hanton21

Membro Assiduo
per Salvo : BRAVO ! Specialmente quando vuoi importi con la protervia ! il "capito" te lo devi tenere per te !ed a proposito del resto ti faccio una domanda concreta : hai mai avuto a che fare con Equitalia ?
 

salvo cervino

Nuovo Iscritto
Ho spiegato a te e agli altri che ci ascoltavano come stanno effettivamente le cose; il che non significa essere arroganti perchè si dissente da quanto affermato e non dimostrato. Quanto da te detto sui modi spicci di equitalia è vero ma non bisogna ingigantire le storture per dichiarare vittimismo. Resta comunue il fatto che tutto si può fare ma sempre nel rispetto della legge diversamente non è possibile sarebbe un paese senza regole assimilabile all'africa subsahariana, e tu sai anzi noi sappiamo che così non é. Per risponderti ho avuto a che fare con equitalia per un discorso di tributi in parte pagati e in parte no per un cambio di residenza. Ho dimostrato quanto pagato e ho pagato e rateizzato quanto ancora dovuto; mi hanno fatto un po penare ma ho risolto perseverando e insistendo. Se avere un concetto diverso dal tuo è arroganza sicuramente io lo sono.
 

salvo cervino

Nuovo Iscritto
X hanton21 file:///C:/Documents%20and%20Settings/SC/Documenti/Downloads/fondo%20patrimoniale.pdf
leggitelo medita e poi se hai metabolizzato disquisisci.
Ciao!
Salvo
 

hanton21

Membro Assiduo
siamo sul Titanic...ovunque corri prima o poi sarai raggiunto dall'acqua che sale...sale...sale...

Aggiunto dopo 1 ....

per Salvo (simpatica persona) : non hai risposta alla domanda..."hai mai avuto a che fare con Equitalia ? "

Aggiunto dopo 1 ....

per salvo : NON ho mai parlato di ARROGANZA ma di PROTERVIA....
 

salvo cervino

Nuovo Iscritto
dal dizionario di lingua italiana a cura del Corriere della sera:
protervia[pro-tèr-via] s.f.
• Arroganza unita a sfacciataggine SIN insolenza
• sec. XIII

Ho capito che usi le parole per la bellezza dell'assonanza e per l'uso non comune che ti fa in; peccato che sconosci il significato e questo te lo sottolineo con protèrvia, questa è in estrema sintesi l'impietosa analisi di ciò che hai scritto.
Senza alcun risentimento
saluti
salvo

Aggiunto dopo 3 minuti ....

ti ho risposto relativamente ad Equitalia:
Quanto da te detto sui modi spicci di equitalia è vero ma non bisogna ingigantire le storture per dichiarare vittimismo. Resta comunue il fatto che tutto si può fare ma sempre nel rispetto della legge diversamente non è possibile sarebbe un paese senza regole assimilabile all'africa subsahariana, e tu sai anzi noi sappiamo che così non é. Per risponderti ho avuto a che fare con equitalia per un discorso di tributi in parte pagati e in parte no per un cambio di residenza. Ho dimostrato quanto pagato e ho pagato e rateizzato quanto ancora dovuto; mi hanno fatto un po penare ma ho risolto perseverando e insistendo. Se avere un concetto diverso dal tuo è arroganza sicuramente io lo sono.
 

hanton21

Membro Assiduo
carissimo salvo : gia' te lo dissi...siamo in un forum e la litigiosita',protervia,arroganza etc non ci dovrebbe nemmeno sfiorare ma...come gia' ti dissi,hai pure la "coda di paglia"(altra assonanza?)....in quanto ad equitalia mi fa estremamente piacere che TU la conosca....significa che poi tanto "adamantino" (altra assonanza) NON sei !...senza alcun risentimento ? perche' vorresti anche "risentirti" ...e di che' ? forse "la verita' ti fa male" ?
 

rizzo

Nuovo Iscritto
Bravo, l'oro infatti sale.....ma tutto il resto compreso il mattone andranno a scendere, perchè andiamo incontro ad una sicura recessione, in parte dovuta alla manovra e in parte a fattori di convergenza europea e occidentale: Mimnore moneta circolante, minore domanda, sviluppo contenuto e solo per evndite in paesi del terzo mondo o in via di sviluppo.
 

salvo cervino

Nuovo Iscritto
X hanton21, tu scrivi senza sapere quello che scrivi e ti ribadisco il concetto:
si le parole per la bellezza dell'assonanza e per l'uso non comune che ti fa in; peccato che sconosci il significato
. Ho capito che l'unico arrogante sei tu e non hai speranza. Poi per quanto riguarda il discorso che chi ha a che fare con equitalia non è adamantino come dici tu riguarda tutto il popolo italiano te compreso in quanto tutti hanno a che fare con equitalia. Con questo chiudo e non ho intenzione di risponderti più sia per una questione di decenza oltre che di indifferenza al tuo modo provocatorio di porti oltre che il rapportarsi con te non produce nulla tranne che disinformazione.
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Cari Signori,
se in questa stanza stiamo discutendo la reale situazione dei mercati finanziari, mi sembra che siate caduti in una involontaria spirale di polemica che nulla aggiunge alla discussione.
Equitalia è un ente che sicuramente ha dato molto adito a critiche e che lo stesso potere legislativo e giudiziale ha cercato di arginare, averci a che fare è un po come essere utenti del gas o della luce, incorrere in una sanzione è cosa normale, sbagliare è umano, dimenticare una scadenza è facile, incorrere in una sanzione, è anche possibile senza averne causa. Se pensate che il oggi 16 agosto si deve pagare l'INPS e mezza Italia è al mare, si capisce come i burocrati concepiscano scadenze improbabili e come anche involontariamente si possa incappare in errore.
Domani come apriranno le borse????
Se siamo in una fase di recessione, Caro Rizzo, i soldi e i risparmi dove andranno?
E gli evasori dove accumuleranno i loro guadagni illeciti?
Grazie
 

raflomb

Membro Assiduo
Basta rivolgerti al tuo Notaio di fiducia che ti spiega nel dettaglio.
Sicuramente il Bene Casa sarà attaccato dal punto di vista fiscale
Ti riferisci al c.d. fondo patrimoniale, questa in sintesi è la disciplina e presupposti che lo regolano:

