Daniele 78

Membro Storico
Professionista
@Ollj se fosse come dici tu, ossia prevalesse la normativa regionale sui DM , in questo caso un edificio con altezza inferiore ai 270 sarebbe considerato sempre agibile,invece norme di igiene e salubrità impediscono ciò. Non esiste un Comune in tutta Italia che ti farà mai passare un altezza per locali residenziali inferiore ai 2,55 mt. http://edilizia.comune.parma.it/fileUpload/Cms/files/y17Gw33vvq_97.pdf all'Art 23
24 (L) - Certificato di agibilità

1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività o la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.(comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera o), legge n. 164 del 2014)

4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni.

4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:(comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, lettera g), legge n. 98 del 2013)

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

Art. 25 (R) - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità

1. Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto di cui all’articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.

2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:

a) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all’articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo, e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:(comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, lettera h), legge n. 98 del 2013)

a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al
catasto;
b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati
negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate
secondo la normativa vigente.

5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.(comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, lettera h), legge n. 98 del 2013, poi così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera p), legge n. 164 del 2014)

Art. 26 (L) - Dichiarazione di inagibilità

1. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.


Sopra ti ho evidenziato e grassettato una frase molto importante. Il testo unico delinea il quadro generale di base; ogni Regione ha facoltà di normare MA nel rispetto del Testo Unico non può andare contro. Assolutamente.
 
O

Ollj

Ospite
Sopra ti ho evidenziato e grassettato una frase molto importante. Il testo unico delinea il quadro generale di base; ogni Regione ha facoltà di normare MA nel rispetto del Testo Unico non può andare contro. Assolutamente.

Fose così non è per nulla comprensible quanto disposto dallo stesso DPR 380/2001:

Competenze delle regioni e degli enti locali
art.2
1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Da quanto su riportato deduco che:
1) Le Regioni a Statuto Speciale e le Prov. autonome Tn/Bz hanno esclusiva titolarità della materia = derogano non solo ad un DM ma anche la Legge Nazionale.
2) Le Regioni a statuto ordinario debbano uniformarsi solo alle linee di principio del Dpr 380/2001 (che quanto all'agibilità non detta altezze minime ma definisce ben altro) e possano di certo derogare tutte le norme di rango secondario quali appunto i DM; quindi nello specifico anche il DM 5/1975 quanto alle altezze minime.

Ecco perchè ritengo che i comuni debbano attenersi alla normativa esistente ma sempre valutando le gerarchie tra le fonti; quindi che la Regione Lazio possa imporre quanto legiferato perchè con ciò non deroga al Dpr 380/2001 ma solo al DM 5/1975 che, rispetto alla legge regionale ha rango inferiore (un semplice regolamento).

Saluti.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Devi capire che il Testo Unico ha ripreso tutte le leggi e regolamenti nazionali esistenti fino a quel momento 2001 e le ha coordinate TUTTE assieme caro @Ollj dandogli un quadro d'insieme vincolante per tutte le Regioni. Se fosse così potresti derogare sia con le distanze (ormai le distanze minime spera edifici sono 5 metri) le altezze minime sono 270 per i locali residenziali principali 240 per bagni e disimpegni; 255 per i locali principali li usi solamente se vivi in Comuni sopra i 1000 metri. Ma non solo superfici minime di 9 mq per la camera da letto singola ecc. Più il rispetto della superficie minima finestrata apribile (rapporto aeroilluminante di 1/8) sono tutti parametri fissati dal regolamento d'igiene nazionale Dm 5/75 ripreso da testo unico.

Ti ripeto in condizioni normali (non a 1000 slm) un locale principale non potrà mai avere agibilità del Comune se un locale residenziale principale (non un bagno o il disimpegno) se inferiore ai 2,70 mt di altezza. Non lo dico io, ma prova a consegnare un progetto in un qualsiasi Comune con un altezza inferiore e vedi cosa ti rispondono.
 
