FrancescoRoma
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Diciamo che ci hanno fatto proseguire gli studi perchè per l'accesso agli esami è richiesto minimo il dipoma di scuola superioreHo capito vi hanno messo a studiare
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Diciamo che ci hanno fatto proseguire gli studi perchè per l'accesso agli esami è richiesto minimo il dipoma di scuola superioreHo capito vi hanno messo a studiare
Gli obblighi derivano da tutte le sentenze emesse negli ultimi anni contro gli agenti immobiliari e dalle nuove normative con le quali il governo ha bersagliato la categoria e tutto il mondo immobiliare: facile parlare quando le cose non si conoscono e giudicare senza entrare nel merito...
Quanto all'antiriciclaggio, mi dispiace per Amleto che è così poco informato, ma i primi a dover esercitare il controllo siamo noi agenti immobiliari, obbligati a tenere complicatissimi registri che ci fanno perdere ore e non servono a niente, ma, se non lo fai, le sanzioni sono elevatissime.
Facciamo un esempio ipotetico ma concreto: Il proprietario di immobile ti da l'incarico di verificare la regolarità della documentazione della casa. Tu rispondi ok tutto in ordine, allora lui firma il compromesso con l'acquirente 30.000 euro di caparra confirmatoria in preliminare di vendita con termine perentorio per il rogito. Il notaio scopre che invece c'è difformità tra lo stato di fatto e la pianta catastale, blocca il rogito; l'acquirente pretende la restituzione della caparra pari al doppio essendo confirmatoria: ossia 60.000 euro. Tu, o la tua assicurazione, risarcite il cliente per il danno che gli hai arrecato? Quale è la legge o la sentenza che ti obbliga a farlo?
Questo può capitare al salumiere non ad un agente immobiliare che non si accorge della difformità tra la planimetria e lo stato di fatto.Tu rispondi ok tutto in ordine, allora lui firma il compromesso con l'acquirente 30.000 euro di caparra confirmatoria in preliminare di vendita con termine perentorio per il rogito. Il notaio scopre che invece c'è difformità tra lo stato di fatto e la pianta catastale
L'acquirente non può pretendere un bel niente perchè non c'è nessuna inadempienza contrattuale ed eventuali errori o omissioni catastali non potranno mai viziare l'atto fatto salvo una migliore identificazione.l'acquirente pretende la restituzione della caparra pari al doppio essendo confirmatoria: ossia 60.000 euro.
Il Notaio non scopre nulla non entra in merito,non avendo preso in visione l'appartamento non può verificarne un'eventuale difformità che comunque non pregiudica l'atto il quale si sposterà di qualche giorno per la migliore identificazione catastale.
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Questo può capitare al salumiere non ad un agente immobiliare che non si accorge della difformità tra la planimetria e lo stato di fatto.
Il Notaio non scopre nulla non entra in merito,non avendo preso in visione l'appartamento non può verificarne un'eventuale difformità che comunque non pregiudica l'atto il quale si sposterà di qualche giorno per la migliore identificazione catastale.
L'acquirente non può pretendere un bel niente perchè non c'è nessuna inadempienza contrattuale ed eventuali errori o omissioni catastali non potranno mai viziare l'atto fatto salvo una migliore identificazione.
Parli di leggi e obblighi del mediatore se vuoi puoi documentarti:
Codice Civile:
- Art. 1176: diligenza nell’adempimento
- Artt. 1703-1730: disciplina del mandato per l’attività di mandatario a titolo
oneroso
- Art. 1754: mediatore
- Art. 1755: provvigione
- Art. 1756: rimborso delle spese
- Art. 1757: provvigione nei contratti condizionali od invalidi
- Art. 1758: pluralità di mediatori
- Art. 1759: responsabilità del mediatore
- Art. 2645 bis: trascrizione di contratti
- Legge 39/1989: modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253
concernente la disciplina della professione di mediatore
- D. M. 452/1990: regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio
1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione
- Dlgs. n.196/2003 (adempimenti in materia di privacy)
- D. lgs 122/2005: disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di
immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210
- D. lgs. 206/2005: codice del consumo
- Art. 35 comma 22 del D.L. n. 223 del 2006 convertito in L.n. 248/2006 (obbligo
di dichiarazione in sede di stipula dell’intervento dell’agente immobiliare)
- Legge 248/2006: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 (Bersani), art. 2: disposizioni urgenti per la tutela della
concorrenza nel settore dei servizi professionali
- Legge 296/2006 (finanziaria 2007), art. 1, comma 46: nuovi obblighi agenti
immobiliari
- D. lgs. n. 231/07 e successive modifiche (adempimenti in materia di
antiriciclaggio)
- D. lgs 59/2010: attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno. art. 73;
- D. lgs 28/2010, in materia di mediazione e conciliazione nelle controversie civili.
- Art. 13 del Decreto legislativo n. 28 del 3.03.2011(certificazione energetica)
Sono tutte dichiarazioni che rilascia il Venditore...anche in sede di preliminare ..il Notaio non deve appurare nulla del generedeve rendere consapevole la parte alienante,- agli effetti di cui all'art.
46 del D.P.R. 6/6/2001 n° 380; della l. 24/11/2003 n° 326, art. 40 2° comma, della l. 28/2/1985 n° 47, dell'art. 39 l. 23/12/1994 n° 724- delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
- che non sono state eseguite opere che richiedano, ai sensi delle citate leggi, la domanda di concessione in sanatoria
- che ai sensi e per gli effetti delle predette leggi, per l'unità immobiliare non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell'art. 41 l. 17/8/1942 n° 1150, modificato con l'art. 13 della l. 6/8/1957 n° 165, per il caso di opere eseguite senza la licenza di costruzione o in base a licenza annullata, e ai sensi del 9° comma dell'art. 15 della l. 28/1/1977 n° 10, che è in regola con le prescrizioni urbanistiche.
E' un'ipotesi che non ha fondamento l'agenzia immobiliare che redige il preliminare fa carico alla parte venditrice prima della stipula notarile di ai sendi del Dl78/2010, all’esatta raffigurazione grafica in catasto riportante lo stato dei luoghi.Ma se l’acquirente si accorge che l’immobile da lui visitato, e per l’acquisto del quale ha firmato il compromesso
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