Presenti per delega o tutti presenti personalmente presenti sarà sempre 1000/1000 quando il voto sarà identico per tutti. (o tutti favorevoli o tutti contrari).
Per l’assemblea di
prima convocazione rimane invece invariato il
quorum deliberativo, continuandosi a richiedere per la validità delle relative deliberazioni un numero di suffragi che rappresenti il
50% + 1 degli intervenuti e almeno 1/2 del valore dell’edificio (art. 1136, co. 2, c.c.).
L’assemblea di
seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di 1/3 dei partecipanti al condominio i quali rappresentino almeno 1/3 del valore dell’edificio. Modificato rispetto alla previgente disciplina risulta
il quorum deliberativo, essendo disposto che le deliberazioni, per essere valide, devono essere approvate dal
50% + 1 degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell’edificio (anziché 1/3 dei partecipantial condominio e almeno 1/3 del valore dell'edificio).
Devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio le deliberazioni che hanno per oggetto (art. 1136, co. 2, c.c.):
a) la nomina e la revoca dell’amministratore;
b) le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo;
c) la ricostruzione dell’edificio o le riparazioni straordinarie di notevole entità;
d) la tutela delle destinazioni d’uso delle parti comuni (art. 1117
quater, c.c.);
e) le innovazioni introdotte dal riformulato comma 2 dell’art. art. 1120 (opere per la sicurezza e la salubrità, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico, per la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza, per la produzione di energia rinnovabile, per l’installazione di impianti centralizzati radiotelevisivi, satellitari e informatici via cavo);
f) l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni (art. 1122
ter c.c.);
g) l’autorizzazione data all’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati (art. 1135, co. 3, c.c.).
Devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno 2/3 del valore dell’edificio le deliberazioni aventi ad oggetto:
a) le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni ai sensi dell’art. 1120, co. 1, c.c. (nel precedente regime tali deliberazioni dovevano essere sempre approvate con un numero di voti che rappresentasse il 50% + 1 dei partecipanti al condominio e i 2/3 del valore dell’edificio);
b) l’installazione di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili conformemente alle prescrizioni di cui all’art. 1122
bis, co. 3, c.c.
Quindi se all'assemblea sono presenti 8/15 dei condomini che rappresentano 675/1000 di proprietà l'unanimità della delibera non è 1000/1000.