"Newsletter dell'Unione Nazionale Consumatori Cerca un'altra notizia
18757 (SdC – apr. 2009) – Probabilmente la categoria più protetta dal Codice civile è quella dei mediatori, identificabili soprattutto nelle agenzie immobiliari. Lo conferma una sentenza della Corte di cassazione (n. 23438/2004) secondo la quale il mediatore ha diritto alla provvigione soltanto per aver favorito il contatto fra il venditore e l’acquirente dell’immobile, non essendo necessario il suo intervento o partecipazione nelle fasi successive, come le trattative e la stipula del contratto. In pratica il mediatore è una persona che non lavora e guadagna moltissimo, poiché la sentenza della Corte di cassazione ha stabilito che può pretendere la provvigione da entrambe la parti il cui incontro possa ritenersi “conseguenza prossima o remota della sua opera”. Per le agenzie immobiliari è molto facile favorire l’incontro delle parti perché ripubblicano sui giornali di annunci gratuiti la stessa inserzione pubblicata dal proprietario che vende o affitta per conto proprio; naturalmente le agenzie mettono il loro numero telefonico. Il potenziale acquirente o affittuario che telefona viene messo quindi in contatto con il proprietario, che stipula il contratto o il compromesso con il cliente dell’agenzia, credendo di non dover dare a quest’ultima alcuna provvigione per il semplice motivo che non le ha conferito alcun incarico. Anzi, glielo comunica pure, verbalmente o per iscritto. Ma non serve a niente: l’articolo 1755 del Codice civile stabilisce che “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”. In altre parole, non ha alcuna importanza se non ha ricevuto un incarico, basta che l’affare sia concluso tramite la sua mediazione e subito dopo il proprietario recalcitrante a pagare riceve la lettera di un avvocato che minaccia un’azione legale. Prima di concludere l’affare, dovrebbe far firmare all’agenzia una dichiarazione di rinuncia alla provvigione.
Questi sono alcuni consigli dell’Unione Nazionale Consumatori prima di firmare un contratto con l’agenzia immobiliare.
• Non firmare se l’agenzia chiede una provvigione superiore al 3%, anzi è onesto il 2%.
• Quando si firma il contratto di incarico, prestare attenzione al periodo di validità, che non dovrebbe superare i tre mesi.
• Fare attenzione se l’incarico è “in esclusiva”: in questo caso il consumatore è tenuto a pagare la provvigione o una penale se trova egli stesso il compratore, il venditore, il locatore o il locatario della casa.
• Far cambiare la clausola relativa alla disdetta dell’incarico se per la comunicazione tramite raccomandata prevede un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto (al massimo dovrebbe essere 15 giorni).
• Ricordarsi che generalmente i contratti prevedono la proroga automatica in caso di mancata disdetta entro i termini.
• In caso di acquisto, l’agente immobiliare deve poter esibire al consumatore i certificati di destinazione d’uso, di destinazione urbanistica, copie conformi dei documenti di condono e le altre documentazioni relative all’immobile, onde evitare sorprese impreviste.
• Il consumatore deve ricordarsi assolutamente che la caparra versata deve essere intestata al venditore con assegno non trasferibile e non all’agente immobiliare, che non può incassare acconti o caparre neanche in conto provvigione o a titolo di risarcimento.
• La provvigione è dovuta all’agente immobiliare soltanto alla conclusione dell’affare, che coincide con l’accettazione formale della proposta da parte dell’acquirente."
Effettivamente ripensando alla mia esperienza di vendita privata di immobile posso senz'altro affermare l'assoluta inutilità, nell'epoca di internet,delle agenzie immobiliari. Molto utile ed indispensabile è invece un buon tecnico che non chiede provvigioni a percentuale con cifre astronomiche, ma una semplice parcella professionale.Tanto più considerando il fatto che questi signori mediatori non hanno alcun obbligo professionale nei confronti,sia della parte venditrice, sia di quella acquirente. Non sono tenuti a seguire la compravendita. Ne devono garantire lo stato dell'immobile, sia per quanto riguarda la conformità alle normative, sia per quanto concerne la corrispondenza catastale, sia per quanto riguarda la presenza di vincoli ipotecari o quant'altro. Non sono responsabili nemmeno dunque di informazioni date sbagliate per il semplice fatto che non sono tenuti a dare informazioni. La sua figura professionale a norma di legge si risolve nella capacità di mettere in contatto domanda e offerta. Ma per questo grazie al cielo oggi c'è internet! Per quanto concerne la mia vicenda personale, insisto nell'affermare la natura vessatoria di una clausola contrattuale (celata non a caso nei caratteri Times New Roman 0,000001) che mi obbliga a corrispondere come venditore provvigioni anche a contratto scaduto a distanza di sei mesi! Senza avere la possibilità di conoscere se la parte acquirente ha visitato o no l'immobile con l'agenzia (visto che la lista delle firme è di "cortesia" senza valore giuridico, ossia fumo negli occhi!). Questo è un assurdo giuridico giustificato solo dal fatto che le lobby delle agenzie devono pararsi sempre e comunque. Un consiglio perciò ai signori mediatori che si sono prodigati e profusi nel forum. Rivalutate la vostra figura professionale spingendo le vostre lobby a far modificare le normative che regolano la vostra professione, nel senso di assumere per legge dei precisi obblighi di assistenza e trasparenza nei confronti dei vostri clienti. Solo così riesco ad immaginare un futuro per la vostra categoria. A proposito, per quanto concerne il mio caso specifico, visto il ritardo della lettera dell'avvocato che mi doveva intimare il pagamento, mi sono fatto venire un dubbio... sono andato perciò alla camera di commercio di Roma e tramite una semplice visurina ho scoperto che la mia mediatrice immobiliare non risulta ne sull'albo dei mediatori immobiliari, ne nel registro REA. Insomma la piccola è una abusiva. Vi lascio immaginare il seguito della storia.....