Fondo patrimoniale a tutela degli interessi della famiglia. Un «baluardo» nei confronti dei creditori per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, anche nel caso di fallimento di uno dei coniugi, nelle azioni di responsabilità nei confronti di essi nonché, in determinate situazioni, anche nei casi di azioni esecutive da parte del fisco.

Il costo non proibitivo del fondo da sostenersi «una tantum» alla costituzione (in media dai mille ai 2 mila euro), la relativa semplicità di costituzione e alcune certezze sugli effetti ormai consolidati dalla giurisprudenza rendono l'utilizzo dello stesso sempre più frequente da parte di imprenditori e professionisti. Questo il quadro offerto dall'istituto, che è stato introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 e poi disciplinato dagli articoli che vanno dal 167 a 171 del codice civile.

Esecuzione su beni e frutti: parola finale al giudice

L'esecuzione sui beni
Natura dei debiti
I beni conferiti nel fondo non possono essere oggetto di esecuzione per debiti contratti non in relazione ai bisogni della famiglia

Stato soggettivo del creditore
Ai fini della non aggredibilità è necessario che al momento della contrazione del debito il creditore fosse a conoscenza del fatto che i suddetti debiti erano stati contratti da uno dei coniugi per esigenze diverse da quelle familiari

Onere della prova
Spetta ai coniugi provare che il creditore era a conoscenza che l'obbligazione sia sorta per fini estranei a quelli della famiglia. Sono sufficienti anche presunzioni semplici


Ai sensi della seconda parte dell'art. 170 affinché i coniugi possano evitare l'azione esecutiva sui beni del fondo patrimoniale è necessario:

1.
che i debiti siano contratti dai coniugi per beni estranei ai bisogni della famiglia;

2.
che al momento del perfezionamento della fonte dell'obbligazione il creditore fosse consapevole della estraneità del debito rispetto alle esigenze familiari.


In un'ottica probatoria, peraltro, è da evidenziare come in sede di opposizione al pignoramento spetti al debitore (coniuge) provare che il creditore conoscesse l'estraneità del credito rispetto ai bisogni della famiglia.

A questo punto è necessario capire se i debiti per spese contratte da uno dei coniugi per una attività d'impresa sono o no riconducibili agli interessi della famiglia.

Secondo una recente pronuncia di merito (tribunale di Mondovì 13 ottobre 2005) la risposta appare negativa, poiché i redditi del coniuge imprenditore appartengono allo stesso che non è tenuto a destinarli integralmente ai bisogni della famiglia se non limitatamente all'onere di contribuzione familiare, onere che peraltro può essere assolto anche con redditi di diversa natura.

Tale posizione è sposata anche da autorevole dottrina secondo la quale il reddito di impresa di uno o di entrambi i coniugi, influisce esclusivamente sulla loro rispettiva capacità di assolvere la propria obbligazione contributiva. Ne deriva che le spese relative al miglioramento e allo svolgimento dell'impresa o della professione non possono ritenersi effettuate in adempimento di bisogni familiari, dal momento che il primo beneficiario di esse è il titolare delle stesse, e solo parzialmente e mediatamente la famiglia di appartenenza. Mancherebbe, quindi, in dette situazioni quella inerenza «diretta e immediata ai bisogni della famiglia», fondamentali secondo la Cassazione, per consentire ai creditori dell'imprenditore o del professionista, il pignoramento dei beni costituiti nel fondo (Cass. 31/5/06 n. 12998).

Sotto tali prospettive, evidentemente, neppure il risarcimento danno richiesto nell'ambito di una azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci o revisori consentirebbe al presunto creditore l'aggressione sui beni del professionista. Ciò in quanto l'attività da cui l'azione di responsabilità è scaturita dovrebbe ritenersi solo parzialmente finalizzata all'adempimento dei bisogni familiari.

La natura extra-contrattuale dei danni da risarcimenti, quindi, che pur secondo la Cassazione comporterebbero la piena responsabilità del fondo (in tal senso la più volte richiamata sentenza 5 giugno 2003 n. 8991) non parrebbe determinante in relazione alla situazione dinanzi esposta ai fini delle azioni ex artt. 2394 e 2395 c.c.).

In definitiva, spetterà al giudice di merito valutare se l'atto compiuto abbia o meno un'effettiva connessione con le esigenze della famiglia, le quali non andranno considerate solo in una funzione di mero vantaggio economico, ma in una prospettiva più ampia, comprensiva di tutte le esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo del nucleo familiare ed al potenziamento delle capacità lavorative dei suoi componenti. Così come, costituisce accertamento di fatto quello relativo alla riconducibilità dei beni alle esigenze della famiglia, il quale è istituzionalmente rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione (Cass. 18 settembre 2001, n. 11683).

Per quanto concerne Equitalia, può iscrivere ipoteca sugli immobili a partire da € 8.000,00, sotto è opponobile.
 

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