paradox

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Salve, vi sottopongo il seguente caso:

Proprietario di appartamento accatastato in cat A2, privo del certificato di abitabilità. Il cespite è un ex C2 cui è stata mutata la destinazione d’uso a seguito della legge sul recupero dei sottotetti (L.R.13/2009.)

L’immobile è riportato nel certificato di abitabilità dello stabile (1964) come “soffitta abitabile – USO VARIO”.

Ora, per poterlo abitare immagino che si dovrebbe richiedere la modifica da “soffitta abitabile” ad “abitazione agibile”.

L’altezza del cespite è di 225 cm. Il D. M del 1975 stabilisce che l’altezza minima per l’emissione del certificato di agibilità è 270 cm.

Però c’è il seguente parere della Regione Lazio che sembra contraddire ciò:

http://www.regione.lazio.it/rl_urbanist ... io&id=1650
Regione Lazio - URBANISTICA - PARERI - Parere in merito alla l.r. 13/2009 relativamente al rilascio da parte dell'Azienda USL del parere di competenza circa il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilit?

si legge:

"In particolare la L.r. 13/2009 prevede valori dell'altezza media interna (art. 3, comma I, lett. b) e del rapporto aeroilluminante (art. 3, comma I, lett. c) inferiori a quelli previsti dal d.m. 5 luglio 1975. In merito a tali aspetti deve ritenersi chela diversa disciplina stabilita dalla legge regionale prevalga su quella difforme contenuta nel d.m. 5 luglio 1975"


Conta il rango della Norma (Legge - seppure regionale Vs DM) o l'ente che legifera?

Se la richiesta di agibilità fosse rifiutata, ci sarebbe modo di impugnare tale decisione e chiederne la modifica esibendo il parere della Regione Lazio?

Ultima cosa: se un’abitazione accatastata in cat. “A” priva del certificato di agibilità viene comunque utilizzata , è prevista – a seguito di un’ispezione dei vigili- una sanzione o c’è da attendersi una ordinanza di sgombero?

Grazie a chi vorrà rispondere
 

griz

Membro Storico
Professionista
a prescindere dalla precisazione di cui sopra:
se è stato recuperato il sottotetto ai fini abitativi, è stato presentato un progetto che si presuppone sia stato redatto rispettando le norme, questo progetto istituisce la nuova unità immobilare adibita a residenza e chiude l'iter amministrativo con la richiesta di agibilità. Se non è stato seguito l'iter corretto, l'intervento è abusivo enon potrà mai avere l'agibilitàa meno di non chiedere una sanatoria ma ovviamente l'immobile dovrà rispettare le norme
 

paradox

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Grazie per la risposta.

Cerco di chiarire meglio. E' stata presentata una SCIA per il recupero del sottotetto ai sensi della Lr 13/2009. IX municipio di Roma ha approvato il progetto, il sottoscritto ha pagato gli oneri richiesti e la categoria è mutata da C2 ad A2.

Ora ci accingiamo a presentare la chiusura lavori e chiedere l'agibilità ma ci è già stato anticipato (dal responsabile dell UT IX municipio) che tale richiesta sarà respinta, poiché l'altezza del cespite è inferiore ai minimi richiesti. In pratica fanno riferimento al d.m 5/1975 e non alla LR 13/2009.

In merito a un caso simile interviene la Regione Lazio : risponde alla USL (ho riportato il link nel mio primo messaggio) che la legge a cui fare riferimento per rilasciare l'agibilità in questi casi è la LR 13/2009 e non il d.m del 1975.

Ergo mi chiedevo se fosse possibile impugnare il rifiuto dell'agibilità esibendo il parere della Regione Lazio ut supra.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Esistono all'interno del D.M del 75 delle deroghe dove puoi scendere ad un h=2,55 mt ma vale per quei paesi montani ad altezza da 1.000 mt sul livello del mare.
Però non credo vada bene per il tuo caso @paradox . Comunque un D.m prevale sempre su una legge regionale, credo che chi ha legiferato in Regione non abbia tenuto conto del D.M del 75, per cui è corretto ciò che è stato detto dal Municipio.

