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User_55091

Ospite
Provo a riassumere:
-per la modifica della destinazione d'uso delle parti comuni condominiali se il Regolamento è " Contrattuale " ( cioè quello fatto sottoscrivere dal costruttore in origine e credo sia quello in esame considerato le date citate ) occorrono 1000/1000 . Se è di tipo " Assembleare " cioè stabilito dai condomini successivamente perchè mancava quello " Contrattuale " occorrono i 4/5 dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno i 4/5 ( 800 ) dei millesimi di proprietà - Art. 1117 Ter C.C.
-l'art. 1102 C.C. che è stato citato non è completo. Occorre aggiungere il secondo capoverso : " Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti " e questo complica le cose....
-La rampa dei box è utilizzata da tutti per la salita e la discesa quindi la parte prospiciente di un solo box non può essere proprietà privata ( lo deve dimostrare con le planimetrie catastali allegate al Rogito ) perchè si creerebbe una servitù di passaggio. Ricordo che se il proprietario di un'area vuole recarsi in un'altra sua area necessariamente attraverso una proprietà altrui viene a crearsi una servitù di passaggio da regolamentare tra le parti. Cosa impossibile in un'area di zona manovra box.
Infine nel condominio, essendo meno di 8 condomini, manca per legge l'Amministratore che avrebbe dovuto affrontare la diatriba quindi se devi contestare personalmente la citazione legale considera bene quanto sopra, salvo la balla della proprietà privata davanti al suo box.
Romo
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
per la modifica della destinazione d'uso delle parti comuni condominiali se il Regolamento è " Contrattuale " ( cioè quello fatto sottoscrivere dal costruttore in origine e credo sia quello in esame considerato le date citate ) occorrono 1000/1000 . Se è di tipo " Assembleare " cioè stabilito dai condomini successivamente perchè mancava quello " Contrattuale " occorrono i 4/5 dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno i 4/5 ( 800 ) dei millesimi di proprietà -
Come ha scritto il postante si tratta di regolamento assembleare.
Ma non si parla di “modifica di destinazione d’uso di una parte comune”,
perché non credo sia plausibile che vogliano o deliberare che la zona box diventi “zona per stendere” !
Possono solo, eventualmente, modificare il regolamento , per escludere gli stendino dalle cose ingombranti che non si possono lasciare in giro.
Più semplice ancora mi pare che ognuno stenda sul suo balcone, visto che c’è.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Più semplice ancora mi pare che ognuno stenda sul suo balcone, visto che c’è.
Per la precisione sembra che il balcone non ci sia.
Ma non si stendeva in bagno una volta?.....

Certo immagino il tipo che fa scrivere dall'avvocato....
Non deve essere un rude artigiano edile con furgoncino diesel euro 0: stava un po' di volte a motore acceso davanti allo stendino, mentre apriva o chiudeva il proprio box,..... e tutto si risolveva ... senza fiatare....
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Il balcone c’è, e la moglie ha problemi di salute.
Infatti nell’altro forum suggerivo al postante di portar su lui i panni al primo piano, o comprare un’asciugatrice.
Anche se non ho ancora capito perché preferissero scendere nella rampa dei box, piuttosto che salire in balcone !
 
Ultima modifica:

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Anche se non ho ancora capito perché preferissero scendere nella rampa dei box, piuttosto che salire in balcone !
Questa non l'avevo capita nemmeno io... forse è più facile fare la rampa che le scale.
Quanto a distrazione, cara @uva, non ho bisogno del post #39, mi ero già perso il balcone ben prima...: vedi post #31 (credo)
Ma per chi non ha balconi,...
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Trattasi di regolamento assembleare.....in questo caso sempre 1000/1000 per cambiarlo?

No... in ogni caso, anche fosse contrattuale, occorre distinguere fra norme che regolamentano la "vita condominiale" da quelle che incidono sui diritti del singolo.

Quindi anche fosse un Regolamento di tipo Contrattuale basta la maggioranza dei votanti ed almeno 500 millesimi per modificare/abrogare/inserire una norma che disponga sulla possibilità di utilizzare un'area comune per lo stendino.

Precisazione: molti distinguono il Regolamento Contrattuale (perchè imposto dal costruttore) da quello Assembleare (adottato dall' Assemblea) ad indicare che solo il primo è vincolante.
Ciò non è veritiero in quanto anche un Regolamento adottato con delibera assembleare produce gli stessi vincoli qualora votato con 1000/1000.
 

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