Credo di tradurre: L'aggiornamento ISTAT nei contratti locativi è di fatto annuale. L'inquilino non ha nessun obbligo di conteggiarlo...lo dovrà riconoscereCiao ragazzi, scusate il ritardo.
Sì, allora, gli anni di affitto per cui chiede gli arretrati sono 6 (esattamente, scusate, avevo rammentato male, 2.022 euro). Ma quello che mi fa nervoso è la furbata: a voce mi aveva detto che non li voleva. Probabilmente ora sente la crisi perché me ne sto andando e non sa a chi affittare e qualcuno gli ha fatto notare la clausola.
Jac0, provo a spiegarmi meglio: lui in tutti gli anni ha registrato annualmente il contratto d'affitto con la stessa cifra iniziale, senza mai aggiungerci l'aumento Istat. Anche perché io, scaricando metà dell'affitto, se lui avesse voluto l'aumento Istat avrei avuto tutta la convenienza di richiederlo nella tassa di registro che poi vado a scaricare...
Ah Jerry48, perdonami, facendo riferimento al tuo primo intervento:
sono andato a leggere la sentenza e trovo scritto in "leggese" questo:
"Con riguardo alle locazioni di immobili destinati ad uso non abitativo, per l'aggiornamento del canone di locazione, dovuto solo se pattuito e dal mese successivo alla richiesta, non necessariamente avanzata in forma scritta, l'art.
32 L. n. 392 del 1978, come modificato dall'art. 11. n. 118 del 1985, pone come dato, sul quale operare annualmente l'aggiornamento, il canone iniziale, con le conseguenze che a tale canone di partenza occorre far riferimento in occasione degli aggiornamenti annuali, considerando unitariamente la variazione verificatasi per tutto il periodo considerato e che, ai soli fini di questo calcolo, è ininfluente che per qualche annualità intermedia non sia stato richiesto in precedenza l'aggiornamento, in quanto tale mancata richiesta impedisce solo l'accoglimento della domanda degli aggiornamenti arretrati"
Qualcuno più intelligente di me me lo traduce?
dietro precisa e dettagliata richiesta del proprietario. La mancata tempestiva
richiesta nel rispetto dei termini consuetudinari gli fa perdere il diritto relativo a
quel solo periodo. Il diritto verrà nuovamente ripristinato contestualmente alla
prima o nuova richiesta. In sintesi: niente richiesta, niente aggiornamento e viceversa: richiesta fatta, aggiornamento accettato. Auguri. P.De Iuliis