J
JERRY48
Ospite
Diritti e doveri dei possessori di cani
1) Nei centri abitati, e in altri luoghi aperti al pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio o, se liberi, dotati di museruola; in locali pubblici o mezzi di trasporto devono avere sia guinzaglio che museruola. Rispettate le aree dove è vietato l’ingresso ai cani, come supermercati, ospedali, cinema, etc. Il cane non deve in alcun caso arrecare disturbo alla circolazione cittadina.
2) I regolamenti comunali stabiliscono precise norme di comportamento per provvedere all’immediata rimozione di residui organici animali (palette o sacchetti o idonei contenitori) dal suolo pubblico e a depositarli nei cestini portarifiuti. Questi obblighi non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da handicap (ad es. non vedenti)
3) Nei centri abitati bisogna fare in modo che il cane non arrechi disturbo o danno al vicinato e di notte non disturbi la quiete pubblica; ben inteso che citando il codice civile “Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste". Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone". Il normale comportamento degli animali, anche se rumoroso, non è perseguibile penalmente (art. 844)”. Il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati dallo stesso.
4) Nessuna norma può vietare il possesso di un animale cosiddetto di affezione (cane o gatto), pur in presenza di regolamenti che contemplino tale divieto; la Corte di Cassazione ha infatti stabilito, con diverse sentenze (n. 5078 del 30.10.1979; n. 5769 del 6012.1978; n. 832 del 5.2.1980; e altre) che tali regolamenti sono nulli in quanto limitativi della libertà personale dell’individuo, cioè anticostituzionali. L’assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali neanche se vota all’unanimità.
5) Con la pubblicazione della legge 20 luglio 2004 n. 189 sulla "Gazzetta Ufficiale" del 31 luglio 2004 è stato inserito nel codice penale un apposito titolo, il IX bis, relativo ai "delitti contro il sentimento per gli animali", dove vengono definite delle specifiche condotte illegali. In particolare, vengono inseriti gli artt. dal 544-bis al 544-quinquies e modificato il 727 del codice penale, che si occupa ora solo dell’abbandono e della mal custodia degli animali.
saluti
jerry48
Scusate una sola aggiunta: sono ancora a favore degli animali domestici.
1) Nei centri abitati, e in altri luoghi aperti al pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio o, se liberi, dotati di museruola; in locali pubblici o mezzi di trasporto devono avere sia guinzaglio che museruola. Rispettate le aree dove è vietato l’ingresso ai cani, come supermercati, ospedali, cinema, etc. Il cane non deve in alcun caso arrecare disturbo alla circolazione cittadina.
2) I regolamenti comunali stabiliscono precise norme di comportamento per provvedere all’immediata rimozione di residui organici animali (palette o sacchetti o idonei contenitori) dal suolo pubblico e a depositarli nei cestini portarifiuti. Questi obblighi non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da handicap (ad es. non vedenti)
3) Nei centri abitati bisogna fare in modo che il cane non arrechi disturbo o danno al vicinato e di notte non disturbi la quiete pubblica; ben inteso che citando il codice civile “Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste". Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone". Il normale comportamento degli animali, anche se rumoroso, non è perseguibile penalmente (art. 844)”. Il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati dallo stesso.
4) Nessuna norma può vietare il possesso di un animale cosiddetto di affezione (cane o gatto), pur in presenza di regolamenti che contemplino tale divieto; la Corte di Cassazione ha infatti stabilito, con diverse sentenze (n. 5078 del 30.10.1979; n. 5769 del 6012.1978; n. 832 del 5.2.1980; e altre) che tali regolamenti sono nulli in quanto limitativi della libertà personale dell’individuo, cioè anticostituzionali. L’assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali neanche se vota all’unanimità.
5) Con la pubblicazione della legge 20 luglio 2004 n. 189 sulla "Gazzetta Ufficiale" del 31 luglio 2004 è stato inserito nel codice penale un apposito titolo, il IX bis, relativo ai "delitti contro il sentimento per gli animali", dove vengono definite delle specifiche condotte illegali. In particolare, vengono inseriti gli artt. dal 544-bis al 544-quinquies e modificato il 727 del codice penale, che si occupa ora solo dell’abbandono e della mal custodia degli animali.
saluti
jerry48
Scusate una sola aggiunta: sono ancora a favore degli animali domestici.