O

Ollj

Ospite
Buon pomeriggio.
Proseguo nella discussione in quanto intendo capire ed eventualmente colmare le mie personali lacune.

Tuttavia non posso accettare tal affermazione
...il Testo Unico ha ripreso tutte le leggi e regolamenti nazionali esistenti.... dandogli un quadro d'insieme vincolante per tutte le Regioni.
perchè in contrasto con lo stesso Testo Unico art.2 e la Costituzione art.117.

Dire infatti che per tutte le Regioni sono vincolate:
- esclude che le Regioni a statuto speciale, pur titolari di potestà normativa primaria assoluta in materia, possano legiferare liberamente svincolate da qualsiasi ingerenza da parte della legge nazionale (il Dpr/2001); al contrario unico limite al potere legislativo di tali regioni è rappresentato dagli Statuti Autonomistici (aventi rango costituzionale) predisposti dalle Regioni medesime; controlli tali statuti e le connesse leggi regionali, vi troverà dichiarata in maniera espressa a chiare lettere la riserva assoluta a favore della legge regionale con possibilità di deroga in tutto o in parte del sistema predisposto dal legislatore nazionale con il TU.
- limita oltremodo la potestà normativa concorrente delle Regioni ordinarie, le quali (come ho sempre detto) normano sì nel rispetto del TU ma solo nel contesto dei principi guida. Ordunque: definire la normativa di dettaglio (come le altezze minime) è normativa di principio o piuttosto ambito che rimane di competenza regionale e quindi con prevalenza su difformi DM che hanno sempre valore regolamentare?
Quindi riepilogando:
1) nessun vincolo per le Regioni a statuto speciale, determinerebbe censura presso la Corte Costituzionale
2) limiti del Testo Unico per le Regioni a statuto ordinario, ma quanto ai principi; nel leggere tal testo non ho trovato rimandi, quanto alla agibilità, che impongano l'atezza minima di 270 cm; nel silenzio della legge ampia potestà al legislatore regionale.

Lei prende sempre a riferimento il DM 75/1975: può dimostrare che la normativa in essa contenuta prevale sulla legislazione regionale? Se sì per qual ragione e come si intende ovviare all'evidenza che un regolamento (norma secondaria) prevalga su una legge regionale (norma primaria).
Un possibilità ci sarebbe: la presenza nel TU di un rinvio al DM 1975 quanto all'altezza minima di 270 cm rendendo ciò norma di principio; se invece ciò sussistesse, sarei felice mi venisse indicato per un'attenta analisi.
Saluti e grazie per la paziente attesa.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
@Ollj eccoti il Dpr380/2001.
Per facilitarti ed aiutarti subito e darti un indirizzo di cosa dice ti riporto i primi 2 articoli:
Pag. 5

PARTE I – Attività edilizia
TITOLO I - Disposizioni generali
Capo I - Attività edilizia

Art. 1 (L) - Ambito di applicazione
1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.

Art. 2 (L) - Competenze delle regioni e degli enti locali
1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
4. I comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l’attività edilizia.
5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.


Molto interessante anche l'articolo 121 che ti ripete abbastanza chiaramente cosa devono fare Regioni e Comuni.

Art. 121 (L) - Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 17)

1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.

Per quanto riguarda le altezze eccoti cosa dice la normativa del testo unico all'articolo 23:

TITOLO III - Agibilità degli edifici
Capo I - Certificato di agibilità
Art. 24 (L) - Certificato di agibilità

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 220; 221, comma 2; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)
1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni.

Il D.M 5/75 è un decreto ministeriale che appunto regola i requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione.

Se viene meno il rispetto delle altezze imposte in questo decreto TI GARANTISCO che NESSUN COMUNE potrà MAI DARTI L'AGIBILITÁ.

Questo perchè ancora oggi i progetti (in triplice copia) hanno queste destinazioni:
a) Comune
b) ASL
c) Richiedente.


Tenendo conto che il professionista tende anche a tutelarsi tende a farne una quarta di copia

d) quella per il Professionista.