Sotto hai il PDF del decreto del 75.
 

Allegati

  • decreto_min_5_luglio_1975.pdf
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Ultima modifica:
O

Ollj

Ospite
Conta il rango della Norma (Legge - seppure regionale Vs DM) o l'ente che legifera?

La disciplina dell’agibilità è materia attribuita alla competenza legislativa regionale, ai sensi dell'art.117 Cost. o dell’articolo 27, lettera c) (salvaguardia della salubrità, dell’igiene e della sicurezza in ambiente di vita e di lavoro) e lettera d) (igiene degli insediamenti umani e della collettività), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Da questo discende che qualsiasi altra fonte si applica solo dove la materia non sia disciplinata dalla legge regionale.
 

paradox

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Grazie per entrambi i pareri.

Ollj, quindi se la richiesta di agibilità fosse respinta, potrei impugnare tale decisione ?
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
La disciplina dell’agibilità è materia attribuita alla competenza legislativa regionale, ai sensi dell'art.117 Cost. o dell’articolo 27, lettera c) (salvaguardia della salubrità, dell’igiene e della sicurezza in ambiente di vita e di lavoro) e lettera d) (igiene degli insediamenti umani e della collettività), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Da questo discende che qualsiasi altra fonte si applica solo dove la materia non sia disciplinata dalla legge regionale.
La discipilina dell'agibilità in Italia è dettata dal testo unico dell'edilizia DPR 380/2001. Tutte le leggi regionali pur nel l'autonomia non possono legiferare all'infuori del testo unico.
 
O

Ollj

Ospite
Ollj, quindi se la richiesta di agibilità fosse respinta, potrei impugnare tale decisione ?


Sì, a mio avviso il ricorso è proponibile ove la motivazione del rigetto fosse fondata proprioo sul DM 5/1975; si consideri infatti che, come sottolineato correttamente nel parere espresso dalla Regione Lazio, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione e del trasferimento della potestà legislativa concorrente in materia edilizia alle Regioni a statuto ordinario, l’unico limite al dispositivo regionale è rappresentato dalle linee di principio definite dalla legge quadro (Testo Unico del 2001); tra queste non rientrano di certo le disposizioni contenute nel DM 5/1975 che deve pertanto reputarsi soccombente a fronte di normazione regionale; diversamente si realizzerebbe violazione della riserva di legge riconosciuta all’autonomia locale.

Consiglio: in prima istanza ricorso in autotutela; nelle more dell’istanza, attivazione al difensore Civico (competente in materia quanto al contrasto nei rapporti amministrativi Comune/cittadino) ; in caso di risultato negativo impugnativa al Tar.
 
O

Ollj

Ospite
La discipilina dell'agibilità in Italia è dettata dal testo unico dell'edilizia DPR 380/2001. Tutte le leggi regionali pur nel l'autonomia non possono legiferare all'infuori del testo unico.

Non posso convenire con tal risposta; infatti:
- Quanto alle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, vantando le stesse potestà legislativa esclusiva, nessun limite potrà mai derivare dal Testo Unico Edilizia;
- Quanto alle regioni a statuto ordinario, vantando le stesse potestà legislativa concorrente, gli unici limiti apponibili dal Testo Unico Edilizia riguardano le norme di principio o linee guida entro cui ciascuna regione potrà validamente normare anche prescindendo o in difformità dal DM 5/1975
Venendo quindi al caso concreto di tuonoblu:
- la normativa di riferimento è di certo la normativa regionale, giacchè, quanto all’agibilità, il Testo Unico dpr 380/2001 con gli art. 24, 25, e 26 si limita a definire una disciplina di mero principio;
- alcuna prevalenza, sulla normativa locale, può riconoscersi al DM 5/1975, se non quella residuale a carattere sussidiario nel silenzio normativo regionale.
Cordialità
 

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