lanati

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buona sera,

una domanda per molti di voi banale, ma non per me:
una votazione-approvazione assembleare all'unanimità è tale perché tutti i Condòmini sono presenti fisicamente
o anche perché tutti gli assenti sono rappresentatati per delega?
Grazie.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
I deleganti sono rappresentati dai delegati....quindi come fossero presenti essi stessi.

La dizione "unanimità2 è indipendnete dalla presenza o meno di delegati...condizione imprescindibile è che siano favorevoli 1000/1000....quindi giocoforza non vi è alcun assente (chi ha dato delega non è assente).

Suvvia Lanati...non mi cadere sulle banalità.:ok:
 

lanati

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie Dimaraz, chiedo sempre conferme per "mia mancanza di esperienza e per dimostrare che è verbo professionale" non mio...
Grazie per la Tua sempre immediata presenza e disponibilità, buona serata.
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Occorre distinguere tra:
- unanimità dei presenti (presenti almeno delle teste e 334 m/m su 1.000)
- unanimità dei partecipanti al condominio (totalità delle teste e 1.000 m/m su 1.000)
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Non fatevi influenzare dall'uso distorto del "volgo".

Giuridicamente in ambito Condominiale/Assembleare una "votazione all'unanimità" significa sempre e solo un argomento oggetto di delibera approvato o bocciato con 1000/1000.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Presenti per delega o tutti presenti personalmente presenti sarà sempre 1000/1000 quando il voto sarà identico per tutti. (o tutti favorevoli o tutti contrari).
Per l’assemblea di prima convocazione rimane invece invariato il quorum deliberativo, continuandosi a richiedere per la validità delle relative deliberazioni un numero di suffragi che rappresenti il 50% + 1 degli intervenuti e almeno 1/2 del valore dell’edificio (art. 1136, co. 2, c.c.).
L’assemblea di seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di 1/3 dei partecipanti al condominio i quali rappresentino almeno 1/3 del valore dell’edificio. Modificato rispetto alla previgente disciplina risulta il quorum deliberativo, essendo disposto che le deliberazioni, per essere valide, devono essere approvate dal 50% + 1 degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell’edificio (anziché 1/3 dei partecipantial condominio e almeno 1/3 del valore dell'edificio).
Devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio le deliberazioni che hanno per oggetto (art. 1136, co. 2, c.c.):
a) la nomina e la revoca dell’amministratore;
b) le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo;
c) la ricostruzione dell’edificio o le riparazioni straordinarie di notevole entità;
d) la tutela delle destinazioni d’uso delle parti comuni (art. 1117quater, c.c.);
e) le innovazioni introdotte dal riformulato comma 2 dell’art. art. 1120 (opere per la sicurezza e la salubrità, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico, per la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza, per la produzione di energia rinnovabile, per l’installazione di impianti centralizzati radiotelevisivi, satellitari e informatici via cavo);
f) l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni (art. 1122ter c.c.);
g) l’autorizzazione data all’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati (art. 1135, co. 3, c.c.).
Devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno 2/3 del valore dell’edificio le deliberazioni aventi ad oggetto:
a) le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni ai sensi dell’art. 1120, co. 1, c.c. (nel precedente regime tali deliberazioni dovevano essere sempre approvate con un numero di voti che rappresentasse il 50% + 1 dei partecipanti al condominio e i 2/3 del valore dell’edificio);
b) l’installazione di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili conformemente alle prescrizioni di cui all’art. 1122bis, co. 3, c.c.

Quindi se all'assemblea sono presenti 8/15 dei condomini che rappresentano 675/1000 di proprietà l'unanimità della delibera non è 1000/1000.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Tutto 'sto papiro per dire una cosa ovvia e che mai ho contestato?

Rileggi bene questo e gli altri articoli del Codice Civile che riguardano le assemblee ...mai troverai in uno di essi la parola "unanimità dei presenti"....ed io questo contestavo:
giuridicamente non si "parla" di unanimità riferendosi ai presenti ma solo qualora uttti gli aventi dirittto votino un modo univoco.
 
Ultima modifica:

Camillo49

Membro Attivo
Proprietario Casa
Io la penso come Criscuolo, nel senso che "unanimità" o "voto unanime" è riferito solo ai presenti (compreso eventuali delegati) e, ovviamente, è diverso dalla "totalità dei partecipanti al condominio".
Saluti.
 

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