Vantaggio alcuno è derivato...banale la conclusione che ognuno può trarre.
Caso 2 vedi caso 1
In attesa di argomenti altrui, torno come promesso ai due casi proposti, ed alla risposta di
@Dimaraz .
Ho formulato volutamente i due casi con una caratteristica comune: correttamente colta da chi mi ha risposto.
In entrambi i casi il condomino dissenziente si è posto a priori (priori rispetto all'esito della causa) nelle condizioni di non trarre vantaggio alcuno, qualunque sia l'esito della sentenza.
Non mi interessa approfondire quanto banali siano le deduzioni: ma non mi paiono esaustivi gli argomenti citati da Dimaraz.
Una cosa emerge.
Il condomino dissenziente,
con comportamenti consoni,
si sottrae alle spese legali connesse ad una causa che ritiene temeraria o inopportuna.
Non mi paiono banali le conseguenze:
- l'art. 1132, permette al condòmino di sottrarsi dalle decisioni condominiali e non essere coinvolto nelle spese legali condominiali, indipendentemente dall'ammontare delle stesse, che possono essere in astratto inferiori o superiori a quanto ammontasse il debito di merito. Il condominio è soccombente, non si applica il c.3, il condòmino non ha tratto vantaggio alcuno dalla causa (... irrilevante), e non è terzo rispetto al condominio (ma lo diventa rispetto alla lite).
magari non ho usato un linguaggio da navigato causidico: so fare solo 2+2 (forse però ricordo anche come si risolvono le equazioni, calcolano i limiti ecc, ma è una altra storia che qui non interessa)
Bisogna allora aggiungere, per dare attuazione certa a questo viscido articolo, una azione non espressamente contemplata? Domando.
Potrebbe essere un modo sicuro per sottrarsi dagli artigli degli "azzeccagarbugi" e/o dai "creagarbugli"