Luigi , il tuo ragionamento dal punto di vista della normativa condominiale non fa una grinza. Del venditore come destinatario legittimo (io direi più volgarmente dalla norma scritta che, come tutti sappiamo, non è un Dogma Divino, ma la pura espressione di uomini anche fallaci per non dire interessati) del rimborso del fondo e della procedura da seguire da parte dell'Amministratore condominiale, non si mette in dubbio.
Tutto giusto quello che scrivi e che possono dire gli avvocati da una parte e dall'altra, MA se il venditore non ha potuto mantenere l'impegno, anche per cause non dipendenti dalla sua volontà, perché l'acquirente deve rimetterci il corrispettivo del "surplus di prezzo" pagato per una prestazione non avvenuta e che, a parità di altre condizioni, non avverrà mai ? Da quanto dice l'acquirente, il vecchio condomino , alias il venditore, non ha alcuna intenzione di rifondergli alcunché. Non sarebbe più equo dividere l'importo del fondo in due parti da dividere tra i due contendenti, come ipotizzato in vari interventi e chiudere per sempre una diatriba che può durare decenni facendo venire la cirrosi epatica ad entrambi ed un fegato da 5 chili ? Per me in questo caso conta più l'aspetto morale di quello legale.