griz

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nel 2021 ho seguito dei lavori di manutenzione straordinaria, il cliente ha preparato la cessione del credito con le Poste ma non ha fatto in tempo a presentare la pratica all'Agenzia delle Entrate entro il 12/11, per quanto ho capito, essendo già fatti tutti i pagamenti e la chiusura lavori in data precedente, non è necessario che vi sia la certificazione di congruità, il commercialista incaricato insiste che serva e la pretende per presentare la pratica, un collega tecnico sostiene che serva, il cliente è disposto a pagare per questa prestazione aggiuntiva pur di poter cedere il credito, io posso provvedere ma vorrei evitare in quanto non mi piace l'idea che il cliente paghi per un onere mai previsto. Hanno ragione il commercialista e il collega? serve o no?
 
Dovrei fare una ricerca sulle ultime circolari e risposte ad interpelli vari.
Dipende anche dall’importo “ceduto”: mi pare siano esentate le cessioni minori di 10000€.

Poiché la norma che ha originato tutto questo trambusto è di novembre, la ricerca si restringe ad un trimestre max
 
io posso provvedere ma vorrei evitare in quanto non mi piace l'idea che il cliente paghi per un onere mai previsto

Procedi facendo firmare al cliente che a tuo parere si tratta di una prestazione aggiuntiva non più necessaria, e che il cliente la richiede comunque a suoi oneri e spese.

Esonerati da ogni responsabilità!
 
Copio e incollo dalle faq dell'Agenzia delle Entrate:

l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito – si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021.

Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e dell’asseverazione.


Il testo completo qui:
 
Niente visto di conformità né asseverazione di congruità delle spese sostenute nel 2021 per i contribuenti che esercitano l’opzione per la cessione del credito per lavori in edilizia libera o di importo inferiore a 10mila euro e trasmettono la comunicazione all’Agenzia delle Entrate nel 2022.

Lo precisa l’Agenzia delle Entrate nelle nuove FAQ pubblicate sul portale, che si concentrano sulle novità intervenute con la Legge di Bilancio in materia di Superbonus, bonus edilizi e opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Il chiarimento si riferisce alla modifica prevista dal comma 29, lettera b, della legge 234/2021. In base al quale, visti e asseverazioni «non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», e «agli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio», ad eccezione del Bonus Facciate (comma 219 legge 160/2016).

Il punto, spiega l’Agenzia delle Entrate, è che la Manovra è in vigore dal primo gennaio 2022, di conseguenza è questa la data a partire dalla quale si applica la nuova regola semplificatoria.

Il Fisco offre un’interpretazione estensiva, ritenendo che la novità possa applicarsi «con riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito trasmesse all’Agenzia delle Entrate a decorrere da tale data». Questo, anche se i lavori sono stati fatti e pagati nel 2021. In pratica, non rileva il momento in cui i lavori vengono effettuati o pagat, ma quello in cui si invia al Fisco al necessaria comunicazione per l’esercizio dell’opzione.

Esempio: se un contribuente sostiene il 1° dicembre 2021 spese per interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10mila euro per i quali intende esercitare l’opzione per la cessione del credito, non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022. Sempre con l’eccezione sopra riportata del bonus facciate, che resta invece escluso da questa semplificazione.


ATTENZIONE, HO COPIATO TUTTO DAL SITO PMI.IT ALLA SEGUENTE FONTE: Spese e lavori edilizi senza bisogno di visto e asseverazione - PMI.it
 
Dovrei fare una ricerca sulle ultime circolari e risposte ad interpelli vari.
Dipende anche dall’importo “ceduto”: mi pare siano esentate le cessioni minori di 10000€.

Poiché la norma che ha originato tutto questo trambusto è di novembre, la ricerca si restringe ad un trimestre max
ho fatto una ricerca e sono sempre arrivato alla conclusione che nel caso specifico non sia necessaria ma tutti insistono, io mi sono perso, per questo ho chiesto, l'importo è € 70.000. Sarà un lavoro complesso in quanto i lavori sono stati fatti in un fabbricato piuttosto vecchio, rifacimento di 2 bagni, modifiche dei locali in una parte del fabbricato, restauro di parte degli intonaci, lavori nel fabbricato abitato, rifacimento del cancello d'ingresso, importi dei lavori pattuiti ed esposti in modo ragionevole per tutti: fare una parametrazione di tutto questo ai prezzi dei listini ufficiali è un lavoraccio, per questo preferirei evitare

Procedi facendo firmare al cliente che a tuo parere si tratta di una prestazione aggiuntiva non più necessaria, e che il cliente la richiede comunque a suoi oneri e spese.

Esonerati da ogni responsabilità!
col cliente non ho problemi, è brava gente, ho precisato che non sarà un lavoro da poco e mi hanno chiesto di procedere comunque in quanto hanno chiesto un finanziamento per la metà dell'importo senza indagare troppo in quanto sarebbe durato solo qualche mese e costa parecchio, hanno convenienza a pagare la mia prestazione.
 
Suggerisco a @griz di non farsi confondere dalla norma relativa all'ammontare dei lavori inferiore a 10.000 euro.

Dica al commercialista di leggere le faq dell'Agenzia di cui al post n. #4.

Se il contribuente ha assolto agli obblighi descritti dall'Agenzia in quella risposta anteriormente al 12/11/2021, non rileva la data di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.
Per cui non sussistono gli obblighi di conformità e asseverazione.
 
Copio e incollo dalle faq dell'Agenzia delle Entrate:

l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito – si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021.

Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e dell’asseverazione.


Il testo completo qui:
ho letto già, ero arrivato anch'io lì e mi stupisce che il commercialista non ci sia arrivato, ho già mandato email con allegati che dicono questo ma lui insiste, purtroppo non abbiamo un rapporto diretto, proverò a telefonare ma ho paura che sarà come parlare col muro
 

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