fulviots

Membro Junior
Conduttore
Ti sbagli e di grosso sia per le spese generali (dove c'è il c.c.) che, in questo caso particolare, per le spese del riscaldamento.
A partire dal 31 dicembre 2016, condomini e singole unità immobiliari saranno obbligati a installare dispositivi specifici per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore. A prevederlo è il testo del D.lgs. 102/2014 di recepimento della direttiva 2012/27/UE sulla efficienza energetica, approvato dal Consiglio dei ministri.
Con D.lgs 141/2016 il termine è stato spostato al 30 giugno 2017.
Su una cosa puoi avere ragione: non sono Leggi ma Decreti Legislativi: ammesso che tu volessi evidenziare questa sottigliezza..
mi scusi ma era quello che mi ha risposto era una sua affermazione!
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi vien da sorridere. Non è che me ne voglia vantare, ma la frase citata l'avevo scritta io. E non Criscuolo.
Sempre per elencare la fiera degli equivoci, non dimenticare che
La legge del 2007 nr 22 parla di transazioni commerciali
 

Hug

Membro Attivo
Proprietario Casa
Mi vien da sorridere. Non è che me ne voglia vantare, ma la frase citata l'avevo scritta io. E non Criscuolo.
Sempre per elencare la fiera degli equivoci, non dimenticare che
La legge del 2007 nr 22 parla di transazioni commerciali
Intendi il D.Lgs. n. 22 del 2 febbraio 2007?
 

fulviots

Membro Junior
Conduttore
Mi vien da sorridere. Non è che me ne voglia vantare, ma la frase citata l'avevo scritta io. E non Criscuolo.
Sempre per elencare la fiera degli equivoci, non dimenticare che
La legge del 2007 nr 22 parla di transazioni commerciali
Chiedo scusa Basty per i mio errore della citazione. tu come lo chiami uno scambio in denaro contro calore per il riscaldamento?
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Chiedo scusa Basty per i mio errore della citazione. tu come lo chiami uno scambio in denaro contro calore per il riscaldamento?
Mi obblighi a ripetermi. Potrei sbagliarmi sulal interpretazione, ma la ripartizione con la contabilizzazione indiretta è normata e prevista dalla legge: quindi non vedo perchè insistere a trovare l'incongruenza dei comportamenti pratici rispetto ad una legge di fine ottocento, e non piuttosto tra due leggi concorrenti e in vigore.
Per cui ripeto la mia interpretazione.
Nella fattispecie più che di scambio di denaro contro calore, direi suddivisione/compartecipazione alle spese condominiali.
E' il Condominio, titolare del contratto di fornitura, sia esso combustibile o calore, a figurare come cliente pagante a fronte di fattura sulla base di una quantità misurata.

La divisione della spesa tra condòmini potrebbe benissimo farsi a fronte di metodi che non rientrano nè sotto la fattispecie degli strumenti omologati, nè a fronte di unità di misura ufficiali del sistema MKS.

Faccio un esempio: supponi che il condominio decida di acquistare la frutta, es. le mele, come gruppo di acquisto: certamente il fruttivendolo dovrà venderla pesandola (tra l'altro non mi pare nemmeno più esista l'obbligo di bollatura dei metri e dei pesi....) con una pesa non truccata.

Ma nulla vieterà ai condòmini di suddividere le mele acquistate, con il semplice criterio dell"una a me, l'altra a te, ecc; ognuno sborsando la propria quota in denaro, senza violare alcuna norma. Non sarà una divisione precisa al grammo? E chi l'ha preteso? Contenti loro....
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
tu come lo chiami uno scambio in denaro contro calore per il riscaldamento?
Come ti ha già spiegato @basty il rapporto è Condominio- Fornitore di gas.
In questa fase il fornitore che ha montato un suo contatore sull'impianto del Condominio dice: ti ho fornito tanti mc di gas che avevo concordato unilateralmente di farti pagare tot. euro a mc, pertanto mi devi Tot euro. E' qui che, forse, devi intervenire con la tua teoria, vai a contestare la precisione dei contatori Snam/Italgas.
Il Condominio, con il gas acquistato fa funzionare la caldaia, che è di proprietà di tutti i condòmini, per scaldare i locali degli appartamenti dei condòmini stessi.
Prima dell'avvento del D.Lgs che ha imposto di suddividere le spese di riscaldamento secondo i prelievi di calore, i condòmini pagavano il riscaldamento (erogato a tutta manetta) in base alla cubatura dell' appartamento oppure in base alla potenza termica installata. Il D.Lgs in questione fa precisi riferimenti a norme, per misurare o calcolare il calore prelevato, nel frattempo emanate dall' UNI, che è l' Ente Normatore Italiano.

