Quindi se i ripartitori non hanno le scritte CE+ M non sono strumenti di misura atti a conteggiare consumi
Art. 13.
Marcature
1. La marcatura CE di cui all'articolo 5 e' costituita dalle iniziali CE secondo il simbolo grafico
riportato alla sezione I, lettera B), punto d), dell'allegato della decisione 93/465/CEE. La marcatura
CE non puo' essere di altezza inferiore a 5 mm.
2. La marcatura metrologica supplementare e' costituita dalla lettera maiuscola M e dalle ultime
due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. L'altezza del rettangolo e'
uguale
all'altezza
della marcatura CE. La marcatura metrologica supplementare segue
immediatamente la marcatura CE.
3. Qualora cio' sia previsto dalla procedura di valutazione della conformita', il numero
d'identificazione dell'organismo notificato di cui all'articolo 9 segue immediatamente la marcatura
CE e la marcatura metrologica supplementare.
4. Qualora uno strumento di misura consti di un insieme di dispositivi, che non siano
sottounita', che funzionano in modo congiunto, le marcature sono apposte sul dispositivo principale
dello strumento in questione.
5. Qualora uno strumento di misura sia di dimensioni troppo ridotte o sia troppo sensibile per
poter recare la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, tali marcature sono
apposte sull'eventuale imballaggio e sui documenti di accompagnamento richiesti dalla direttiva
2004/22/CE.
6. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono indelebili. Il numero
d'identificazione dell'organismo notificato e' applicato in modo indelebile e non puo' essere rimosso
senza essere distrutto. Tutte le marcature sono chiaramente visibili o facilmente accessibili.