U
User_55091
Ospite
Provo a riassumere:
-per la modifica della destinazione d'uso delle parti comuni condominiali se il Regolamento è " Contrattuale " ( cioè quello fatto sottoscrivere dal costruttore in origine e credo sia quello in esame considerato le date citate ) occorrono 1000/1000 . Se è di tipo " Assembleare " cioè stabilito dai condomini successivamente perchè mancava quello " Contrattuale " occorrono i 4/5 dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno i 4/5 ( 800 ) dei millesimi di proprietà - Art. 1117 Ter C.C.
-l'art. 1102 C.C. che è stato citato non è completo. Occorre aggiungere il secondo capoverso : " Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti " e questo complica le cose....
-La rampa dei box è utilizzata da tutti per la salita e la discesa quindi la parte prospiciente di un solo box non può essere proprietà privata ( lo deve dimostrare con le planimetrie catastali allegate al Rogito ) perchè si creerebbe una servitù di passaggio. Ricordo che se il proprietario di un'area vuole recarsi in un'altra sua area necessariamente attraverso una proprietà altrui viene a crearsi una servitù di passaggio da regolamentare tra le parti. Cosa impossibile in un'area di zona manovra box.
Infine nel condominio, essendo meno di 8 condomini, manca per legge l'Amministratore che avrebbe dovuto affrontare la diatriba quindi se devi contestare personalmente la citazione legale considera bene quanto sopra, salvo la balla della proprietà privata davanti al suo box.
Romo
-per la modifica della destinazione d'uso delle parti comuni condominiali se il Regolamento è " Contrattuale " ( cioè quello fatto sottoscrivere dal costruttore in origine e credo sia quello in esame considerato le date citate ) occorrono 1000/1000 . Se è di tipo " Assembleare " cioè stabilito dai condomini successivamente perchè mancava quello " Contrattuale " occorrono i 4/5 dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno i 4/5 ( 800 ) dei millesimi di proprietà - Art. 1117 Ter C.C.
-l'art. 1102 C.C. che è stato citato non è completo. Occorre aggiungere il secondo capoverso : " Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti " e questo complica le cose....
-La rampa dei box è utilizzata da tutti per la salita e la discesa quindi la parte prospiciente di un solo box non può essere proprietà privata ( lo deve dimostrare con le planimetrie catastali allegate al Rogito ) perchè si creerebbe una servitù di passaggio. Ricordo che se il proprietario di un'area vuole recarsi in un'altra sua area necessariamente attraverso una proprietà altrui viene a crearsi una servitù di passaggio da regolamentare tra le parti. Cosa impossibile in un'area di zona manovra box.
Infine nel condominio, essendo meno di 8 condomini, manca per legge l'Amministratore che avrebbe dovuto affrontare la diatriba quindi se devi contestare personalmente la citazione legale considera bene quanto sopra, salvo la balla della proprietà privata davanti al suo box.
Romo