Sono ancora in attesa di una sentenza nella quale un Giudice abbia dato ragione ad un condòmino che abbia contestato la ufficialità delle letture dei contabilizzatori/ripartitori.
Mi viene in mente una trasmissione di qualche decennio fa quando i soliti giornalisti d'assalto andarono a comprare 1 litro di benzina presso diversi distributori di carburante e poi portarono la tanica presso laboratori specializzati i quali certificarono che non era 1,0 l ma 0,985 l.
 

fulviots

Membro Junior
Conduttore
Come ti ha già spiegato @basty il rapporto è Condominio- Fornitore di gas.
In questa fase il fornitore che ha montato un suo contatore sull'impianto del Condominio dice: ti ho fornito tanti mc di gas che avevo concordato unilateralmente di farti pagare tot. euro a mc, pertanto mi devi Tot euro. E' qui che, forse, devi intervenire con la tua teoria, vai a contestare la precisione dei contatori Snam/Italgas.
Il Condominio, con il gas acquistato fa funzionare la caldaia, che è di proprietà di tutti i condòmini, per scaldare i locali degli appartamenti dei condòmini stessi.
Prima dell'avvento del D.Lgs che ha imposto di suddividere le spese di riscaldamento secondo i prelievi di calore, i condòmini pagavano il riscaldamento (erogato a tutta manetta) in base alla cubatura dell' appartamento oppure in base alla potenza termica installata. Il D.Lgs in questione fa precisi riferimenti a norme, per misurare o calcolare il calore prelevato, nel frattempo emanate dall' UNI, che è l' Ente Normatore Italiano.

Sono ancora in attesa di una sentenza nella quale un Giudice abbia dato ragione ad un condòmino che abbia contestato la ufficialità delle letture dei contabilizzatori/ripartitori.
Mi viene in mente una trasmissione di qualche decennio fa quando i soliti giornalisti d'assalto andarono a comprare 1 litro di benzina presso diversi distributori di carburante e poi portarono la tanica presso laboratori specializzati i quali certificarono che non era 1,0 l ma 0,985 l.
ha ha ha batti sempre sulle sentenze e ti ripeto le sentenze si basano sulle leggi. sono d'accordo prima c'era un monte spesa del condominio che veniva sudiviso in millesimi comunque si partiva da una base certa e legale, certo non c'era a sensibilita di tenere bassa la temperatura dell'abitazione e chi teneva alta la temperatura il suo costo veniva spalmato sul condominio.Come dire essere a pranzo qualcuno mangia tanto e qualcuno meno e divitere per le persone chi ha mangiato tanto risparmia e chi ha mangiato poco paga in piu invece se si divide per cosa si è mangiato e piu equo.Ritornando al riscaldamento i ripartitori hanno gia una grosso rischio se non montati correttamente e messo il corretto coefficiente che varia per ogni tipo di calorifero, poi come quantifica il consumo, in base alla temperatura del calorifero e la temperatura dell'ambiente e lui fa una stima sul consumo non tenendo conto di altre fonti di calore, per quei ripartitori che sono collegati via radio, non essendo dei strumenti omologati CE M non garantiscono che non si possano modificare da remoto i parametri in corso alle misurazioni, basta leggere e verificare i manuali. Quindi se io metto un strumento che mi misura il consumo del riscaldamento chiedo che sia preciso che l'effettivo consumo mi venga conteggiato in modo certo e verificabile.Pertanto i ripartitori sul display quello che indica non puo essere usato come misura di calorie Testo Unico sui pesi e misura art 11 legge 7088/1890 di conseguenza la decisione dell'assemblea di installare i ripartitori che non rispettano la legge metrica ( quindi contro la legge) è nulla, contestabile senza termini di tempo. Come mai la legge sui strumenti MID004 sui contacalorie, i ripartitori non sono nemmeno presi in considerazione? Anche l'Enea ha dichiarato che i ripartitori son carenti nella legge metrica. Quindi consiglio non crede alle mie parole ma verificate con un avvocato o qualcuno veramente competente. Io ho parlato anche con l'ufficio metrico di zona ed hanno fatto salti mortali per non sbilanciarsi, nemmeno la ditta fornitrice ha voluto inviami dettagli sui ripartitori che volevano installare.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Beate certezze...: niente da aggiungere.

però una cosa è curiosa.

Perchè ti affanni a dichiarare nulla una decisione assembleare in contrasto con una legge del 1890 (la legge metrica) , e non ti chiedi perchè nessuno abbia fatto un esposto per dichiarare invece nulla la legge che prescrive la adozione dei sistemi di contabilizzazione, compresi i ripartitori?

Ti sei chiesto se l'art di legge 1890 sia o no derogabile nei rapporti tra privati?
Se non espressamente indicata la inderogabilità, le decisioni assembleari prevarranno sempre sugli articoli di legge o codice civile.
 

fulviots

Membro Junior
Conduttore
Nella fattispecie più che di scambio di denaro contro calore, direi suddivisione/compartecipazione alle spese condominiali
non puoi dirmi di ripartizione /comparteccipazione alle spese se installi un strumento che misura il mio consumo di riscaldamento, io come consumatore quando leggo sul display devo saper quel numero che unita di misura è, se è legale, ed ogni unita quanto costa esattamente come nei distributori di carburante, ho i litri, ho il costo totale ed ho il costo al litro. so che distrubutore è un strumento metrico legale ed ogni tot viene controllato se erroga entro la tolleranza del litro. se manometti o non fai i controlli delle misure violi la legge con le conseguenze legali.
 

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