A me pare che con quelle (poche) presenze l'assemblea non poteva essere costituita.
Ma la sua deliberazione è annullabile, non nulla.
Infatti sono tali (annullabili, non nulle) quelle con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto.
Pertanto, se nessuno adisce l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento entro il perentorio termine di legge (ex art. 1137 c.c.), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.