Spero di esserti stato chiaro.

 

Allegati

  • Testo unico edilizia - DPR 380-2001.pdf
    543,5 KB · Visite: 29
  • decreto_min_5_luglio_1975.pdf
    65 KB · Visite: 31

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
@Ollj se tutte le condizioni non fossero soddisfatte all'interno del progetto (incluso la salubrità ed igiene dei locali insomma il D.M5/75) non puoi avere l'agibilità.
Sono tutte normative che già ai tempi della scuola (Geometri) conoscevamo e ogni volta che realizzavamo un progetto c'era l'insegnante che controllava NON potevi sbagliare.

Devi entrare nell'ottica che il Dpr 380/01 per l'edilizia è come la Bibbia per i Cristiani o il Corano per i musulmani.

Spero di essere stato molto chiaro.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Discussione interessante. Grazie per tutti i vari pareri. Sarei interessatissimo nel veder sancita una risposta finale.

Il contesto fa il paio con il DM 1444 del 1968 che stabilisce le distanze fra pareti finestrate: non inferiori a 10 mt. alcuni PRGC avevano derogato al suddetto principio in caso di sopraelevazioni.
Esistono sentenze che condannano queste concessioni locali: se ho letto bene, pare che l'ultima modifica alla 380, abbia definitivamente messo in subordine queste prescrizioni nei casi ammessi dai comuni. Presumo con efficacia retroattiva

nel frattempo racconto un caso personale....

Sottotetto al rustico acquistato insieme all'appartamento all'ultimo piano.
Anni '80. Sopravviene l'ennensimo condono, e/o la legge sul recupero sottotetti.
Realizzato un bagno, un cucinino ed un unico openspace: altezza media > del limite prescritto, presentati i documenti per la regolarizzazione, versati i contributi, approvato il condono edilizio e richiesto l'accatastamento come u.i. autonoma.
Categoria attribuita A2.

Nessuno a fatto cenno all'agibilità, che del resto mancava anche per l'intero edificio per via di un contenzioso tra costruttore e Comune durato 20 anni. Dopo parecchi anni l'agibilità viene concessa d'ufficio all'originario fabbricato, senza che fossero intervenute modifiche: anche il Comune aveva finito per passare dalla parte del torto per irregolarità nell'iter.

Tutto OK? Quasi ....
Parlandone con l'amministratore /geometra professionista viene fuori che non è teoricamente sufficiente che il comune abbia concesso il condono, che siano stati versati i contributi richiesti, e pagate negli anni successivi le varie ICI, IMU ecc come normale A2.
I rapporti aeroilluminanti non erano soddisfatti: la cosa era arcinota agli uffici comunali ed ai professionisti sulla piazza, comune a quasi tutti i recuperi condonati, ed oggetto di richiesta di lumi da parte dei tecnici su come comportarsi.

Riassumo in modo sommario la soluzione e risposta molto italica: a noi fa comodo incassare gli oneri, voi non mettete in evidenza questo dettaglio, noi non controlliamo ... e tutti sono felici e contenti.

Conclusione: sarei giunto alla conclusione che prevale chi urla più forte. Ma che tristezza
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
@basty un tempo si faceva di tutto e di più non esisteva una disciplina omogenea come il 380, non esisteva Internet per cui molta conoscenza ed informazione che oggi circola non era alla portata di tutti. Un po' si faceva ed un po' no è nessuno diceva nulla. Lavoro da dieci nel campo delle costruzioni e tanto è cambiato come approccio sulle normative, ormai in edilizia è difficile aggiungere o inventarsi qualcosa di più. C'è versmente di tutto a livello normativo e c'è anche sempre molto controllo.
Troppe persone entrano in gioco in una compravendita e tante responsabilità vengono caricate queste persone: Notai, Avvocati, Periti, Geometri , Architetti, Ingegneri.

Troppe mani toccano un progetto (e anche in base alle cresciute responsabilità) perché nessuno non se ne accorga o faccia finta di nulla.
 

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