudizio = competenze del Tribunale
Spese di difesa = spesa del legale di parte avversa

Identica "traduzione" vale anche per quanto richiamato da pag. 3.

Quanto alle spese per il legale che rappresenta il Condominio...esse non sono determinate dal Giudice, che in caso di soccombenza del Condominio nemmeno prende in esame, ma lasciate alla libera contrattazione fra Condominio e il proprio Legale.
Tale compenso è eventualmente discusso, anche se magari non esattamente predeterminato, in fase di delibera per conferimento incarico.
 

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