E' un po' che non partecipo alle discussioni qui sul form perchè mi è mancato il tempo materiale a causa, come potete immaginare, del susseguirsi costante delle "tragiche"rivoluzioni normative che sta complicando anche il lavoro di noi consulenti, ahimè...
La situazione in cui si trova
@griz vi posso garantire che è all'ordine del giorno (ho decine di clienti con lo stesso problema).
La risoluzione, che può parere complicata, in realtà non lo è così tanto.
Di fatto, come lo stesso
@griz ha scritto, la chiave di volta non sono tanto le date dei pagamenti o delle chiusure lavori, ma quelle di stipula degli accordi di cessione coi cessionari (requisito chiaramente indicato nella FAQ che ha pubblicato
@uva).
Banche e Poste hanno tutte metodi molto diversi per attivare i contratti di cessione e questo complica ancora di più le cose.
Per esempio, alcuni miei clienti ritenevano che essersi iscritti sui portali di alcuni istituti prima del 12/11 e avere iniziato a caricare documenti connessi ai lavori corrispondesse ad un accordo di cessione.
Peccato che le banche hanno poi loro confermato che i contratti sarebbero stati attivati solo dopo la verifica preliminare di quanto loro trasmesso attraverso i portali.
E i tempi per le verifiche vi garantisco che sono spesso nell'ordine di settimane.
Non sto a parlarvi di altre problematiche inerenti i cessionari legate alle norme contrattuali, al malfunzionamento dei portali e alla latitanza dei loro servizi clienti, che contribuiscono ad allungare ancora di più la formalizzazione degli accordi di cessione.
Fatto sta che è il cessionario a determinare a sua descrizione quando il cedente può "esercitare l'opzione" nei suoi confronti e, dunque, a far decorrere la data di validità dell'accordo di cessione.
Morale della favola: se i clienti di
@griz non hanno stipulato entro il 12/11/21 l'accordo di cessione col cessionario (che, in tal caso, ne ha sicuramente dimostrazione documentale), ricadono nell'obbligo di computo e asseverazione di congruità spese e visto di conformità.