approfondimento:
In materia di comunione ereditaria, l’articolo 720 del Codice civile prevede che, in caso di immobile non comodamente divisibile, esso debba preferibilmente essere incluso per intero nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nella porzione di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Una volta fatta tale attribuzione, agli altri coeredi rimasti fuori dall’attribuzione andrà corrisposto, pro quota, il valore dell’immobile così assegnato. Se nessuno dei coeredi è disposto ad assumersi per intero l’immobile, si fa luogo, invece, alla vendita all’incanto. Le soluzioni possono essere due: l’erede che non vuole vendere può chiedere l’attribuzione per intero dell’immobile, corrispondendo agli altri una somma di denaro a titolo di conguaglio; oppure, se nessuno degli altri eredi può o vuole giovarsi a sua volta di tale facoltà, si procede alla vendita forzosa dell’immobile. In quest’ultima ipotesi, si seguiranno le regole della divisione di cui all’articolo 1111 e seguenti del Codice civile. Conseguiranno ovviamente delle spese processuali : in giurisprudenza è ormai consolidato l’orientamento secondo cui le spese della divisione sono da attribuire a i condividenti, in proporzione alle rispettive quote. ( vale a dire che non si soggiace alla regola della soccombenza)
In materia di comunione ereditaria, l’articolo 720 del Codice civile prevede che, in caso di immobile non comodamente divisibile, esso debba preferibilmente essere incluso per intero nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nella porzione di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Una volta fatta tale attribuzione, agli altri coeredi rimasti fuori dall’attribuzione andrà corrisposto, pro quota, il valore dell’immobile così assegnato. Se nessuno dei coeredi è disposto ad assumersi per intero l’immobile, si fa luogo, invece, alla vendita all’incanto. Le soluzioni possono essere due: l’erede che non vuole vendere può chiedere l’attribuzione per intero dell’immobile, corrispondendo agli altri una somma di denaro a titolo di conguaglio; oppure, se nessuno degli altri eredi può o vuole giovarsi a sua volta di tale facoltà, si procede alla vendita forzosa dell’immobile. In quest’ultima ipotesi, si seguiranno le regole della divisione di cui all’articolo 1111 e seguenti del Codice civile. Conseguiranno ovviamente delle spese processuali : in giurisprudenza è ormai consolidato l’orientamento secondo cui le spese della divisione sono da attribuire a i condividenti, in proporzione alle rispettive quote. ( vale a dire che non si soggiace alla regola della soccombenza)